Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 27872 del 23 luglio 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 27872 del 23/07/2026
Circolazione stradale - Art. 116 Codice della strada - Guida senza patente di guida - Recidiva nel biennio - Depenalizzazione - La mera contestazione di una precedente guida senza patente non basta a integrare la recidiva nel biennio, essendo necessario che l’illecito sia stato definitivamente accertato al momento del nuovo fatto. In mancanza, la condotta rientra nella fattispecie base dell’art. 116, comma 15, Codice della strada, già depenalizzata e, pertanto, non costituisce reato.


RITENUTO IN FATTO

1. (Soggetto 1) chiede l'annullamento della sentenza del 16 dicembre 2025 della Corte di appello di Bari che, con giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla recidiva infraquinquennale, ne ha confermato la condanna alla pena di un anno e mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 del cod. pen. e 116, comma 15, Cod. Strada, commessi il 19 marzo e 4 aprile 2018.

2. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, denuncia erronea applicazione della legge penale per la ritenuta sussistenza della recidiva per carenza dei presupposti poiché, tenuto conto del momento della commissione dei reati per cui si procede, erano estinte le condanne riportate nel decreto penale di condanna del 6 settembre 2018 (esecutivo il 12 ottobre 2018), relativa al reato di ricettazione accertato il 13 ottobre 2017 e quella recata dal decreto penale di condanna del 20 dicembre 2018, esecutivo il 26 gennaio 2019, per reato accertato il 7 dicembre 2017 relativa al reato di porto d'armi.

Le condanne successive alla data di commissione del fatto, fra cui quella relativa al decreto penale di condanna del 20 dicembre 2018, sono irrilevanti ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata. Infine, la motivazione sul giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato era del tutto genericamente motivato.

La sentenza impugnata è, dunque, carente di motivazione perché quella svolta è di pura apparenza, oltre che erronea, il che comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della rideterminazione della pena, per l'assenza di altre aggravanti a contrasto delle attenuanti generiche già riconosciute.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in relazione al reato di cui al capo b), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e con rinvio, per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, previa esclusione della recidiva infraquinquennale perché non sussistente.

2. A carico dell'imputato sono state valorizzate, ai fini della ritenuta sussistenza della recidiva infraquinquennale, le condanne recate dai decreti penali di condanna del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di (Omissis), rispettivamente, del 6 settembre 2018, per il reato di ricettazione, accertato il 13 ottobre 2017, divenuto esecutivo il 12 ottobre 2018 e del 20 dicembre 2028, per il reato di cui all'art. 4, l. n. 110 del 1975, accertato il 7 dicembre 2017, divenuto esecutivo il 26 gennaio 2019, nonché la sentenza di condanna del Tribunale di (Omissis) del 3 novembre 2022, irrevocabile il 25 marzo 2023, per i reati di resistenza e guida di veicolo senza avere conseguito la patente con recidiva nel biennio (art. 116, comma 17, Cod. Strada), reati commessi, rispettivamente, l'11 agosto 2018, il 25 agosto e 29 agosto 2017.

3. La corretta contestazione nel giudizio di cognizione della recidiva infraquinquennale presuppone, secondo la giurisprudenza di legittimità, che il calcolo dei cinque anni debba essere effettuato considerando come "dies a quo" non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, A., Rv. 281860 - 01).

3.1. Nel caso in esame è, dunque, carente il presupposto costitutivo della recidiva infraquinquennale, costituito dalla precedente condanna dell'imputato, poiché i decreti penali di condanna e la sentenza a suo carico sono divenuti definitivi successivamente ai fatti per cui si procede, commessi il 19 marzo e 4 aprile 2018.

3.2. Non è, vieppiù, idonea a fondare la contestazione della recidiva la condanna intervenuta con il decreto penale del 20 dicembre 2018, divenuto esecutivo il 26 gennaio 2019, perché relativa a reato contravvenzionale (art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975), trattandosi di condanna che non può costituire il presupposto della recidiva.

La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la recidiva infraquinquennale facendo erronea applicazione della legge penale e la recidiva deve, pertanto, essere esclusa restando ininfluente ad ogni ulteriore effetto, e, quindi, sia ai fini del computo della prescrizione che ai fini del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.

4. Anche ai fini della corretta contestazione della recidiva reiterata, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, è sufficiente, ma necessario, che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, S., Rv. 284878 - 01).

5. In linea con tali principi si pone, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 116, comma 15, Cod. Strada, l'affermazione secondo cui, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione ex art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, essendo necessario il suo definitivo accertamento (ex multis Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Pg, Rv. 287732 - 01; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, P.m. in proc. O. O., Rv. 272209 - 01).

Ne consegue che, nel caso in esame, non può ritenersi sussistente a carico del (Soggetto 1) la recidiva nel biennio, poiché al momento della commissione dei fatti per cui si procede (19 marzo e 4 aprile 2018), non era stata definitivamente accertata a suo carico una condotta di guida senza patente essendo, questa, solo oggetto di contestazione nel processo a suo carico culminato nella sentenza del 3 novembre 2022, e che il fatto di cui al capo b) deve sussumersi non nella fattispecie autonoma di cui all'art. 116, comma 15, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - che prevede la irrogazione della pena congiunta, detentiva e pecuniaria - ma nella fattispecie base, prevista nella prima parte del medesimo comma 15, cit., già depenalizzata al momento del fatto per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il reato di cui al capo b) non è previsto dalla legge come reato.

6. La esclusione della recidiva infraquinquennale comporta che, in relazione al reato di resistenza di cui al capo a), la Corte di appello di Bari, in sede di rinvio, dovrà procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto dell'operato giudizio di bilanciamento, con equivalenza alla recidiva, ora ritenuta insussistente, delle circostanze attenuanti generiche, valutazione che implica apprezzamenti di merito, sulla misura della diminuzione di pena, che esulano dal potere del giudice di legittimità.

Il reato di cui al capo a), accertato il 19 marzo 2018 in (Omissis), non è, allo stato, prescritto poiché al termine massimo di prescrizione, calcolato secondo le previsioni recate dalla L. n. 107 del 2017, e, quindi tenuto conto delle sospensioni, rispettivamente, di un anno e mesi nove e mesi nove, tra la sentenza di primo grado e quella di appello e tra questa e l'odierna decisione, vanno aggiunte, altresì, le sospensioni del corso della prescrizione in primo grado per complessivi anni uno e mesi uno a seguito del rinvio dell'udienza dal 18 maggio 2022 all'11 marzo 2023, per legittimo impedimento del difensore di fiducia per motivi di famiglia (mesi nove e giorni 21), e dell'udienza del 15 giugno 2023 al 31 gennaio 2024 per impedimento del (Soggetto 1), tenuto conto della durata della malattia, per complessivi anni uno e mesi uno.

P.Q.M.

Esclusa la contestata recidiva, annulla la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo a) limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo b)
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma il 25 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2026.

 

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