Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 14252 del 20 aprile 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14252 del 20/04/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Ore notturne - Circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con la circostanza aggravante - In materia di determinazione della pena, non è consentito compensare le attenuanti generiche con l’aggravante della guida in orario notturno, perché la legge lo vieta espressamente. Se il giudice lo fa ugualmente, la sentenza contiene un errore giuridico e deve essere annullata limitatamente alla pena, con rinvio per una nuova decisione sul trattamento sanzionatorio, restando confermata la responsabilità dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di (Omissis) in data 12 febbraio 2025 ha ritenuto (Soggetto 1) colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. b), 2 sexies del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto avvenuto in data (Omissis)) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 800,00 di ammenda, applicando altresì all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
2. Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 186, comma 2 septies, C.d.S. ed il divieto di bilanciamento per l'aggravante dell'ora notturna.
Si censura la sentenza impugnata per avere in sede di determinazione della pena concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla menzionata aggravante in violazione del divieto di bilanciamento previsto dal comma 2 septies.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis del c.p. con l'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 sexies CDS, con rinvio per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ed invero il Tribunale di (Omissis), nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b); D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con la circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 sexies C.d.S. (della guida in stato di ebbrezza in orario notturno), benché sottratta, ex lege, a tale giudizio di bilanciamento, ai sensi del successivo comma 2 septies.
Ricorrendo quindi un espresso divieto al bilanciamento, il Tribunale, con la suddetta pronuncia, è incorso in una violazione di legge.
2. Ne deriva l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, al Tribunale di (Omissis) in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante ex art. 186 comma 2 sexies cod. strada e rinvia, per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis), in diversa persona fisica. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così deciso in Roma l'1 aprile 2026.
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2026.
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