Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 27656 del 23 luglio 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27656 del 23/07/2026
Circolazione stradale - Artt. 218 e 222 Codice della strada e artt. 444 c.p.p. e 589-bis c.p. - Omicidio stradale non aggravato - Patteggiamento - Revoca della patente - Alternativa della sospensione - Obbligo di motivazione - In assenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 589-bis, commi 2 e 3, c.p., la revoca della patente di guida non è automatica, potendo il giudice applicare, in alternativa, la sospensione; ove opti per la revoca, deve motivare puntualmente la scelta del trattamento più afflittivo sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, C.d.S..


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28 novembre 2025, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di (Omissis) ha applicato nei confronti di (Soggetto 1) in ordine al delitto di cui all'art. 589-bis del cod. pen. (commesso in S il (Omissis) con decesso avvenuto l'1 ottobre 2023) la pena concordata di anni 1 mesi 6 di reclusione, condizionalmente sospesa, e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il difensore ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19/2/2019 ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dello stesso articolo. In questi casi il giudice potrà disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 del cod. strada.

L'imputazione contestata a (Soggetto 1) non contempla le circostanze aggravanti di cui all'art. 589-bis comma 2 e 3 cod. pen. sicché il giudice ha sì la facoltà di applicare la sanzione della revoca della patente, purché, tuttavia, indichi le ragioni a fondamento della decisione. Nel caso in esame il Giudice non ha assolto in modo adeguato all'onere di motivazione, limitandosi a richiamare in modo generico la "gravità del fatto".

3. Il Procuratore Generale, nella persona della sostituta (Omissis), ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida.

4. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena: proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Rv. 273091).

Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa, in forza della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile: con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a norma del quale il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

5. Nel merito il motivo è fondato. L'articolo 222, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede che "Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida". Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019, ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dello stesso articolo. In questi casi il giudice potrà disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 del cod. strada. Nel caso in cui, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod. strada (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, Rv. 283022-01).

5.1. Nel caso in esame all'imputato è stato contestato il delitto di cui all'art. 589-bis del cod. pen. non aggravato. Il Giudice, applicando la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, non ha assolto in maniera adeguata all'obbligo di motivazione e ha giustificato la più grave misura con un richiamo generico e apodittico alla gravità del fatto. La motivazione in tal modo adottata è apparente, in quanto inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

6. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla individuazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio affinché il giudice motivi in ordine all'esercizio del suo potere di scegliere quella da applicare nella specie.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis), in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma l'11 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026.

 

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