Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 14498 del 21 aprile 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14498 del 21/04/2026
Circolazione stradale - Artt. 189 e 218 Codice della Strada, art. 131-bis cod. pen. - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente - Competenza - In tema di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice penale, pur accertando il reato, non può irrogare la sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada dovendosi escludere che, in presenza di sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., tale misura possa essere disposta in sede giurisdizionale, spettando invece al Prefetto, cui è rimessa l’autonoma valutazione, in ragione della riespansione della natura amministrativa della sanzione.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia resa il 23 ottobre 2023 con cui il Tribunale di (Omissis) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (Soggetto 1) in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., capo 1), per essere lo stesso estinto a seguito di intervenuta remissione di querela; ha assolto l'imputata dal reato (capo 2) di cui all'art. 189, comma 7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché il fatto non costituisce reato; ha dichiarato l'imputata non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. con riguardo al reato di cui all'art. 189, comma 6, medesimo decreto. Ha altresì disposto la sospensione della patente di guida.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata fondandolo su tre motivi con cui rispettivamente deduce

2.1. Vizio di motivazione, in particolare omessa motivazione ex art. 546 cod. proc. pen. Se, con riferimento alla condotta di cui al comma 7 dell'art. 189 del cod. strada, il Tribunale di (Omissis) ha giustificato l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non pienamente provata la sussistenza dell'elemento soggettivo, con riguardo alla condotta di cui al comma 6, entrambi i Giudici di merito hanno applicato l'art. 131-bis cod. pen., senza operare alcuna valutazione in ordine all'affidabilità delle fonti di prova né dare contezza dell'iter logico seguito. La conclusione a cui sono pervenuti i Giudici di merito appare altresì illogica e contraddittoria perché l'imputata è stata assolta dall'ipotesi più grave (quella di cui al comma 7) e ritenuta invece responsabile del reato di cui al comma 6, che ne costituisce il presupposto;

2.2. Vizio di motivazione  assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. La Corte di appello avrebbe omesso di giustificare logicamente la decisione cui è pervenuta. Sotto il profilo oggettivo del reato, non sarebbero stati tenuti in debito conto i concreti elementi riferibili alla dinamica dei fatti che il ricorso richiama i quali attesterebbero che l'imputata ha osservato l'obbligo di fermarsi.

La motivazione risulta carente anche con riferimento al profilo soggettivo del reato contestato, poiché non risulta in alcun modo provato che l'imputata non abbia volontariamente e coscientemente voluto prestare soccorso alle persone offese o sia fuggita, pur rappresentandosi di essere stata coinvolta in un incidente stradale idoneo a produrre lesioni. I giovani a bordo dello scooter non presentavano alcuna lesione e avevano avuto addirittura la forza e la prontezza di alzare e spostare il veicolo; l'allontanamento della (Soggetto 1) trova ragione nel fatto che le persone coinvolte non necessitavano di assistenza;

2.3. Esercizio da parte del Giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri. In conformità ai principi stabiliti dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, la difesa, diversamente da quanto si assume nella sentenza impugnata, osserva che il giudice penale non è competente a pronunciarsi in ordine alle sanzioni amministrative accessorie in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, con trasmissione di copia degli atti al Prefetto di (Omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondato è unicamente il terzo motivo di ricorso, essendo questo inammissibile nel resto.

2. I primi due motivi sono manifestamente infondati. Il Tribunale di (Omissis) aveva assolto l'imputata dal reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada (che impone l'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite) per mancanza dell'elemento soggettivo, in considerazione del fatto che, subito dopo l'urto, né (Soggetto 2) né (Soggetto 3), che erano a bordo del ciclomotore, manifestavano particolari dolori; mentre, pur ravvisando il reato dell'art. 189, comma 6, medesimo codice (che impone l'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone), aveva concluso per la non punibilità della (Soggetto 1), per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada ha natura di reato omissivo di pericolo, in quanto volto ad imporre all'agente, sanzionandone l'inosservanza, l'obbligo di fermarsi in presenza di un incidente - di cui abbia percezione - riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, sicché, ai fini della sussistenza del reato, non è necessario riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro neppure accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, C. P., Rv. 282294). Ed ancora  "In tema di reato di fuga dopo un incidente stradale con danno alle persone, affinché il precetto dell'obbligo di fermarsi sia rispettato, occorre che l'agente effettui una fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conto dell'accaduto ed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti, e, comunque, di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell'accaduto e di eventuali azioni risarcitone" (Sez. 4, n.49212 del 11/02/2020, M. A., Rv. 278606).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata, confermativa di quella di primo grado quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, si appalesa immune dai vizi sollevati. Essa ricorda come dal compendio probatorio sia emerso che, a seguito del sinistro tra la vettura condotta dell'imputata e lo scooter, il (Soggetto 2) e la (Soggetto 3) cadevano; la (Soggetto 3), in particolare, veniva sbalzata sopra la vettura condotta dall'imputata, finendo poi a terra e battendo la schiena. La Corte di appello osserva che, secondo le dichiarazioni di tutti i testi, appena si accorse che venivano chiamati i carabinieri, la (Soggetto 1) non forniva i suoi dati e si allontanava immediatamente senza fare più ritorno sul luogo del sinistro, tanto che furono i testi ad annotare il suo numero di targa. Sulla base di tali elementi, la sentenza impugnata ha congruamente reputato indubbio che l'imputata, nonostante abbia ammesso di avere visto la caduta a terra delle persone che si trovavano sul ciclomotore, si sia arrestata solo per asserire che era tutto a posto, nonostante i presenti le avessero obiettato che la Ettore aveva fatto una brutta caduta.

Il terzo motivo di ricorso è fondato. I Giudici di merito, nel ritenere applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., hanno applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 187, comma 1, cod. strada. A tale proposito, peraltro, già le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 06/04/2016, T., Rv. 266592) avevano evidenziato - con specifico riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza - che alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge. Nel caso in esame, il predetto art. 187, comma 1, prevede che la sanzione amministrativa accessoria sia irrogata a seguito dell'"accertamento del reato" e non della condanna; nondimeno, in applicazione del principio dettato dalla sentenza delle Sezioni Unite citata, deve escludersi che la stessa possa essere applicata in sede di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., dovendo questa essere rimessa alla competente autorità amministrativa (Sez. 4, n. 37118 del 04/07/2024, F. L., Rv. 287066) e ciò in quanto, in presenza di tale pronuncia, le sanzioni amministrative riprendono la loro strutturale autonomia.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che viene eliminata. Il ricorso è inammissibile nel resto. Va disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di (Omissis) per i provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di (Omissis) per i provvedimenti di sua competenza.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2026.

 

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