Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 27417 del 21 luglio 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27417 del 21/07/2026
Circolazione stradale - Art. 79 e 80 Codice della strada e art. 437 c.p. - Incidente stradale mortale - Omicidio colposo - Pneumatici vetusti e difetto di manutenzione - Regolare revisione del veicolo - Responsabilità - Conducente privo di cintura - In un incidente stradale provocato dallo scoppio di pneumatici vetusti, riconducibile a difetto di manutenzione, nel quale perde la vita il conducente, estraneo alla causazione del sinistro, la regolare revisione del veicolo non esclude la responsabilità del proprietario per le carenze manutentive non rilevate durante il controllo, permanendo a suo carico l'obbligo di assicurare l'efficienza del mezzo e degli pneumatici.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 aprile 2025, La Corte di appello di Venezia ha riformato, ai soli fini civili, la sentenza del Tribunale di (Omissis) del 13 marzo 2024 che aveva assolto (Soggetto 1) dal delitto di omicidio colposo in relazione al decesso di (Soggetto 2).
(Soggetto 1), in qualità di proprietario dell'automezzo (Omissis) (Omissis) e concesso in uso a (Soggetto 2), è stato ritenuto responsabile per le conseguenze del sinistro mortale occorso nel percorrere l'autostrada A(Omissis), quando il conducente ne aveva perso il controllo a seguito dell'esplosione degli pneumatici posteriori, risultati inidonei, tra l'altro per vetustà, risalendo all'anno 2011, all'utilizzo.
Il sinistro ebbe a verificarsi nel pomeriggio del 6 luglio 2020 il furgone, alla cui guida, rispettosa delle regole della circolazione stradale, si trovava la vittima, subì il progressivo scoppio degli penumatici posteriori. In un primo tempo, lo pneumatico destro e, immediatamente dopo, quello sinistro, di talché aveva iniziato a zig-zagare. Aveva finito per adagiarsi sul lato del conducente che, privo della cintura di sicurezza, era stato parzialmente sbalzato dal finestrino sinistro e, schiacciato dal peso del mezzo, aveva perso la vita.
All'esito del giudizio di primo grado, la morte del conducente è stata attribuita all'incidenza eziologica di due concause, individuate nella perdita di pressione, e nel conseguente scoppio, degli pneumatici posteriori del veicolo, unitamente al mancato uso delle cinture di sicurezza da parte della vittima.
La Corte di appello, investita del giudizio a seguito d'impugnazione delle parti civili, in riforma della sentenza assolutoria dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, ha ravvisato la responsabilità, in parte qua, del proprietario del veicolo per avere installato pneumatici che, montati sul mezzo nel mese di aprile 2020, erano stati prodotti all'anno 2011, erano stati acquistati di seconda mano, nell'aprile 2018, da (Soggetto 1) e depositati all'interno di un garage, secondo modalità non idonee alla corretta conservazione.
Gli pneumatici avevano infatti subìto sbalzi termici ed erano stati a contatto con agenti atmosferici, tra cui polvere ed acqua, tali da comprometterne l'elasticità. Era stato accertato che il materiale gommoso presentava uno stato di cristallizzazione, palesato dai segni di usura, dalla lesione del battistrada e dalle tele arrugginite, come rimarcato dal consulente delle parti civili, ing. (Soggetto 3), il quale aveva attribuito l'evento al processo di micro-fessurazione, in specie rilevato sulla porzione laterale degli pneumatici, che ne aveva indebolito la struttura, ossidando le tele e determinando il distacco del battistrada.
È stata individuata la sussistenza del concorso di colpa della vittima che, non avendo indossato le prescritte cinture di sicurezza, era stata sbalzata all'esterno del mezzo ed era stata schiacciata sotto il peso dello stesso.
Ciò premesso, la Corte di appello, esclusa la sussistenza di elementi a sostegno di una ricostruzione causale alternativa dei fatti, meramente ventilata dalla difesa sulla scorta della presenza di un ipotetico corpo estraneo che, al contatto con gli pneumatici, ne avrebbe determinato lo scoppio, ha concluso, in applicazione del criterio civilistico del "più probabile che non", affermando la responsabilità nei confronti di (Soggetto 1) per la violazione dell'art. 2054, ultimo comma, cod. civ., disposizione che ascrive al proprietario del veicolo la responsabilità oggettiva per i danni derivanti da difetto di manutenzione del mezzo.
E ciò, sulla base di una serie di elementi, così sintetizzati gli pneumatici erano stati fabbricati nel 2011 ed erano stati acquistati di seconda mano nel 2018; erano stati montati nell'aprile 2020 a corredo di quell'automezzo, destinato ad uso professionale e adibito al trasporto di persone e di cose, impiegato con alta frequenza e per lunghe percorrenze. Date tali premesse, si è osservato che le gomme erano sottoposte ad un fenomeno di rapido deterioramento, accelerato dalle modalità di conservazione non consone, in luogo umido e alla presenza di agenti nocivi, che ne aveva comportata la cristallizzazione. Il processo di alterazione era stato inoltre favorito dal fatto che, trattandosi di pneumatici invernali, la relativa mescola, più morbida, aveva subito un ulteriore e specifico processo di usura durante il periodo estivo.
La Corte si è soffermata sulla circostanza che la regolare revisione periodica del mezzo presso la Motorizzazione civile, alla quale il veicolo era stato sottoposto qualche mese prima, non possedeva alcuna incidenza in favore del proprietario, atteso che la procedura consta di un mero esame visivo sullo stato degli pneumatici, che non ne saggia l'effettiva condizione. Ha altresì sottolineato che l'esclusione di responsabilità per il proprietario, non invocabile nel caso di specie, è subordinata alla prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Nella fattispecie, costituiva preciso onere del proprietario garantire la corretta e perfetta efficienza del mezzo, adibito ad attività lavorativa ed utilizzato per il trasporto di dipendenti e materiale.
Sotto altro profilo, la Corte distrettuale ha affrontato il profilo, integrante la concausa del sinistro, relativo al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima, concludendo che, in difetto di elementi certi circa la rispettiva incidenza delle condotte causative dell'evento, doveva concludersi nel senso della corresponsabilità nel sinistro, nella eguale misura del 50% ciascuno.
La Corte ha osservato che il conducente del mezzo doveva considerarsi quale terzo trasportato in riferimento al contratto di assicurazione obbligatoria, in quanto il mancato impiego della cintura non rappresentava circostanza rilevante ai fini dell'elisione della responsabilità del proprietario per difetto di manutenzione del veicolo, conseguentemente rigettando le doglianze del responsabile civile in ordine all'operatività della garanzia assicurativa, sul presupposto che l'istituto assicuratore è obbligato in solido con il proprietario dell'automezzo per il risarcimento in favore dei danneggiati sulla base del contratto di assicurazione stipulato.
È stata richiamata la giurisprudenza civile che sottolinea come nel novero dei soggetti assicurati previsti dall'art. 2054 cod. civ. sia incluso il proprietario del veicolo, responsabile per i danni derivanti dalla circolazione per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione dell'automezzo - tra cui l'utilizzo di pneumatici vetusti -, responsabilità oggetto di assicurazione obbligatoria, sicché è chiamato a risponderne l'assicuratore.
Alla luce di tale ricostruzione, si è ravvisata la sussistenza della responsabilità civile per i danni derivati dalla morte di (Soggetto 2) alle costituite parti civili, con liquidazione delle spese in loro favore, la cui quantificazione è stata rimessa al giudice civile.
2. Ha interposto ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il difensore di (Soggetto 1), definitivamente assolto dall'accusa di omicidio colposo, ma condannato, ai soli fini civili, al risarcimento del danno aquiliano.
Con il primo motivo di censura, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce la violazione, l'erronea applicazione e l'inosservanza degli artt. 192 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2054, comma quarto, 2699, 2700 cod. civ., art. 80 del cod. strada, con riferimento alla natura di atto pubblico del certificato di revisione dell'automezzo.
In sintesi, tratteggiando la disciplina normativa afferente alla procedura di revisione degli autoveicoli, la difesa sostiene che, a fronte del regolare esito della verifica in sede di revisione, svolta, nel caso che ci occupa, due mesi prima del sinistro, non sarebbe attribuibile al proprietario alcun profilo di colpa per difetti manutentivi.
Diversamente, si finirebbe per violare le disposizioni richiamate (art. 192 cod. proc. pen., art. 2054, 2699, 2700 cod. civ.) dalle quali discende la sussistenza della fede privilegiata del referto di revisione, avente natura di atto pubblico, valevole come piena prova dell'avvenuta e regolare revisione, che, appena due mesi prima e anche in riferimento agli pneumatici, aveva sortito esito positivo.
Contesta, altresì, l'impiego della categoria del cd. notorio, con riferimento al processo di deterioramento degli pneumatici posteriori e montati su di un veicolo pesante, adibito a trasporto di persone e di cose, che verrebbe a contrastare, ad avviso della difesa, con le risultanze della regolare revisione.
Con il secondo motivo, a mente dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si censura la decisione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per omessa valutazione della prova esistente in atti con riferimento alla ritenuta corresponsabilità, in misura paritetica, delle due concause dell'evento.
Premessi cenni al vizio di travisamento della prova, la difesa si duole che la Corte distrettuale abbia omesso di prendere in considerazione elementi probatori decisivi ai fini della quantificazione della rispettiva incidenza delle due concause nella verificazione dell'evento, non avendo correttamente considerato le dichiarazioni del consulente della difesa dell'imputato in ordine alla funzionalità delle cinture di sicurezza in caso di incidente caratterizzato da una lenta decelerazione, privo di impatti significativi, tanto che gli altri passeggeri, che pure non portavano le cinture, ebbero a riportare lesioni minime. La vittima ebbe a subire lesioni da schiacciamento a causa dello sbalzamento all'esterno e della conseguente compressione in ragione del mancato allaccio del dispositivo di sicurezza.
Tale dinamica sconfesserebbe, secondo la difesa ricorrente, la ricostruzione approntata dalla sentenza in ordine alla stimata percentuale paritetica in ordine alla responsabilità per l'evento, emergendo, per converso, una incidenza non simmetrica delle concause determinative del sinistro, in senso prevalente circa il mancato utilizzo delle cinture.
Conclude, pertanto, con la richiesta di annullamento della decisione impugnata.
3. Ha interposto ricorso la difesa del responsabile civile, (Ist. Assicurativo 1) Assicurazioni Spa, avv. (Avvocato 1), affidando l'impugnazione ad un unico motivo di censura, articolato come di seguito esposto.
La parte ricorrente, rammentando di avere eccepito il difetto di legittimazione passiva in ragione dell'esclusione del conducente dai benefici del contratto di assicurazione, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 185, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 129, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, contestando l'affermazione della responsabilità solidale in capo alla compagnia (Ist. Assicurativo 1) Spa, sul rilievo che la vittima del sinistro non potrebbe assimilarsi, ai fini del contratto di assicurazione, al terzo trasportato.
L'interpretazione recepita in sentenza si porrebbe in contrasto con la predeterminazione legale dei soggetti esclusi dai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria, traducendosi in un'operazione di arbitraria estensione della tutela risarcitoria riservata ai terzi trasportati, fino a ricomprendervi il conducente del veicolo; e ciò, in conflitto con i principi della responsabilità aquiliana.
La lettura del compendio normativo tratteggiata dalla Corte distrettuale si paleserebbe in stridente contrasto con l'art. 129, comma 1, D.Lgs. n. 209 del 2005, per il quale il conducente non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria; d'altro canto, il principio del neminem laedere, di cui all'art. 2043 cod. civ., postula l'alterità del danneggiato rispetto all'autore dell'atto lesivo, essendo esclusa la risarcibilità del danno autoprodotto. In proposito, la giurisprudenza ha escluso, a mente dell'art. 129 D.Lgs. n. 209 del 2005, il risarcimento del danno nei confronti del conducente del veicolo responsabile del sinistro.
Sotto altro profilo, vien fatto di evidenziare che il conducente aveva consuetudine nell'impiego del mezzo, sulla scorta della quale si sarebbe giustificata l'assunzione, da parte dello stesso, di un obbligo manutentivo, nella specie invece non adempiuto, in aggiunta al doveroso, trascurato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Conseguentemente, contesta che la fattispecie sia sussumibile nella sfera di operatività dell'art. 185, comma secondo, cod. pen., concludendo con richiesta di annullamento della decisione in ordine alla affermazione di responsabilità solidale in capo a (Ist. Assicurativo 1) Spa.
4. Il Procuratore generale, nella persona della Sostituta Procuratrice generale F. C. ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.
5. Le difese della parte civile (Soggetto 4), (Soggetto 5), (Soggetto 6), (Soggetto 7), (Soggetto 8), (Soggetto 9) hanno concluso per il rigetto dei ricorsi, richiamando, ove depositate, le rispettive memorie scritte e procedendo al deposito di conclusioni scritte e nota spese.
La difesa della responsabile civile (Ist. Assicurativo 1) Assicurazioni Spa ha richiamato i motivi, chiedendone l'accoglimento. La difesa di (Soggetto 1) si è riportata ai motivi, insistendo per l'accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del responsabile civile, (Ist. Assicurativo 1) Spa, deve essere rigettato, in quanto infondato.
1.1. È infondata la censurata erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., segnatamente, dell'art. 185, comma secondo, cod. pen., in relazione all'art. 129 D.Lgs. n. 209 del 2005.
Sulla scorta di una motivazione logicamente e giuridicamente inappuntabile, la Corte di Venezia ha rimarcato che, a mente dell'art. 129 D.Lgs. n. 209 del 2005, vige la regola per cui il conducente del veicolo, nel caso in cui sia responsabile del sinistro, non può considerarsi terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria.
Ciò premesso, la Corte territoriale, procedendo ad una puntuale analisi delle emergenze probatorie, è giunta tuttavia ad escludere l'applicabilità della ricordata disposizione, sul rilievo che la genesi eziologica del sinistro è stata individuata nello scoppio, dovuto ad usura, degli penumatici posteriori dell'autocarro condotto dalla vittima e quindi dall'inosservanza dell'obbligo manutentivo spettante al proprietario del mezzo, soggetto, nella specie, non coincidente con il conducente coinvolto nel sinistro.
1.2. Il Collegio osserva che risultava che il ricordato conducente stava guidando l'automezzo nella perfetta osservanza delle regole della circolazione stradale, dovendo pertanto ritenersi che, non avendo egli contribuito alla causazione del sinistro, ai fini della copertura assicurativa sia assimilato al terzo trasportato, coerentemente con la ratio che presiede alla disciplina della tutela assicurativa obbligatoria, la quale intende preservare i terzi dalle conseguenze dannose derivanti dalla circolazione stradale.
Tali premesse implicano l'erroneità dell'assunto contenuto nel ricorso del responsabile civile, secondo cui "il solo conducente non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria", affermazione rivela la sua fallacia, laddove non tiene in conto che, sulla scorta della dinamica del sinistro, la condotta della vittima è risultata aliena alla causazione del sinistro e, dunque, ai fini che occupano, anche tale soggetto assume la posizione di terzietà suscettibile di attivare il meccanismo assicurativo.
In tale prospettiva, occorre altresì evidenziare che è stata correttamente respinta la richiesta di estromissione avanzata dal responsabile civile, di cui in premessa al ricorso dà conto (Ist. Assicurativo 1) Spa, posto che essa è articolata intorno all'argomento, ad avviso del Collegio destituito di fondamento, circa l'esclusione della qualità di terzo in capo al conducente del veicolo, vittima del sinistro.
1.3. Viene in gioco in proposito, l'insuperato principio affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità, che pare perfettamente attagliarsi al caso di specie, secondo cui "In tema di assicurazione della responsabilità civile da circolazione di veicoli, i soggetti assicurati, per espressa previsione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono quelli previsti dall'art. 2054 cod. civ., tra i quali è incluso il proprietario del veicolo. Poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma quarto, cod. civ., il proprietario è responsabile dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo, anche questa responsabilità, allorché attenga ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione sulle strade, è coperta dall'assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, con la conseguenza che per essa risponde anche l'assicuratore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto risarcibili da parte dell'assicuratore i danni correlati alla responsabilità del proprietario di un autocarro per difetto di manutenzione, consistente nell'utilizzo di uno pneumatico vetusto, causa della morte del conducente del veicolo)" (Sez. 3 civ., n. 19883 del 29/09/2011, Rv. 619641-01).
In proposito, appare opportuno osservare che l'art. 122 cod. ass. non ha importato alcun mutamento in relazione alla ricordata disciplina, ponendosi, per quanto riguarda il caso in esame, nel solco della previgente legge n. 990 del 1969, sicché la richiamata decisione esprime un principio a tutt'oggi valevole; ne discende che, ove il sinistro sia causato da difetto manutentivo o da vizio di costruzione, è operativa, anche in favore del conducente – in forza della sua assimilazione al terzo -, la copertura assicurativa in oggetto.
Possono parimenti trarsi argomenti a sostegno della prospettata ricostruzione dal principio, recentemente espresso dalla giurisprudenza civile, per cui "In tema di assicurazione della responsabilità civile da circolazione stradale, agli effetti del comma 1 dell'art. 122 c. ass., fra i "terzi" a beneficio dei quali opera l'assicurazione di un veicolo, in caso di scontro con altro veicolo, rientrano tutti i soggetti "lato sensu" trasportati su quest'ultimo, compreso il conducente (ferma restando la necessità, per quest'ultimo, di fornire la prova liberatoria della sua responsabilità); alla stregua, invece, del comma 2 della disposizione citata (ovvero allorquando si voglia far valere una responsabilità in garanzia dell'assicuratore del veicolo sul quale abbia luogo il trasporto), il riferimento ai "trasportati" allude esclusivamente a chi si trovi sul veicolo senza esserne il conducente, mirando l'assicurazione a coprire proprio la condotta di quest'ultimo" (Sez. 3, n. 30723 del 19/10/2022, Rv. 666048-02).
2. Parimenti non condivisibile appare, ad avviso del Collegio, l'affermazione della difesa ricorrente laddove, nell'affermare che "l'art. 2043 (...) al quale è attratta la disciplina dell'art. 2054 cod. civ., postula l'alterità del danneggiato rispetto all'autore del danno lesivo (...) non potendosi predicare la risarcibilità del danno autoprodotto", propone una lettura inficiata, in radice, dalla circostanza, lucidamente evidenziata dalla Corte distrettuale, per cui, nel caso di specie, non può validamente invocarsi la categoria del danno autoprodotto, a fronte di un evento dannoso causato, in parte qua, dalla vetustà degli pneumatici e quindi ascrivibile a vizi manutentivi del mezzo di altrui proprietà.
Non possiede, pertanto, alcun rilievo, né pertinenza il principio appena evocato dalla difesa del responsabile civile mediante richiamo alla giurisprudenza civile, laddove, testualmente, sostiene che "la previsione dell'art. 129 cod. ass. (secondo cui "non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro") costituisce corollario del principio generale, sotteso all'intera materia della responsabilità civile, che esclude in radice che l'autore dell'illecito possa conseguire il risarcimento del danno che egli stesso si è provocato, ossia che possa considerarsi danno risarcibile quello che taluno procura a sé stesso (cfr. Cass. n. 27544/2017, Cass. n. 6988/2003 e Cass. n. 3957/1994); principio 'scolpito' nella norma cardine dell'art. 2043 c.c., che prevede che il danno ingiusto sia provocato "ad altri" e onera del risarcimento l'autore del danno, inteso come soggetto necessariamente diverso dal danneggiato; principio, infine, ribadito dall'art. 12, comma 1, della Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009" (così, in motivazione, Cass. Sez. U. n. 35318 del 30/11/2022, par. 8, pagg. 14-15)." (Sez. 3, n. 16603 del 12/06/2023, Rv. 668168-01, non mass. sul punto), atteso che l'autorevole affermazione postula l'individuazione dell'autore dell'illecito nella persona del conducente.
3. Genericamente formulata e apodittica si appalesa, infine, l'affermazione della difesa del responsabile civile ad avviso della quale sarebbe stato onere della vittima, sì come abituale conduttore del mezzo, di farsi carico della sua manutenzione.
Ad avviso del Collegio, si tratta di affermazione infondata, alla luce delle risultanze articolate nelle decisioni di merito.
La censura, assumendo l'ipotetica sussistenza, in capo al ricordato guidatore, di un autonomo titolo di responsabilità ex art. 2054, comma terzo, cod. civ., per i danni derivanti da difetto di manutenzione del mezzo, omette totalmente di confrontarsi con i puntuali e logici argomenti impiegati dalla Corte di appello che, in proposito (pag. 18 della sentenza di appello), pone unicamente in evidenza profili di responsabilità a carico del proprietario del mezzo, rispetto ai quali il responsabile civile trascura di confrontarsi.
Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della censura.
4. Il ricorso interposto dalla difesa di (Soggetto 1) è inammissibile, come di seguito esposto.
4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Come sopra ricordato, la difesa deduce la violazione, l'erronea applicazione e l'inosservanza degli artt. 192 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2054, comma quarto, 2699, 2700 cod. civ., art. 80 del cod. strada, con riferimento alla natura di atto pubblico del certificato di revisione dell'automezzo, assumendo che, sulla scorta della natura di atto pubblico, dotato di fede privilegiata, del verbale attestante l'avvenuta effettuazione, con esito regolare, delle operazioni di revisioni di un veicolo ad opera di personale preposto presso la Motorizzazione civile, non sarebbe ascrivibile al proprietario del veicolo alcun profilo afferente a difetto manutentivo.
Diffondendosi in riferimenti giurisprudenziali concernenti, per l'appunto, il tema della natura fidefaciente del certificato di revisione, la difesa ricorrente assume che ne risulterebbe sconfessata la sussistenza del deficit manutentivo, individuato dalla Corte di appello quale causa dello scoppio degli pneumatici e, quindi, dello sbandamento del veicolo causativo della perdita di controllo da parte del conducente.
In altre parole, viene fatto di sostenere che, essendo stato il mezzo regolarmente sottoposto a controllo di revisione presso la deputata Motorizzazione civile qualche mese prima del sinistro, non sarebbe possibile rimproverare al proprietario alcuna trascuratezza rispetto all'onere di corretta manutenzione dello stesso, se neppure l'ente deputato a tale verifica abbia riscontrato profili di irregolarità.
4.2. Osserva il Collegio che la sentenza si fa carico di affrontare, con motivazione priva di carenze e non manifestamente illogica, il tema dei vizi manutentivi del furgone (pag. 18, 19 sentenza) e, specificamente, la questione, sollevata con il primo motivo di censura, relativa alla ventilata incompatibilità tra il regolare certificato di revisione e attribuibilità al proprietario del mezzo delle carenze manutentive degli pneumatici.
Non vi è dubbio che il furgone fosse stato sottoposto a regolare revisione, positivamente superata all'esito della procedura. Ciò premesso, residua la questione, afferente al tema della responsabilità per difetti manutentivi del veicolo, pur positivamente revisionato, in capo al titolare dell'obbligo di manutenzione e corretta conservazione del bene.
In proposito, mediante motivazione non manifestamente illogica e coerente con le disposizioni di cui la difesa assume, per converso, la violazione, la Corte distrettuale ha rimarcato che "Né la responsabilità del prevenuto per difetto di manutenzione del veicolo può essere esclusa dal fatto che, due mesi prima del sinistro, la revisione periodica del mezzo si era conclusa con esito regolare, in quanto tale revisione consiste in un semplice e superficiale esame visivo esterno sullo stato dello pneumatico, che nulla può accertare rispetto alla reale condizione dello stesso" (pag. 20 della sentenza impugnata).
4.3. Osserva il Collegio che la giurisprudenza evocata - tra tutte, Sez. 5, n. 22786 del 26/04/2021, B., Rv. 281415-01 - enuclea il principio per cui l'attestazione di avvenuta revisione pertiene l'effettuato svolgimento della verifica da parte dell'Autorità preposta, fidefaciente circa l'avvenuto compimento della procedura, questione che, nel caso di specie, non viene in gioco.
Diversamente, la Corte di appello ha affermato che la circostanza relativa alla regolare sottoposizione a procedura di revisione non esclude profili di responsabilità del proprietario per difetto di manutenzione, in quanto, con specifico riferimento agli pneumatici, essa si compendia nell'esame visivo esterno sullo stato degli stessi, non suscettibile di accertarne la effettiva condizione e idoneità a garantirne la sicurezza.
La Corte di appello ha pertanto esaurientemente provveduto ad argomentare le ragioni sulla cui base residua, in capo al proprietario dell'automezzo, un onere manutentivo finalizzato ad assicurare la circolazione sicura.
Ad avviso del Collegio, la Corte distrettuale non è incorsa nella dedotta violazione di legge, poiché, nel dare conto delle modalità di svolgimento della procedura di revisione, ha affermato che si tratta di un esame visivo, come all'evidenza è dato desumere dal decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 agosto 1998, n. 408, Allegato 2, così sostituito con decreto ministeriale 13 ottobre 2011, che, disciplinando lo svolgimento della revisione periodica dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi, al punto 5.2.2., in tema di ruote, indica lo svolgimento di "esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore" e, al punto 5.2.3, con specifico riferimento agli pneumatici, parla di "Esame visivo di tutto il pneumatico sia ruotando la ruota staccata dal suolo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore oppure muovendo avanti e indietro il veicolo sopra una fossa d'ispezione".
In definitiva, a fronte del descritto argomentare, la censura si rivela manifestamente infondata, ancorandosi al profilo, eccentrico rispetto alla tematica sottoposta al vaglio della Corte distrettuale, della natura fidefaciente del certificato di revisione che, nella specie, in alcun modo viene in gioco. Omette di confrontarsi con la puntuale, non illogica e dirimente osservazione del giudice distrettuale, secondo il quale la regolare revisione - date le caratteristiche della verifica in quella sede svolta - non costituisce motivo di esclusione della responsabilità per eventuali carenze manutentive del mezzo, in tesi non emerse durante il controllo revisionale. Del resto, la parte ricorrente trascura di confrontarsi con il ricordato snodo motivazionale, limitandosi a sostenere che, data la regolarità della revisione, avrebbe dovuto farsi discendere l'assenza di responsabilità del proprietario, affermazione che si rivela da un lato apodittica, poiché non fondata su elementi processuali a sostegno, dall'altro, generica per il mancato raffronto con gli argomenti logici, coerenti e privi di aporie in proposito spesi dalla Corte di appello.
4.4. Così come la difesa (pag. 14 del ricorso), laddove afferma che "l'improvvisa perdita di pressione dello pneumatico appare non potersi ricondurre ad un difetto di manutenzione (...) ovvero di un loro deterioramento", non si confronta con le puntuali considerazioni del giudice di appello il quale, rievocando le risultanze istruttorie, ha evidenziato (pagg. 18-19) la deposizione del teste (Omissis). Egli aveva riferito che gli pneumatici posteriori del furgone erano usurati, presentavano lesioni sul battistrada e le tele arrugginite, sicché, anche in proposito, le censure difensive scontano il difetto di specificità estrinseca, che ricorre laddove il ricorso non si confronta con la motivazione apprestata in sentenza, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità ("È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato." Sez. 4, n.19364 del 14/03/2024, D. F., Rv. 286468-01).
4.5. Analogamente viziate da genericità si presentano le censure (pag. 17 del ricorso) con le quali si lamenta l'impiego, da parte del giudice distrettuale, della categoria del cd. notorio in ordine alla circostanza della più rapida usura degli pneumatici destinati all'uso invernale, ove impiegati durante l'estate, specie se montati su veicoli pesanti e adibiti anche al trasporto di cose e per percorsi di una certa lunghezza anche in tale prospettiva, le doglianze si limitano a ribadire che, trattandosi diveicolo regolarmente sottoposto a revisione, le considerazioni svolte dal giudice non sarebbero pertinenti, senza invero prendere in esame lo snodo motivazionale che, facendo riferimento alle richiamate risultanze, ne hanno coerentemente tratto le inferenze logico-fattuali descritte.
5. Il secondo motivo di censura è inammissibile per carenza di interesse.
La deduzione lamenta vizio motivazionale, a mente dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censurando la decisione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per omessa valutazione della prova esistente in atti, con riferimento alla ritenuta corresponsabilità, in misura paritetica, delle due concause dell'evento.
Ad avviso della difesa, il giudice avrebbe omesso di prendere in considerazione elementi decisivi al fine di quantificare la rispettiva incidenza delle due concause dell'evento mortale, ovvero il difetto di manutenzione degli pneumatici e il mancato impiego dei dispositivi di sicurezza da parte della vittima dell'incidente.
Segnatamente, sarebbe stata trascurata la deposizione dell'ing. (Soggetto 8), consulente della difesa dell'imputato - le cui dichiarazioni sono riportate alle pag. 20, 21, 22 del ricorso -, concludendosi che la mancata utilizzazione del presidio protettivo da parte della vittima avrebbe giocato un ruolo percentualmente maggiore di quello stimato dalla Corte di appello nella verificazione del sinistro.
5.1. Il motivo è inammissibile, venendo in gioco il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui "In tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della costituita parte civile, volto ad ottenere, nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, una diversa determinazione della misura percentuale del ritenuto concorso di colpa, essendo suscettibile di acquisire efficacia di giudicato nel processo civile il solo accertamento della ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto, che attiene al nucleo oggettivo del reato nella sua realtà fenomenica."
(Sez. 4, n.6278 del 30/01/2025, V., Rv. 287613-02).
La richiamata statuizione, pur se enunciata in riferimento ad impugnazione della parte civile, esprime, ad avviso del Collegio, un principio rilevante anche nel caso di specie, sul rilievo che, a fronte della mancata contestazione circa la sussistenza del concorso di colpa tra le due condotte, il motivo di doglianza relativo al rapporto percentuale, individuato in misura paritetica dalla Corte di appello, si rivela non sorretto del relativo e necessario interesse ad impugnare, a fronte della condanna generica pronunciata dalla Corte territoriale che ha rinviato, in ordine alla quantificazione dei danni, al giudice civile.
In altre parole, posto che pertiene al giudice civile di accertare, incontestata la sussistenza del concorso di colpa tra le due diverse condotte causative dell'evento, il rapporto percentuale tra le stesse, viene conseguentemente a cadere l'interesse, che necessita di concretezza e attualità, al motivo di ricorso dedotto dalla difesa di (Soggetto 1)
6. Al rigetto del ricorso di (Ist. Assicurativo 1) Spa consegue la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di (Soggetto 1) consegue la condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila.
I ricorrenti debbono altresì essere condannati in solido alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio nei confronti delle parti civili, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di (Ist. Assicurativo 1) Assicurazioni Spa e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. dichiara inammissibile il ricorso di (Soggetto 1) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna entrambi i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili, liquidate in favore di (Soggetto 7) e (Soggetto 8), in Euro 3.900,00; (Soggetto 9), in proprio e nella qualità di titolare della responsabilità genitoriale su (Soggetto 10), in Euro 3.900,00; (Soggetto 5), in Euro 3.000,00, da distrarsi all'avv. (Avvocato 2), dichiaratosi antistatario; (Soggetto 6), in Euro 3.000,00, da distrarsi all'avv. (Avvocato 3), dichiaratasi antistataria; (Soggetto 4), in Euro 3.000,00, da distrarsi all'avv. (Avvocato 4), dichiaratosi antistatario. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2026.
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