Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 27595 del 22 luglio 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27595 del 22/07/2026
Circolazione stradale - Art. 189 Codice della strada - Comportamento in caso di incidente - Fuga e omissione di assistenza - Elemento soggettivo - Consapevolezza del sinistro - Condotta successiva all'urto - La consapevolezza dell'incidente può desumersi dalle concrete modalità della condotta dell'agente, anche quando l'urto sia di minima entità e non risultino danni visibili al veicolo; la discesa dal mezzo e l'interlocuzione con la persona coinvolta costituiscono elementi rilevanti.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di (Omissis), con la sentenza indicata in epigrafe, ha assolto (Soggetto 1) dal reato di cui all'art. 189, commi 1 e 7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contestatogli per un fatto asseritamente commesso a (Omissis) il 17 febbraio 2022, pronunciando sentenza con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
In dettaglio, il giudice di primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto che, sebbene fosse stata accertata nella sua materialità la verificazione del sinistro intercorso tra il taxi condotto dall'imputato e il pedone (Soggetto 2) lungo la corsia ciclabile di (Omissis), non fosse stata raggiunta la prova della consapevolezza, in capo al (Soggetto 1), di aver causato un incidente stradale. Secondo il Tribunale, infatti, l'urto doveva essere stato di minima entità, non avendo provocato alcun danno visibile al veicolo; parimenti, non sarebbe emersa la consapevolezza dell'imputato in ordine al fatto che il (Soggetto 2) avesse riportato lesioni personali, né che tali lesioni richiedessero cure mediche. Contrariamente a quanto riportato nella comunicazione di notizia di reato, il giudice ha accertato che il pedone era rimasto in piedi dopo l'impatto, osservando che un'eventuale caduta a terra avrebbe potuto indurre l'imputato a rappresentarsi la possibile esistenza di lesioni.
2. Con ordinanza del 28 maggio 2026, la Corte d'Appello di Milano ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Suprema di cassazione a seguito dell'appello proposto dal Procuratore generale presso la medesima Corte d'Appello.
3. L'atto di impugnazione si articola in un unico motivo, con il quale si deducono l'erronea valutazione degli elementi di prova, l'erronea ricostruzione del fatto e l'erronea applicazione della norma incriminatrice. Secondo il Procuratore generale impugnante, la motivazione della sentenza è contraddittoria e non coerente con il materiale probatorio acquisito, poiché, pur avendo il Tribunale riconosciuto l'esistenza di un contatto tra il taxi condotto dall'imputato e il pedone (Soggetto 2), ha tuttavia escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato.
In particolare, si evidenzia come lo stato di alterazione e la reazione aggressiva del (Soggetto 1), il quale sarebbe sceso dal taxi urlando e avrebbe schiaffeggiato il pedone, costituiscano una chiara dimostrazione della consapevolezza dell'avvenuto incidente.
Inoltre, dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza sarebbe emerso che l'imputato era sceso dall'auto per verificare l'assenza di danni al veicolo conseguenti all'impatto con il pedone. Ad avviso dell'impugnante, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato contestato rileva la rappresentazione del rischio al momento del fatto e non già la successiva verifica delle conseguenze concretamente derivate dall'incidente.
L'impugnazione richiama, inoltre, il contenuto della prova testimoniale, dalla quale sarebbe emerso che la vittima, dopo l'impatto e la successiva aggressione, appariva in stato confusionale. I referti medici acquisiti agli atti hanno poi documentato lesioni personali consistite, in particolare, in una frattura della scapola, con prognosi complessiva di trentacinque giorni.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità.
5. Il difensore della parte civile ha depositato memoria, conclusioni e nota spese, evidenziando che è pendente questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui preclude l'appello del Pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento da reati per i quali è prevista la citazione diretta e, nel merito, chiedendo l'accoglimento del ricorso per contraddittorietà della motivazione.
6. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria chiedendo che l'impugnazione, da qualificare come appello sia per il nomen iuris che per il petitum, sia dichiarata inammissibile; in subordine, ha chiesto che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile in quanto tendente a una rivalutazione delle prove.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, da ritenere ammissibile in base al combinato disposto degli artt. 593, comma 2, 550, comma 1, e 608, comma 1, cod. proc. pen. in quanto proposto avverso sentenza inappellabile perché inerente a delitto per il quale è ammessa la citazione diretta e deducente il vizio di contraddittorietà della motivazione, è fondatamente proposto.
2. La motivazione è, infatti, manifestamente illogica.
I delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, costituiscono fattispecie di pericolo; la prima è finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti responsabili di fatti lesivi dell'altrui integrità fisica nella circolazione stradale e alla ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre la seconda, che si realizza in un momento successivo, è volta ad assicurare, nella medesima prospettiva solidaristica, il necessario soccorso alle persone rimaste ferite (Sez. 4, n. 3381 del 23/11/2023, dep. 2024, M., Rv. 285676 – 01).
Il Tribunale ha descritto puntualmente la condotta tenuta da (Soggetto 1): subito dopo il sinistro l'imputato era sceso dal taxi urlando, aveva schiaffeggiato il pedone e si era accertato che il suo automezzo non avesse riportato danni.
Tale condotta, che contraddice l'assunto secondo il quale l'imputato non avesse consapevolezza di aver causato un sinistro, avrebbe dovuto essere valutata alla luce della tutela giuridica offerta dalla norma contestata e della giurisprudenza interpretativa della Corte di legittimità in base alla quale colui che si fermi per pochi istanti anche scendendo dal mezzo e interloquendo con le persone coinvolte nel sinistro, dandosi, tuttavia alla fuga in un momento immediatamente successivo, pone in essere la condotta sanzionata dall'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada (Sez. 4, n. 28785 del 21/04/2023, D. P., Rv. 284807 – 01; Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, M., Rv. 270885 - 01).
3. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di (Omissis) in diversa persona fisica per nuovo giudizio; al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di (Omissis), diversa persona fisica.
Così è deciso in Roma, il 15 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2026.
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