Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 19383 del 26 maggio 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 19383 del 26/05/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza - Incidente stradale - Trattamento sanzionatorio - Circostanze attenuanti generiche - Diniego - Motivazione - Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente fondato sulla proclività dell’imputato alla commissione di reati, ancorché non della stessa indole, e sulla particolare pericolosità sociale desumibile dall’aver provocato un incidente in condizioni di grave ubriachezza. Ai fini del diniego è sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., essendo richiesta una specifica motivazione per la concessione, non per l'esclusione delle attenuanti generiche.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 novembre 2025, la Corte di appello di (Omissis) ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 13 dicembre 2024 con cui (Soggetto 1) era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni uno, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), D.Lgs., 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un'autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato,, mediante strumenti previsti dal codice della Strada, pari a 2,91 g/l, con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale, consistito nell'essere entrato in collisione con altra autovettura. In (Omissis), il 3 ottobre 2020.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo, viene dedotta la nullità della sentenza impugnata ex art. 178, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. per la mancata trasmissione delie conclusioni scritte del Procuratore generale, depositate in cancelleria in vista dell'udienza in camera di consiglio dinanzi alla Corte d'Appello. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 20885 del 28 aprile 2021) secondo la quale il mancato adempimento determina l'impossibilità per il difensore di replicare alle conclusioni del P.G. che risultavano rassegnate ai sensi dell'art. 598, comma 1, cod. proc. pen. La disposizione che prevede la comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato è stata ritenuta riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c).

Con la seconda doglianza, il ricorrente ha lamentato carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, stante la lontananza nel tempo dei precedenti penali ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis del cod. pen., ed alla conseguente mancata riduzione di pena. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello nell'avergli negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi, in virtù del riferimento ad una sua presunta proclività a delinquere invero non dimostrata, oltre che illogica e contrastante con le acquisite risultanze processuali, posto che l'imputato si era mostrato collaborativo e non poteva portare a diverso convincimento l'episodio di ubriachezza oggetto di contestazione.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

3. In via preliminare, va osservato che la fattispecie in esame, con specifico riferimento alla presentazione delle conclusioni scritte delle parti e alla instaurazione del giudizio d'appello, rientra nell'ambito di applicazione della disciplina introdotta dalla riforma cd. Cartabia.

4. L'art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto, con riferimento al giudizio di appello, l'art. 598 bis, cod. proc. pen., a mente del quale, per quanto qui d'interesse, "...Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica". A norma dell'art. 94, comma 2, stesso D.Lgs. n. 150/2022, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. l. 30 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, 23 bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. A norma del citato art. 23 bis, "A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli preposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. 2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto.".

5. Pertanto, la previsione della comunicazione "immediata" celle conclusioni della parte pubblica, riconducibile alla più volte prorogata disciplina "pandemica", deve considerarsi non più applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal giorno 1 luglio 2024, rispetto alle quali vale, pertanto, il principio secondo cui le richieste della parte pubblica sono a disposizione delle altre parti che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più un obbligo al riguardo (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 - 01).

6. Nel caso all'esame, l'appello avverso la sentenza del 13 dicembre 2024 del Tribunale di (Omissis) è stato proposto il 4 aprile 2025, pertanto dopo il primo luglio 2024, data dell'effettiva entrata in vigore del richiamato art. 598 bis, cod. proc. pen., cosicché è questa la disciplina da applicare alla fattispecie all'esame, contrariamente all'assunto difensivo che richiama giurisprudenza non pertinente in quanto riferita alla disciplina "pandemica" sopra richiamata. In tal senso si è espressa di recente anche Sez. 6, Sentenza n. 41543 del 2025, affermando che, nel rito cartolare novellato dalla riforma c.d. Cartabia la "comunicazione immediata", a cura della cancelleria, della requisitoria del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è prevista per il procedimento di appello, in quanto art. 598-bis cod. proc. pen. stabilisce esclusivamente che "fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica". Se l'art. 23-bis, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2020, n. 176, prevedeva che le conclusioni del procuratore generale dovessero essere tempestivamente comunicate alle altre parti ad opera della cancelleria della corte di appello, nella disciplina attuale, stante il silenzio consapevolmente serbato dal legislatore sul punto, le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono r chiederne copia alla cancelleria.

La giurisprudenza di legittimità, sulla base del mutato dettato normativo, ha, dunque, statuito che nel procedimento cartolare novellato dalla cd. riforma Cartabia, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più dovuta; le richieste avanzate dalia parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo.

7. Del tutto priva di pregio è, poi, la censura con cui il ricorrente ha lamentato la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza di elementi idonei a consentirne il relativo riconoscimento.

La Corte di merito, in particolare, ha ritenuto di escludere la concessione di tale beneficio in ragione della proclività dell'imputato alla commissione di reati, anche se non della stessa indole, e della particolare pericolosità sociale dimostrata provocando un incidente in ragione della guida in stato di notevole ubriachezza.

Trattasi di argomentazioni che ben rappresentano e giustificano le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42588 del 24/09/2008, Rv, 242419 - 01).

D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto dei fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Rv. 192381 - 01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anone la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Rv. 245241 - 01).

8. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione delia causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2026.

 

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