Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 15037 del 27 aprile 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 15037 del 27/04/2026
Circolazione stradale - Art. 186 e 218 Codice della Strada e art. 620 cod. proc. pen. - Guida in stato di ebbrezza - Patteggiamento - Lavori di pubblica utilità - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Omissione e integrazione in sede di legittimità - In presenza di motivazione e dispositivo ambigui ma ricostruibili, è possibile desumere la volontà del giudice di applicare la sospensione nel minimo edittale e di differirne l’efficacia. La Corte di cassazione, ove non siano necessari ulteriori accertamenti, può applicare direttamente la sanzione amministrativa accessoria omessa, annullando senza rinvio la sentenza limitatamente a tale punto e disponendo la sospensione dell’efficacia fino all’esito dei lavori di pubblica utilità.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di (Omissis) ricorre avverso la sentenza del Tribunale di (Omissis), resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata applicata a (Soggetto 1) la pena di mesi 1, giorni 10 di arresto ed Euro 1300,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada.

Il giudice ha sostituito la pena detentiva e quella pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità per la durata di 90 ore.

Il ricorrente assume che non sia stata applicata, in motivazione e nel dispositivo, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoria ex lege, invocando l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a detto punto.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al rilievo riguardante l'omessa sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo esame al giudice a quo.

 La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica nella quale conclude per il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso, fondato, deve essere accolto nei termini di seguito indicati.

È opportuno, in via preliminare, evidenziare come l'impugnazione proposta innanzi alla Corte di Cassazione sia ammissibile, non operando in tale ipotesi il disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; in proposito è sufficiente richiamare la giurisprudenza apicale di legittimità, in base alla quale è ammissibile il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349).

Nel merito si osserva: il Tribunale, come rilevato dal ricorrente, in motivazione e nel dispositivo ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, esprimendosi in termini poco chiari (nel dispositivo si legge: "Sospende l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (mesi sei) sino all'esito del LPU").

Dal complesso della motivazione e dal tenore del dispositivo, tuttavia, si evincono elementi per ricostruire la volontà decisoria del giudice, che ha inteso applicare la sospensione della patente di guida nel minimo edittale di mesi sei e di sospenderne l'efficacia fino all'esito dei lavori di pubblica utilità, siccome previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

La sanzione amministrativa accessoria omessa può essere applicata direttamente dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., consentendo la norma richiamata di adottare i provvedimenti necessari in ogni caso in cui sia superfluo il rinvio della sentenza impugnata, non essendo richiesti ulteriori accertamenti.

4. Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente all'omessa irrogazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che viene applicata nella misura di mesi sei, la cui efficacia viene sospesa sino all'esito del lavoro di pubblica utilità.

Si dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni contenute in sentenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che applica nella misura di mesi sei, la cui efficacia è sospesa sino all'esito del lavoro di pubblica utilità. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.

Così è deciso in Roma, il 1 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2026.

 

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