Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 27321 del 21 luglio 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27321 del 21/07/2026
Circolazione stradale - Art. 141 Codice della Strada - Art. 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Velocità adeguata - Principio di affidamento - Condotta imprudente della vittima - Nesso causale - In tema di circolazione stradale, il principio di affidamento trova temperamento nel dovere dell'utente di prevedere anche l'altrui condotta imprudente, purché non assolutamente imprevedibile; ne consegue che la condotta colposa della vittima, pur assumendo efficacia concausale, non esclude la responsabilità del conducente che abbia violato le regole cautelari di circolazione.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di (Omissis), in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di (Omissis), in data 13 gennaio 2023 nei confronti di (Soggetto 1), ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, rideterminata la pena in un anno di reclusione, l'ha sostituita, ai sensi degli artt. 53, comma 1 e 56-quater della L. 689/81, con quella pecuniaria, per l'ammontare complessivo di Euro 10.950. Ha confermato nel resto, condannando l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in grado di appello. La sentenza di primo grado aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen. e riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen.. Aveva disposto la sospensione della patente di guida dell'imputato per la durata di un anno. Lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi nella competente sede civile, disponendo una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad Euro 10.000.

2. Il fatto, in estrema sintesi: il 9 maggio 2018, l'imputato, alla guida di una Mercedes (Omissis), stava seguendo un corteo di veicoli, appartenenti alla "(Omissis)" e alla "(Omissis)", impegnati nell'esecuzione di un trasporto eccezionale di una barca turistica. Il (Soggetto 1), dipendente della (Omissis), non era però in servizio, trovandosi in coda al corteo solo per effettuare delle riprese video destinate a scopi promozionali, estranee alle mansioni a lui affidate. Alle 21:40 circa, mentre, alla velocità di 45,7 k/h, stava percorrendo, con direzione (Omissis), (Omissis), la corsia di accelerazione e immissione situata all'imbocco della (Omissis), investiva (Soggetto 2), che era sceso dal mezzo da lui condotto, una Volkswagen (Omissis), fermo sul lato destro della medesima corsia di immissione, che veniva subito dopo tamponato.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato mediante l'articolazione di quattro motivi con cui deduce:

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per travisamento delle risultanze probatorie in ordine alla valutazione del nesso causale, della prevedibilità dell'evento e alla ritenuta violazione delle regole cautelari. Sostiene la difesa che la motivazione abbia travisato circostanze di carattere oggettivo e soggettivo, richiamate nel ricorso, decisive per escludere la responsabilità colposa dell'imputato. Evidenzia, in particolare, che la vittima era di fatto il capo-scorta e che, in quanto tale, avrebbe dovuto, nel rimettersi in marcia dopo la manovra di immissione, immettersi subito in coda al convoglio proseguendo la marcia: circostanza questa che rafforzerebbe, in capo all'imputato, la prevedibilità della marcia del veicolo (Omissis). In sostanza, l'imputato non poteva certo prevedere che il (Omissis) si trovasse fermo, senza segnalazioni attive, in sosta vietata, al buio, in curva, con il conducente fuori, non visibile e privo di giubbotto catarifrangente. La condotta della vittima integrerebbe quindi la causa esclusiva, eccentrica ed imprevedibile tale da interrompere il nesso di causa. Né la Corte territoriale avrebbe esplicitato sulla velocità adeguata, con valutazione ex ante. Non vi sarebbe poi alcun dato che dimostri l'effettivo utilizzo del cellulare al momento dell'impatto, vero essendo il contrario.

3.2. Violazione di legge, nonché motivazione apparente e manifestamente illogica in relazione al trattamento sanzionatorio, per non essersi la Corte territoriale confrontata con le argomentazioni difensive, volte ad invocare una pena individuata nel minimo ed il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589-bis nel massimo. La difesa contesta l'assoluta apoditticità dell'asserita proclività a delinquere posta a fondamento della determinazione della pena;

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sospensione della patente di guida, di cui la difesa assume l'eccessiva afflittività;

3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, che si sostiene essere apparente, in relazione alle statuizioni civili e alla provvisionale.

4. Sono pervenute conclusioni dell'avv. (Soggetto 3), difensore delle parti civili costituite.

5. Nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è privo di pregio. La sentenza addebita al ricorrente di non avere tenuto una velocità adeguata, tenuto conto delle condizioni del tratto stradale, a visibilità limitata - perché in salita e nei pressi di uno svincolo curvilineo, in orario notturno e in condizioni di insufficiente visibilità dovuta ad un'illuminazione stradale mediocre -, in tal modo non riuscendo ad evitare l'impatto che sarebbe stato senz'altro evitato qualora egli si fosse uniformato alle regole cautelari prescritte dall'art. 141, commi 2 e 3, cod. strada, altresì considerando che si trattava di un ostacolo assolutamente visibile e facilmente percepibile.

In tema di responsabilità da sinistri stradali, l'utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili. Sotto tale ultimo profilo, è stato chiarito che "l'imprevedibilità di un ostacolo, incontrato da un veicolo sulla sua linea di marcia, può escludere la colpa solo se la percezione dell'ostacolo sia tanto improvvisa da porre il conducente nella assoluta ed incolpevole impossibilità di evitare l'investimento" (in tal senso, ex multis, Sez. 4 n. 20330 del 13/01/2017, P.G. in proc. C., Rv. 270227).

Sul punto, la sentenza impugnata ha ricordato che l'imputato non era un utente 'qualsiasi' della strada, ma si trovava al seguito di vetture che stavano accompagnando un trasporto eccezionale: impegnato a documentare il trasporto, egli aveva piena consapevolezza che i mezzi in azione procedevano con lentezza e che costituivano un pericolo oggettivo per la circolazione, derivandone che la sua condotta di guida dovesse essere molto più accorta che non in condizioni di normalità. La Corte di appello ha peraltro riconosciuto l'imprudenza commessa dalla vittima - che aveva fermato il mezzo sul margine destro della rampa di immissione della SS (Omissis) e, per motivi ignoti, ne era discesa - attribuendo ad essa valore concausale, con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7 cod. pen., ma ha reputato, con motivazione congrua e corretta in diritto, che tale imprudenza non escluda la responsabilità del ricorrente che ha tenuto un comportamento non rispettoso delle norme sulla circolazione stradale, per di più facendo uso di un cellulare che, "in tutta evidenza, lo distrasse dalla guida". La ribadita negazione di questa circostanza è meramente contestativa, a fronte di una motivazione che ricorda come sia stata sentita a s.i.t. la persona con la quale il (Soggetto 1) intratteneva una conversazione telefonica a ridosso dell'evento mortale e come la predetta abbia anche fornito l'audio della conversazione che aveva registrato. La trascrizione di detto audio, afferma la Corte territoriale, ha consegnato la prova certa che, nel momento dell'incidente, l'imputato era impegnato in una conversazione telefonica. Né questi ha fatto uso del vivavoce perché in tal caso, come logicamente rileva la sentenza impugnata, avrebbe ammesso la circostanza.

Quanto all'asserita condotta eccentrica della vittima, tale da interrompere il nesso causale, giova ricordare che, "in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità" (Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, C., Rv. 284093; Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, B., Rv. 281399; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 272223). Al riguardo, la Corte territoriale ha osservato che, pur avendo (Soggetto 2) posto in essere una condotta imprudente, per essere uscito dal veicolo senza nemmeno indossare il giubbotto catarifrangente, tale condotta non ha inciso in modo determinante sulla causazione dell'evento, posto che il (Soggetto 1) andò a collidere con il mezzo della vittima, posto ai bordi della carreggiata, la cui presenza, in tal punto, era tutt'altro che imprevedibile (potendo essere determinata da motivi diversi: fermo del motore, pregresso incidente, malore del conducente, et coet.).

I restanti motivi sono parimenti privi di pregio. Quanto al trattamento sanzionatorio, di cui al secondo motivo di ricorso, giova ricordare che esso è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, potendo venire in rilievo (Omissis) in sede di legittimità solo qualora incongruo (Omissis), evenienza che non si ravvisa nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha osservato come la pena inflitta, anche all'esito dell'operato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (pena che, ai sensi degli artt. 53, comma 1 e 56-quater della L. 689/81, ha peraltro sostituito con quella pecuniaria), non sia "affatto severa", tenuto conto della condotta imprudente che ha determinato la morte di un uomo. Ha poi ritenuto congrua, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in ragione dell'avere l'imputato negato la circostanza della conversazione telefonica mentre era alla guida, circostanza che ha influito sulla verificazione dell'incidente.

Analogamente si dica con riferimento alla conferma delle statuizioni civili, avendo la Corte di appello affermato, in considerazione della gravità del fatto, la piena sussistenza dei presupposti legittimanti il risarcimento dei danni e la congruità della condanna al pagamento della provvisionale.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla va disposto per le spese in favore delle parti civili, in applicazione del principio per il quale, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, G., Rv. 286581 - 03).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla per le spese in favore delle parti civili.

Così deciso il 4 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2026.

 

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