Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 27204 del 18 luglio 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27204 del 18/07/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Etilometro - Libretto metrologico - Verifiche periodiche - Omessa verifica annuale - Regolare funzionamento - Prova - In tema di guida in stato di ebbrezza, la mera irregolarità nella sequenza delle verifiche periodiche dell'etilometro non è sufficiente a dimostrarne il malfunzionamento. Non può dubitarsi della sua affidabilità per il solo rilievo formale dell'omessa verifica a cadenza annuale, in assenza di ulteriori elementi indicativi di concrete disfunzioni.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di (Omissis) ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di (Omissis) il 27 marzo 2024 che ha dichiarato la responsabilità di (Soggetto 1) in ordine al reato previsto dall'art. 186, commi 2, lettera c), e 2-bis del Codice della strada.
Si addebita all'imputato di essersi posto alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza, come accertato mediante etilometro, con l'aggravante di avere procurato un incidente stradale.
2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l'imputato, deducendo due motivi di censura.
2.1. Violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva e mancata applicazione degli artt. 507 e 603 codice di rito e violazione del diritto alla prova della difesa, poiché i giudici si sono rifiutati di rinnovare l'istruttoria dibattimentale per assumere la prova dichiarativa del consulente tecnico di parte.
Premette il ricorrente che la difesa sin dal primo grado di giudizio depositava come prova documentale il libretto metrologico dell'etilometro utilizzato, da cui emergevano elementi che avrebbero potuto mettere in dubbio l'affidabilità dello strumento, in ragione di alcuni omessi controlli periodici. In particolare emergeva l'assenza di verifica del regolare e perdurante funzionamento dello strumento nel periodo successivo alla sua omologazione e non erano stati effettuati tutti i controlli periodici, né quello specifico da effettuarsi dopo l'avvenuta riparazione dello strumento per malfunzionamento.
La difesa chiedeva, depositando lista testi, l'audizione del teste (Soggetto 2) che aveva analizzato il libretto metrologico, ma il giudice nel corso dell'esame dibattimentale vietava tutte le domande relative a valutazioni del predetto in ordine al libretto metrologico e agli effetti della irregolare sequenza di controlli in esso riportata, non consentendo alla difesa di approfondire tale aspetto dell'esame sul rilievo che il dichiarante non era stato indicato quale consulente tecnico di parte, ma come teste.
La difesa a questo punto, visto il reiterato rifiuto, invitava il giudice a ricorrere al suo potere suppletivo ex art. 507 cod. proc. pen. al fine di escutere il teste presente quale soggetto esperto a conoscenza del libretto, ma il giudice respingeva la richiesta, così impedendo di acquisire una prova decisiva ai fini del decidere.
Osserva il ricorrente che dall'esame del libretto metrologico emerge che non è stata effettuata la visita periodica del 2012 e che la decima visita effettuata nel 2013 respingeva lo strumento; nel dicembre 2013 si procedeva alla riparazione dell'apparecchio, segnalando la verifica dei parametri di funzionamento senza aggiungere alcunché; inoltre in data 1 agosto 2016 veniva annotata l'ultima verifica ordinaria, mentre era assente la verifica del 2017.
Con l'impugnazione si lamentava il comportamento processuale del giudice, chiedendo la rinnovazione della istruttoria dibattimentale per escutere il teste consulente circa i vizi dell'etilometro emergenti dal libretto prodotto dalla difesa, ma la Corte superava la questione e respingeva la domanda ritenendo l'audizione irrilevante; così facendo incorreva in un'ulteriore violazione del diritto alla prova e adottava una motivazione illogica e contraddittoria sul rilievo che quel teste esperto era già stato escusso in altri processi davanti la Corte per questioni aventi analogo contenuto.
La motivazione così formulata è manifestamente illogica poiché il processo riguarda esclusivamente il caso specifico accaduto e l'attendibilità dell'etilometro usato la sera del 27 maggio 2017 nei confronti del ricorrente.
2.2. Vizio di motivazione per travisamento delle emergenze probatorie in relazione al malfunzionamento degli strumenti atti all'accertamento dello stato di ebbrezza e violazione dell'art. 186 del Codice della strada e dell'art. 379 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, poiché è emerso documentalmente che il libretto metrologico dimostra un malfunzionamento dello strumento, che doveva verificare lo stato alcolemico e la condotta illecita, in quanto le verifiche periodiche non sono continuative e per due anni risultano mancanti. La Corte tuttavia ha ritenuto acclarata la regolarità di funzionamento dell'etilometro confermando la validità dell'accertamento del tasso individuato da questo strumento, con motivazione apparente che comporta un travisamento delle risultanze istruttorie.
La Corte di appello ha superato le censure difensive, osservando che la mancata esecuzione di una nuova verifica primitiva dopo l'avvenuta riparazione è superata dalla conseguita omologazione ad opera della MCTC, che viene riconosciuta solo se l'apparecchio risulti sottoposto alle verifiche e alle prove effettuate dall'ente deputato.
Osserva il ricorrente che la Corte si è limitata a citare la giurisprudenza in tema senza collegare il principio affermato ai dati di fatto riportati nei motivi di appello e senza dare una logica spiegazione alla irrilevanza della prova a discarico.
Così facendo, ha fornito anche una motivazione apparente.
Il ricorrente richiama quella giurisprudenza secondo cui l'omessa regolare esecuzione di alcuni controlli intermedi non implica inequivocabilmente l'alterazione del risultato positivo dei controlli successivi ma, semmai, deve essere supportata da ulteriori elementi significativi per assurgere al ruolo di prova idonea a contestare il quadro probatorio e afferma che nel caso in esame il giudice avrebbe dovuto, per giustificare la regolarità del controllo dell'etilometro, formulare una motivazione più adeguata e pregnante.
A sostegno del proprio assunto richiama poi una recente sentenza di merito la quale ha affermato il principio che nel caso in cui nel libretto metrologico non vi sia traccia della visita periodica diversa e ulteriore da quella a cadenza annuale, dopo la riparazione dell'apparecchio, l'etilometro non può essere ritenuto conforme e non vi è alcuna garanzia di regolare funzionamento.
Il libretto vagliato dai giudici di merito nel caso in esame ha mostrato una serie di vizi dello strumento e l'irregolarità e la mancanza di continuità dei controlli e la Corte ha motivato solo in apparenza sull'assenza di prova dello stato di ebbrezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. - Il primo motivo è manifestamente infondato.
Giova ricordare che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. (norma asseritamente violata) e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, Sentenza n. 884 del 22/11/2023, Rv. 285722 - 01).
Il motivo è anche generico poiché reitera la censura formulata con i motivi di appello, cui la Corte ha reso adeguata e corretta risposta, rilevando come al teste citato dalla difesa non fosse stato consentito di esprimere valutazioni di tipo tecnico, non rivestendo la figura di consulente.
La Corte si è soffermata a spiegare le ragioni della irrilevanza della rinnovazione dell'attività istruttoria invocata dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen., per riascoltare il teste (Soggetto 2), sul rilievo che le censure erano state formulate analiticamente con l'appello ed erano superate nel caso specifico dagli elementi di fatto emersi dall'istruttoria stessa, in relazione al regolare funzionamento dell'etilometro e alla condizione di ebbrezza dell'imputato.
Ed in effetti, al netto dei risultati dell'alcotest, non è stata neppure illustrata dalla difesa la decisività della prova asseritamente pretermessa, poiché "l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire sulla base di elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 del Codice della strada, non costituendo l'esame strumentale una prova legale, a condizione che la decisione sia sorretta da congrua motivazione nel caso in cui risultano superate le soglie di maggiore gravità" (ex multis, Sez. 4, n. 38177 del 30/10/2025, Rv. 288753 - 01). E nel caso in esame altri elementi militano a favore dello stato di ebbrezza del ricorrente, conclamato dalla condotta di guida (tamponamento di un veicolo fermo), dall'alito vinoso, dall'equilibrio precario e dalla difficoltà di pronunciare correttamente le parole.
1.2. - Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte ha infatti richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la mancata esecuzione di una nuova verifica primitiva dopo l'avvenuta riparazione deve ritenersi superata dalla conseguita omologazione da parte dell'ente deputato che viene riconosciuta soltanto se l'apparecchio risulti sottoposto alle verifiche e alle prove effettuate dall'ente. Il riconoscimento dell'omologazione da parte della Motorizzazione all'esito delle prove tecniche con data successiva alla prima comporta la regolare taratura dell'apparecchio.
È stato infatti affermato che in tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale, mediante la cosiddetta taratura obbligatoria (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, N., Rv. 285065 - 01).
La sentenza impugnata, coerentemente alle coordinate ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza di legittimità, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto provato il regolare funzionamento dell'etilometro, in quanto l'apparecchio era stato regolarmente omologato, come evidenziato dal libretto metrologico acquisito agli atti; dalla documentazione versata in atti risultava l'esito positivo della verifiche periodiche dell'anno 2016 (l'incidente è occorso nel maggio 2017); la difesa non ha introdotto alcun elemento volto a provare il difettoso funzionamento dell'apparecchio.
Il Collegio ha logicamente escluso la rilevanza della irregolarità delle precedenti verifiche periodiche, osservando come nel caso di specie l'ultima verifica fosse stata effettuata l'1 agosto 2016 e quindi meno di 12 mesi prima rispetto alla data in cui era stato eseguito l'accertamento sul quale è fondata la prospettazione accusatoria; ha inoltre evidenziato come gli apparecchi in uso alle forze di Polizia prevedano un sistema di autodiagnosi idoneo a segnalare eventuali anomalie, sicché il fatto che l'apparecchio risulti ritualmente omologato e abbia emesso gli scontrini utilizzati per documentare il tasso alcolemico dimostra che lo stesso era perfettamente funzionante al momento della rilevazione.
A fronte di questa motivazione, la difesa ha lamentato solo la irregolarità della sequenza dei controlli periodici, senza allegare altri elementi a sostegno del preteso cattivo funzionamento dell'apparecchio, che non ha palesato disfunzioni.
2. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma 5 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2026.
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