Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 11324 del 26 marzo 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 11994 del 30/03/2026
Circolazione stradale - Artt. 186 e 218 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - In tema di patteggiamento, l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, obbligatoriamente prevista dall’art. 186 cod. strada, integra vizio censurabile in cassazione, imponendo l’annullamento della sentenza limitatamente a tale omissione e il rinvio al giudice di merito per la sua determinazione.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di (Omissis) che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di (Soggetto 1) per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonché in relazione all’eventuale confisca del veicolo, qualora lo stesso dovesse appartenere all’imputato.
2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso nel senso che la Corte “annulli la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e rinvii, per esame del punto, al Tribunale di (Omissis), diversa persona fisica; in caso di proprietà dell’auto in capo all’imputato: annulli la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla omessa confisca del veicolo Fiat (Omissis) targato (Omissis) confisca che potrà essere disposta dalla stessa Corte”.
3. Il primo motivo è fondato.
Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg. Rv. 279349 - 01), si deve osservare come nella sentenza impugnata sia stato omesso di applicare al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante ciò sia espressamente previsto dall’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, nella misura da sei mesi ad un anno.
4. È invece infondato il motivo con cui si deduce - peraltro in via ipotetica - l’omessa applicazione della confisca del veicolo, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria che consegue soltanto all’ipotesi di reato ex art. 186 cod. strada di cui alla lett. c), mentre nel caso si procede solo per la fattispecie di cui alla lett. b).
5. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente di guida, sanzione su cui dovrà provvedere nel merito il giudice del rinvio. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di (Omissis). Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2026
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2026.
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