Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 27424 del 21 luglio 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27424 del 21/07/2026
Circolazione stradale - Art. 145 Codice della strada e art. 589-bis Codice penale - Omicidio stradale - Inottemperanza alla segnaletica di STOP - Attraversamento di intersezione - Obbligo di massima prudenza e di completa visuale - Velocità ridotta - Irrilevanza - Il conducente che impegni l'incrocio senza aver previamente verificato la possibilità di proseguire e sgomberare l'area di manovra risponde dell'evento mortale, ove la condotta alternativa sia concretamente esigibile e l'evento prevedibile ed evitabile in quanto la sua ridotta velocità non esclude la colpa, qualora il conducente intraprenda la manovra senza una visuale completa della carreggiata.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza del 30 settembre 2025 in epigrafe, in riforma della sentenza pronunciata il 29 giugno 2023 dal G.u.p. del Tribunale di (Omissis), ha condannato (Soggetto 1) per il reato di omicidio stradale previsto dall'art. 589-bis, primo comma, cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione e gli ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

2. (Soggetto 1) era stato rinviato a giudizio perché, alla guida del furgone (Veicolo 1) tg. (Omissis), percorrendo via dei (Omissis), giunto all'altezza dell'intersezione con la perpendicolare via (Omissis), per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e, in particolare, per aver omesso di arrestarsi al segnale di "Stop" e di dare la precedenza, veniva a collisione con il ciclomotore (Veicolo 2) condotto da (Soggetto 2), che proveniva da via (Omissis) con direzione di marcia (Omissis) sopraggiungendo da sinistra, in tal modo cagionando la morte del predetto (Soggetto 2) che decedeva per le lesioni riportate.

3. Il G.u.p. del Tribunale di (Omissis), con la sentenza pronunciata il 29 giugno 2023, aveva assolto (Soggetto 1) dal reato ascrittogli, ritenendo inesigibile dall'imputato una condotta diversa da quella che aveva tenuto in prossimità dell'incrocio, e quindi escludendo la rimproverabilità del fatto all'imputato, ritenuto fermo al segnale di "Stop" ovvero in leggero movimento, nonché concretamente imprevedibile l'impatto con il ciclomotore e la morte del conducente dello stesso.

4. La Corte di appello di Roma, a seguito di appello della Procura Generale, ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato e, in particolare, ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 145, commi 1, 4 e 7 cod. strada e la esigibilità in concreto della condotta alternativa, stante la prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento.

5. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando cinque motivi di ricorso.

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente dell'art. 443 cod. proc. pen., per inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero contro sentenza di proscioglimento ricorribile soltanto per cassazione, e degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett.  e) cod. proc. pen., per totale omessa motivazione sul punto, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Sostiene il ricorrente che l'impugnazione del Procuratore generale era stata presentata contro una sentenza di proscioglimento emessa all'esito di giudizio abbreviato per reato a citazione diretta e quindi non appellabile.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e segnatamente dell'art. 593 bis, comma 2, cod. proc. pen., atteso che l'appello era stato proposto dal Procuratore generale in mancanza delle condizioni previste, ossia l'avocazione o l'acquiescenza al provvedimento da parte del Procuratore della Repubblica, e degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett.  e) cod. proc. pen., per totale omessa motivazione sul punto, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

Sostiene, inoltre, il ricorrente che l'impugnazione del Procuratore generale era stata presentata cinque giorni prima della scadenza del termine per impugnare da parte del Procuratore della Repubblica.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente degli artt. 111 bis e 593 cod. proc. pen., per inammissibilità dell'appello proposto dal P.G. con modalità non telematiche e depositato in data 7 novembre 2023 presso la segreteria del P.G. appellante, e degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett.  e) cod. proc. pen., per totale omessa motivazione sul punto, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente degli artt. 121 e 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., per omessa valutazione delle memorie difensive depositate, e degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett.  e) cod. proc. pen., per totale omessa motivazione sul punto, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

5.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e segnatamente dell'art. 589-bis del cod. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per totale insussistenza degli elementi costitutivi del reato, nonché contestualmente inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, e segnatamente degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett.  e) cod. proc. pen., e vizio di motivazione per totale omissione della motivazione rafforzata della sentenza nonché insufficienza della prova con violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e/o erronea valutazione della prova per violazione dell'art. 481, comma 1 lett. b, cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

Sostiene il ricorrente che il giudice non aveva ottemperato all'obbligo della motivazione rafforzata secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite D. (n. 14800 dl 2018) e delle Sezioni Unite P. (n. 18620/2017).

Sostiene il ricorrente che il giudice non aveva applicato i criteri di valutazione della prova enunciati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che subordina l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o diretta o storica alla presenza di tre requisiti degli indizi (gravità, precisione e concordanza), e la regola stabilita dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. per la quale il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.

6. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca Costantini, si è riportato alla requisitoria scritta tempestivamente depositata e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

7. Il difensore del ricorrente, Avv. (Omissis) del foro di (Omissis), ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso e nell'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio o, in subordine, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

L'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., a seguito della modifica apportata dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), stabiliva che "L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento", ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 320 del 10-20 luglio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 2 "nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato".

L'art. 593, comma 4, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, a decorrere dal 6 marzo 2018, e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024, esclude che il Pubblico Ministero possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ossia per i reati per i quali il Pubblico Ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio.

Nel caso in esame è contestato il delitto di cui all'art. 589-bis, primo comma, cod. pen. (omicidio stradale), punito con la reclusione da due a sette anni, che, in quanto delitto punito con pena superiore nel massimo a quattro anni, non rientra tra i delitti previsti dall'art. 550, comma 1, cod. proc. pen. e che non rientra neppure tra i reati specificamente previsti dall'art. 550, comma 2, cod. proc. pen.

Correttamente, quindi, il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio.

Ne consegue che, nel caso che occupa, la possibilità per il Pubblico Ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento non è esclusa dal disposto dell'art. 593, comma 4, cod. proc. pen.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili.

3.1. Il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello del Procuratore generale in quanto sostiene che l'appello era stato proposto dal Procuratore generale in mancanza delle condizioni previste dall'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., ossia l'avocazione o l'acquiescenza al provvedimento da parte del Procuratore della Repubblica.

3.2. Va premesso che l'inammissibilità dell'appello del Procuratore generale per mancanza delle condizioni previste dall'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. è circostanza accertabile da questa Corte in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche all'esame diretto degli atti processuali, mentre invece l'esame degli atti processuali è precluso se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, P., Rv. 220092 – 01 e giurisprudenza ivi richiamata; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304 - 01).

3.3. Ciò posto, rileva la Corte che dall'atto di appello del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, depositato il 7 novembre 2023, risulta che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (Omissis) (il riferimento a (Omissis) è un mero errore materiale), con nota prot. n. (Omissis) del 3.11.2023, ha formalizzato la propria acquiescenza per quanto previsto dall'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Consegue che, sotto questo profilo, il motivo – che peraltro non è neppure autosufficiente – è manifestamente infondato.

Sotto il secondo profilo, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte di cassazione hanno di recente osservato che, in tema di appello della parte pubblica, la legittimazione del procuratore generale a proporre appello ex art. 593-bis cod. proc. pen. avverso le sentenze di primo grado, derivante dall'acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza (Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490 - 01). In particolare, il massimo consesso nomofilattico ha osservato che "Se lo scopo del nuovo art. 593-bis cod. proc. pen. è stato quello di evitare che contro la medesima sentenza si possano sommare l'appello del pubblico ministero di primo grado e quello del pubblico ministero di secondo grado, sì da garantire che il giudice dell'appello sia investito di un'unica impugnazione, la correlata opzione legislativa di non modificare la disciplina generale dei termini per proporre l'impugnazione conduce logicamente a sostenere che il procuratore generale presso la corte di appello - ovviamente laddove abbia maturato l'intenzione di proporre appello contro la sentenza di primo grado, se del caso anche a seguito di una sollecitazione formulata dalla parte civile o dalla persona offesa ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen. - debba promuovere le intese ed esercitare la indicata funzione di verifica in maniera tale da definire quale dei due uffici di procura presenterà l'atto di impugnazione. (...) Il procuratore generale che propone un appello contro una sentenza di primo grado riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen., e indica così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen." (Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490 - 01).

La doglianza del ricorrente, relativa alla presentazione dell'impugnazione del Procuratore generale cinque giorni prima della scadenza del termine per impugnare da parte del Procuratore della Repubblica (12 novembre 2023), è quindi manifestamente infondata.

4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'inammissibilità dell'appello sia in quanto non proposto con le modalità previste dall'art. 111 bis cod. proc. pen., che prevede il deposito degli atti esclusivamente con modalità telematiche, sia in quanto depositato presso la segreteria del Pubblico Ministero e non presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza.

Il motivo è manifestamente infondato.

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, fino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 (tra cui la Procura generale presso la Corte di appello) il deposito degli atti può avvenire anche con modalità non telematiche; di talché, solo a decorrere dalla data del 1 gennaio 2025 è divenuta operativa, anche per il deposito degli atti di impugnazione, la modalità di deposito "esclusivamente" telematica.

Peraltro, dall'esame diretto degli atti processuali – possibile essendo stato dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – risulta che l'atto di appello del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma è stato tempestivamente depositato presso la cancelleria della Sezione G.i.p. – G.u.p. in data 10 novembre 2023.

5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine alla deduzione difensive rassegnate con le memorie depositate in data 27 aprile 2025 e 15 settembre 2025, con particolare riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero e alla ricostruzione tecnica del sinistro operata dal consulente di parte.

Il motivo è generico.

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina, per ciò solo, alcuna nullità ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, T., Rv. 272542-01), nel senso cioè che detta omissione può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, potendo la motivazione risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato con la memoria, in relazione alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, M., Rv. 271600 - 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 29/01/2016, G., Rv. 267561 - 01; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, C., Rv. 252713 - 01; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, P., Rv. 248551 - 01). Deve, pertanto, essere escluso che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità, stante che, con evidenza, tale particolare sanzione, che si ricorda è sempre prevista a pena di tassatività, non è in alcun modo sancita dall'art. 121 cod. proc. pen. che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio né da altre disposizioni del codice di rito (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, R., Rv. 277667-01; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, T., Rv. 272542-01).

In particolare, le parti e i difensori conservano il diritto (loro riconosciuto in ogni stato e grado del procedimento) di presentare memorie (articolo 121 del codice di procedura penale) per esporre e illustrare la propria linea difensiva ma, nel giudizio d'impugnazione, tale facoltà non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi (argomenta dal comma primo, quarto e quinto dell'articolo 585 del codice di procedura penale), Cosicché la memoria difensiva non può contenere ulteriori e diverse doglianze rispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o i motivi aggiunti ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo d'impugnazione proposto.

La conseguenza è che l'omessa considerazione, da parte del giudice dell'impugnazione, di una memoria difensiva non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa dell'imputato - diritto di difesa che, secondo i principi generali che regolano le impugnazioni penali, deve essere stato, nel suo preciso e specifico contenuto, già esercitato con la presentazione dei motivi di gravame - ma può determinare e rendere maggiormente riconoscibile un vizio della motivazione del provvedimento gravato per la mancata valutazione delle ragioni illustrate con la memoria, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, R., Rv. 277667-01).

Il diverso indirizzo sostenuto da alcune più risalenti pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, A., Rv. 259488-01; Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009, P., Rv. 244321-01; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, P., Rv. 248551-01; Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005, R., Rv. 232702-01), secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso – oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione –, non può essere condiviso, in considerazione del principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.); pertanto, "dalla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sé alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge", sicché "le ragioni difensive vanno attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale, ma le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi" (in termini, Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, C., Rv. 252713-01. Nello stesso senso, Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, T., Rv. 272542-01).

Ne consegue che l'omessa valutazione della memoria difensiva regolarmente acquisita agli atti non può essere dedotta come vizio di violazione di legge di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., potendo invece dare luogo a vizio di motivazione nella misura in cui sia dimostrato che argomenti difensivi rilevanti e decisivi siano stati pretermessi dal giudice del merito. Esclusa pertanto l'automatica rilevanza della omessa valutazione di memorie quale causa di nullità, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, T., Rv. 272542 - 01).

E, nel caso in esame, con il quarto motivo il ricorrente lamenta esclusivamente l'omessa valutazione di memorie depositate nel giudizio di secondo grado, senza in alcun modo specificare per quale ragione doversi ritenere che gli argomenti spiegati in detti atti, la cui valutazione sostiene sia stata omessa, avrebbero avuto un qualche effetto decisivo o comunque di qualsiasi rilievo nella ricostruzione dei fatti e nella rimproverabilità del fatto all'imputato.

Il motivo è, pertanto, affetto da genericità "intrinseca", esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.

6. Con il quinto motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per carenza della motivazione rafforzata, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite D. (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, D., Rv. 267488 - 01) e delle Sezioni Unite P. (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, P., Rv. 269786 - 01), nonché per omessa applicazione dei criteri di valutazione della prova enunciati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e per violazione della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" stabilita dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. siccome sostituito dall'art. 5 L. 20 febbraio 2006 n. 46.

Sotto il primo profilo, il motivo di ricorso è inammissibile perché affetto da genericità per aspecificità "estrinseca".

Osserva la Corte che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, "in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, infatti, non può sostituirsi la altrettanto plausibile – ma diversa – ricostruzione operata in sede di impugnazione, giacché, per ribaltare gli esiti del giudizio di primo grado, deve comunque esserne posta in luce la censurabilità sulla base di uno sviluppo argomentativo che ne individui le carenze o le aporie che giustificano un diverso approdo sui singoli "contenuti" che hanno formato oggetto dei motivi di appello. La sentenza di appello, dunque, ove pervenga ad una riforma di quella di primo grado (specie se radicale, come nel caso in esame), deve misurarsi puntualmente e in maniera argomentata con le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno del decisum, e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o in contraddizione con la ricostruzione dei fatti posta a base della sentenza appellata" (Sez. 3, n. 5903 del 25/10/2022, dep. 2023, non mass.; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258005-01; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327-01).

Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha assolto all'obbligo della motivazione rafforzata, fornendo, rispetto alla sentenza di primo grado, le ragioni per le quali sussistevano la prevedibilità e la evitabilità in concreto dell'evento e quindi la esigibilità in concreto di una condotta alternativa da parte di (Soggetto 1).

In particolare, la Corte di appello ha osservato che nel caso di specie era riscontrabile anche l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella imprudenza, negligenza e imperizia e nella inosservanza delle norme del codice della strada. Con particolare riferimento alla violazione dell'articolo 145 del cod. strada, ha ritenuto che "è evidente che l'imputato non si sia attenuto agli obblighi imposti dal comma 4, in base al quale i conducenti, approssimandosi ad un'intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, e al comma 7 che prescrive di non impegnare l'incrocio senza avere la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra. A fronte di ciò è del tutto irrilevante la circostanza evidenziata nella sentenza di primo grado che lo (Soggetto 1) procedesse a velocità ridottissima in quanto la condotta esigibile consisteva nel non ostruire la carreggiata prima di aver effettuato concretamente le verifiche del caso. Parimenti non risulta credibile - in quanto si esclude che il mezzo potesse sopraggiungere in modo inaspettato a causa della sua velocità massima teorica - né coerente con le dichiarazioni dell'imputato - il quale afferma di aver visto il (Soggetto 2) e suonato il clacson per segnalare la propria presenza "mi sono visto un signore arrivare, ho suonato ma il signore mi ha preso sul lato sinistro" - che lo (Soggetto 1) non avesse percepito la presenza del ciclomotore e in ogni caso tale circostanza non esclude la responsabilità dell'imputato a titolo di colpa, dal momento che avrebbe dovuto intraprendere la manovra di attraversamento solo con una visuale completa della carreggiata." (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Quanto agli altri due profili di doglianza, gli stessi si risolvono in una generica contestazione del ragionamento probatorio svolto dalla Corte di appello che ha invece logicamente e puntualmente valutato le emergenze probatorie senza incorrere in alcuna delle lamentate censure.

Con particolare riferimento alla contestazione dei presupposti sui quali è stata fondata l'affermazione di responsabilità, occorre ricordare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, T., Rv. 272542-01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento della somma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2026.

 

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