Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 12896 del 8 aprile 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12896 del 08/04/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della Strada - Art. 593 c.p.p. - Lavoro di pubblica utilità - Inappellabilità - Conversione dell'impugnazione - In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza di condanna che applichi la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile ex art. 593, comma 3, c.p.p. Tale preclusione resiste anche dinanzi a vizi di legittimità della sostituzione, gravando sull'imputato l'onere di una corretta qualificazione del mezzo di gravame poiché l’appello proposto per motivi di merito non può convertirsi in ricorso per cassazione ove emerga la volontà della parte di attivare un mezzo diverso da quello prescritto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 4 luglio 2025 la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da (Soggetto 1) avverso la sentenza del Gip del Tribunale di (Omissis) del 18.4.2024 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 1, 2 lett. b) e 186, comma 2-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, con la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità per giorni quarantotto, pari a 96 ore, in sostituzione di quella di mesi 1 e giorni 15 di arresto ed Euro 750,00 di ammenda, ai sensi dell'art. 56-bis della L. 24 novembre 1981 n. 689.
A sostegno della pronuncia ha rilevato il giudice d'appello che, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. sono " in ogni caso" inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ricorrendo tale ipotesi nella specie e ritenendosi altresì che l'atto di gravame all'evidenza proposto come appello non possa essere convertito in ricorso per cassazione.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) per avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione anziché trasmetterla alla Suprema Corte di Cassazione quale giudice competente come vuole la norma processuale di riferimento.
Si assume che la questione che si era devoluta alla Corte d'Appello come primo motivo di gravame riguardava l'illegittimità della sostituzione della pena principale con i lavori di pubblica utilità e se fosse stata dichiarata tale sarebbe rinato il diritto dell'imputato ad appellare la sentenza di condanna. La Corte d'Appello anziché affrontare la questione di diritto devoluta al suo vaglio ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione non tenendo conto che l'atto di appello aveva richiesto se mai di convertire l'impugnazione in ricorso per cassazione, considerato che le censure proposte sono deducibili ex art. 606 cod. proc. pen.
Si osserva inoltre che ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. sono sempre impugnabili con ricorso per cassazione per violazione di legge le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale ritenendo che in tale ambito rientri anche il lavoro di pubblica utilità che, sulla base della relazione illustrativa allegata al D.Lgs. n. 150 del 2022, come la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva è concepito come pena-programma.
Con il secondo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 545 bis cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) con riferimento all'art. 186, commi 2 bis e 9 bis C.d.S. per avere nei giudizi di merito sostituito la pena detentiva e pecuniaria con quella dei lavori di pubblica utilità, non essendovi le condizioni ed anzi nonostante l'espresso divieto della norma penale di riferimento e dunque con violazione della legge penale (art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen.). Si assume che il testo dell'art. 545 bis cod. proc. pen. sia nella versione vigente al momento in cui è stato reso il dispositivo di primo grado (7 marzo 2024) che in quella attuale, impone al giudice di verificare i presupposti e le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della L. n. 689 del 1981.
Nel caso che occupa non vi erano tali presupposti ed, in aggiunta, vi era di ostacolo un espresso divieto stabilito dall'art. 186 comma 9 bis C.d.S. che impone di non procedere alla sostituzione nei casi previsti dal comma 2-bis (aver provocato un incidente stradale), ipotesi nella specie ricorrente di talché nella specie la sostituzione era preclusa. Nonostante ciò, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile l'art. 56-bis della L. n. 689 del 1981 che peraltro prevede una sanzione sostitutiva diversa da quella di cui all'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. Il giudice di primo grado con avallo della Corte d'Appello è quindi incorso in una violazione della legge processuale e di quella penale con conseguente nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen.
Con il terzo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) per non avere valutato e ordinato nel giudizio di merito la sospensione condizionale della pena prima della sostituzione di essa, così violando in aggiunta l'art. 163 cod. pen. di cui, invece, ricorrono i presupposti (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. ed omettendo del tutto la motivazione sul punto (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.).
Si rileva che nel corso dell'udienza del 7 marzo 2024 il Gip non ha ordinato la sospensione condizionale della pena nonostante ne ricorressero i presupposti. Si assume che il potere dovere di verificare tali presupposti è imposto anche prima della sostituzione della pena principale dei lavori di pubblica utilità stante l'incompatibilità tra i due istituti. Si è pertanto incorsi nella violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. omettendo la valutazione e la motivazione sul punto. Con il quarto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. anche in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S. (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) per non avere escluso la punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto a fronte pure dell'insussistenza dell'aggravante in parola e la relativa motivazione è contraddetta da atti del processo specificamente già indicati nei motivi di gravame (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.). Totale carenza di motivazione altresì con riguardo all'art. 131-bis cod. pen. nonostante l'espressa richiesta del difensore sul punto (All. 3 - art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.).
Si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-bis e per non aver motivato in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. L'imputato ha depositato memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile con assorbimento delle restanti censure.
2. Va premesso che ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. "Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".
Pertanto alla stregua della norma citata, avverso la sentenza di condanna che aveva applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non poteva essere interposto appello; si pone, pertanto, la correlata questione dell'eventuale conversione dell'atto di impugnazione.
A riguardo il Collegio richiama ed aderisce all'orientamento già espresso da questa Sezione Quarta secondo cui "è inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall'esame dell'atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Fattispecie relativa ad appello proposto avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria del giudice di pace, non suscettibile di conversione in ricorso per cassazione, in quanto risultavano dedotti solo motivi di censura relativi al merito della decisione impugnata) (Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023 dep. 2024, Rv. 285634; da ultimo Sez. 4, n. 39754 del 02/12/2025, Rv. 288879). Tale principio non contraddice quanto stabilito con pronuncia delle Sezioni Unite n. 45371 del 31/10/2001, Rv. 220221 secondo cui "In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Ciò in quanto il giudice ha il potere-dovere di provvedere alla corretta qualificazione del gravame privilegiando la volontà reale della parte di attivare un rimedio rispetto alle formule utilizzate, non potendo quindi sostituire il mezzo prescelto con quello che sarebbe stato astrattamente ammissibile. Ne consegue che l'appello che, sulla base del contenuto dell'atto, sia stato effettivamente voluto dall'impugnante e come tale erroneamente proposto non può convertirsi tout court in ricorso per cassazione.
3. Nella specie, dalla lettura dell'atto di appello, si evince che con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado (Soggetto 1) ha dedotto vizi estranei al sindacato di legittimità, articolando, peraltro, avverso la stessa unicamente motivi che attenevano alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed al trattamento sanzionatorio (segnatamente l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis C.d.S. e in estremo subordine il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen.).
4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026.
Depositato in cancelleria l'8 aprile 2026.
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