Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 14910 del 24 aprile 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 14910 del 24/04/2026
Circolazione stradale - Art. 186 e 224-bis Codice della Strada, art. 444 cod. proc. pen. e artt. 54 e 58 D.Lgs. n. 274/2000 - Guida in stato di ebbrezza - Lavori di pubblica utilità - Revoca - Criteri - In sede esecutiva, la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità per inosservanza delle prescrizioni non può tradursi nell’integrale ripristino della pena originaria, dovendo il giudice tener conto dell’eventuale attività già utilmente svolta e delle pregresse valutazioni favorevoli, imponendosi il computo della sola pena residua secondo i criteri di ragguaglio normativamente previsti e una motivazione effettiva sulle giustificazioni addotte, con specifico esame della documentazione difensiva, anche ai fini della verifica della rilevanza delle cause impeditive dedotte.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis), in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta avanzata dal Pubblico ministero in sede, revocava nei confronti di (Soggetto 1), la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e ripristinava la pena sostituita di mesi sei e giorni venti di arresto ed Euro 3.350,00 di ammenda, inflitta al predetto con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata dal medesimo G.i.p. in data 14 settembre 2022 (divenuta irrevocabile il 6 ottobre 2022) ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del D.Lgs. 285 del 1993, codice della strada (C.d.S.).

In particolare, il giudice dell'esecuzione disponeva la revoca della sanzione sostitutiva osservando che il condannato non aveva adempiuto alle relative prescrizioni non avendo completato i lavori di pubblica utilità, peraltro iniziati soltanto il 14 gennaio 2025 e, quindi, ben oltre la data di emissione della sopra indicata sentenza; inoltre, le generiche giustificazioni addotte dal difensore venivano considerate non idonee a dimostrare un impedimento al completamento della citata sanzione sostitutiva.

2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. (Soggetto 2), ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S., 54 e 58 D.Lgs. n. 274/2000 con riferimento al mancato computo, da parte del giudice dell'esecuzione, della parte di lavori di pubblica utilità già eseguita con la conseguente illegittimità dell'integrale ripristino della pena sostituita.

2.2. Con il secondo motivo (Soggetto 1) deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 125, comma 3, 666, comma 5, 127 del codice di rito, 3 e 32 Cost. rispetto alle documentate cause giustificative del ritardo nella esecuzione dei lavori di pubblica utilità, con particolare riferimento ai suoi problemi di salute riguardanti l'intervento chirurgico alla schiena cui si è sottoposto.

2.3. Con il terzo motivo il condannato si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 666 e 670 del codice di rito e del vizio di motivazione in ordine alla violazione del giudicato esecutivo; al riguardo, osserva che il giudice dell'esecuzione ha fondato la revoca dei lavori di pubblica utilità sulla richiesta dell'organo dell'esecuzione risalente al 18 giugno 2024, senza tenere conto che rispetto a tale richiesta lo stesso Giudice per le indagini preliminari - in funzione di giudice dell'esecuzione, ma in diversa persona fisica - alle udienze camerali tenutesi il 18 settembre 2024 ed il 15 gennaio 2025 non aveva disposto la revoca della sanzione sostitutiva, ritenendo giustificate le ragioni del ritardo connesse all'ingresso di (Soggetto 1) in una comunità terapeutica del (Omissis) per le sue problematiche di tossicodipendenza e di alcool dipendenza. Pertanto, in assenza di nuovi elementi rispetto alla situazione esistente al momento delle precedenti udienze, il giudice dell'esecuzione non poteva disporre la revoca in questione, non avendo nemmeno fatto alcun riferimento alle pregresse statuizioni con le quali non si era proceduto alla revoca dei lavori di pubblica utilità.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 666, comma 5, e 127 del codice di rito ed il vizio di motivazione con riferimento alla revoca della sanzione sostitutiva disposta dal giudice dell'esecuzione senza effettuare alcun tipo di accertamento di natura istruttoria e senza tenere conto di quanto rappresentato dal comune di (Omissis) (ente presso il quale egli aveva iniziato i lavori di pubblica utilità) nonché dalla difesa rispetto all'intervento chirurgico sopra indicato.

2.5. Con il quinto motivo (Soggetto 1) lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. in relazione all'art. 54 D.Lgs. n. 274/2000 ed il vizio di motivazione poiché il giudice dell'esecuzione, nel disporre la revoca, non ha preso in considerazione le sue documentate esigenze di salute e di lavoro.

3. Il Sostituto Procuratore generale (Soggetto 3) ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione alle considerazioni che seguono.

2. Anzitutto, va ricordato che il comma 9-bis dell'art. 186 del codice della strada prevede espressamente che: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta".

2.1. Ciò posto, è noto che la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274 (Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022, Rv. 282579 - 01). Orbene, l'ordinanza impugnata non appare rispettosa di tale condivisibile principio perché, pur dando atto della sia pur parziale esecuzione della sanzione sostitutiva, ha disposto la revoca dei lavori di pubblica utilità senza calcolare la pena residua secondo i criteri sopra individuati.

2.2. Inoltre, il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto del fatto che il ritardato inizio della esecuzione della sanzione sostitutiva era stato già autorizzato dallo stesso G.i.p. alla udienza del 15 gennaio 2025, nel corso della quale non era stata accolta la richiesta di revoca presentata dal Pubblico ministero in considerazione del fatto che i lavori di pubblica utilità avevano avuto effettivo inizio il giorno precedente.

2.3. Deve poi aggiungersi che la difesa, come risulta dagli atti che questa Corte è autorizzata a compulsare in considerazione del vizio lamentato, aveva provveduto a depositare documentazione in ordine ai problemi di salute e di lavoro del condannato che avevano determinato la interruzione dei lavori di pubblica utilità, che però il giudice dell'esecuzione non risulta avere esaminato - anche al solo fine di ritenerli irrilevanti ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 274/2000 - avendo fatto riferimento unicamente a generiche giustificazioni, senza però effettuare alcuno specifico richiamo alla citata documentazione a dimostrazione dell'avvenuto esame della medesima.

3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis), in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché - in piena autonomia decisionale - proceda ad un nuovo esame della richiesta di revoca della sanzione sostitutiva colmando le lacune motivazionali sopra evidenziate.

Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di (Omissis) - Ufficio G.I.P.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2026.

 

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