Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 11324 del 26 marzo 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 11324 del 26/03/2026
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida sotto l’influenza dell’alcool - Sinistro stradale - Esami ematici presso l'ospedale - Facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia - Avviso - Valido l’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. anche se non verbalizzato, sulla base della testimonianza dell’agente, non contestata quanto ad attendibilità. Gli esami ematici, richiesti dall'organo procedente ma svolti in ambito ospedaliero, sono ritenuti utilizzabili anche perché inseriti nel protocollo sanitario a seguito del sinistro.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 settembre 2025 la Corte di appello di (Omissis) ha confermato la pronuncia del Tribunale locale con la quale (Soggetto 1) era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con l'aggravante di avere causato un incidente stradale. In (Omissis) il 6 novembre 2022.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse del (Soggetto 1) affidato a due motivi.

2.1. Con il primo si deduce l'erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità in riferimento agli artt. 114 disp. atto cod. proc. pen. e 254 e 182 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.

Il 6 novembre 2022, personale della Polizia locale di (Omissis) chiedeva al presidio ospedaliero dove (Soggetto 1) era stato trasportato, a seguito del sinistro stradale occorsogli, esami ematici volti a verificare se lo stesso si trovasse in stato di ebbrezza alcolica o avesse assunto sostanze stupefacenti al momento del sinistro. Dalla cartella clinica si evince che l'accertamento era svolto solo su richiesta della Polizia locale e non era funzionale alle cure del (Soggetto 1). In sede dibattimentale la difesa eccepiva la nullità e l'inutilizzabilità dei risultati del test ematico. Il teste escusso affermava di avere dato oralmente gli avvisi al (Soggetto 1), circostanza questa determinante che, tuttavia, non risulta dagli atti.

la questione, rigettata dal primo giudice, era riproposta dinanzi alla Corte territoriale che la respingeva ribadendo l'argomento secondo cui la teste (Soggetto 2) aveva riferito che l'avviso era stato formulato oralmente e che il prevenuto presentava i sintomi di uno stato di ebbrezza certamente superiore a 1,5 gl., affermazione, questa, del tutto illogica ove si consideri che (Soggetto 1) era, tra l'altro, stordito a causa del sinistro occorsogli.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta avanzata dalla difesa di concedere al (Soggetto 1) le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha del tutto ignorato il motivo proposto.

3. le parti hanno concluso per iscritto come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il primo motivo è generico e non si confronta con la motivazione posta a fondamento" degli argomenti spesi dalle sentenze conformi e, in specie, dalla Corte territoriale, posti a fondamento del giudizio espresso in merito alla contestata affermazione della responsabilità del (Soggetto 1), sul presupposto della ritenuta inutilizzabilità dei risultati del prelievo ematico stante il mancato adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 114 disp. atto cod. proc. pen.

Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto integrata la prova che al (Soggetto 1) sia stato dato l'avviso ex art. 114 disp. att cod. proc. pen. sulla scorta della testimonianza resa da (Soggetto 2), intervenuta sul posto, che ha riferito di avere informato il (Soggetto 1) - prima che venisse condotto in ospedale - della facoltà di farsi assistere da un difensore e della dichiarazione dello stesso, di non volersene avvalere.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la prova dell'avviso dato oralmente si può raggiungere anche per testimoni (cfr. Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Rv. 281169 - 1: "In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, con la conseguenza che l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione"; Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019, dep. 29/01/2020, Rv. 278027 - 01: "In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante"; conforme Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, Rv. 275148 - 01).

A tale proposito va osservato che nessuna censura è stata sollevata nell'atto di ricorso e, prima ancora, con i motivi d'appello, in merito alla attendibilità della teste, con la conseguenza che il motivo di ricorso che lamenta l'omesso avviso è, per ciò solo, manifestamente infondato, in quanto non pone in discussione né la possibilità di fornire per testi la prova dell'avviso né l'attendibilità della teste.

Inoltre la Corte territoriale ha evidenziato che il (Soggetto 1), alla guida della propria autovettura era andato a impattare contro un palo dell'illuminazione, divellendolo e, dopo il sinistro, era stato condotto in ospedale, a bordo di una ambulanza. All'ingresso gli era stato riscontrato un trauma cranico minore con prognosi di due giorni e "possibile compromissione in breve tempo dei parametri vitali" (pag. 4 della sentenza impugnata).

Da quanto detto, richiamando giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018, Rv. 274039 - 01) il giudice di secondo grado ha ritenuto, avuto riguardo al trauma riportato era necessario provvedere alla sua cura e all'espletamento di tutti gli esami necessari nell'ambito del protocollo sanitario. Nell'occasione è stato rilevato un tasso di alcol nel sangue pari a 2,96 g/l.

3. A quanto detto i giudici di merito, nel rispetto dei principi sanciti da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 38177 del 30/10/2025, Rv. 288753 - 01; Sez. 4, n. 25835 del 12/06/2019, Rv. 276368 - 01; Sez. 4, n. 35933 del 24/04/2019, Rv. 276674 - 01), secondo cui permane la possibilità di accertare lo stato di ebbrezza in base ad elementi sintomatici (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, condotta di guida che i verbalizzanti hanno il compito di indicare nella notizia di reato, etc.), con motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite, hanno posto l'accento sul corteo sintomatologico presentato dal (Soggetto 1) in occasione dell'intervento effettuato (lo stato di sonnolenza, l'equilibrio precario) indicativo della assunzione di alcool, verosimilmente proseguito anche a bordo dell'autovettura come si evinceva dalla circostanza che dall'abitacolo, aperto lo sportello, cadeva una bottiglia di birra vuota.

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso inerente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il motivo di appello si invocava il riconoscimento delle dette circostanze ex art. 62-bis cod. pen. poiché avrebbe consentito una "pena proporzionata al reale disvalore del fatto".

È noto che la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte (così Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, A., Rv. 261650).

Nel caso in esame il primo giudice aveva evidenziato la mancanza di elementi di segno positivo da valorizzare ai fini della concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, D. C., Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, P., n.m.) e, per contro, il tasso alcolemico particolarmente elevato, oltre che alle circostanze di fatto dalle quali emergeva una rilevante colpevolezza del (Soggetto 1)

Il motivo di appello dedotto era semplicemente enunciato e non argomentato dalla difesa, come tale inidoneo a generare un obbligo motivazionale in capo al giudice di appello (Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Rv. 271281-01, in cui si precisato che, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (in fattispecie in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche, in cui l'imputato si doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammissibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell'invocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all'argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso in Roma, il 27 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2026.

 

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