Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 8814 del 8 aprile 2026

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8814 del 08/04/2026
Circolazione stradale - Art. 116 e 125 del Codice della Strada - Guida motocicli - Categoria patente richiesta e requisiti tecnici del motociclo - Limiti di potenza e unità di misura - In tema di abilitazione alla guida di motocicli con patente A/2, la conformità del veicolo ai parametri normativi integra presupposto indefettibile e cumulativo, non surrogabile da valutazioni equivalenti o conversioni tecniche con la conseguenza che la mancanza anche di uno solo dei requisiti (tra cui il limite massimo di 35 kW, da verificarsi esclusivamente in tale unità) determina la violazione della norma, restando irrilevanti conversioni in CV e non contestabile in sede di legittimità l’accertamento in fatto del superamento del limite.


RITENUTO IN FATTO

(Soggetto 1) ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di (Omissis) opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. (Omissis) notificato il 07.02.2019, con cui era stata accertata la violazione dell'art. 116, comma 15-bis, C.d.S., perché (Soggetto 2) conduceva il motoveicolo (Omissis) (Omissis), di proprietà dell'opponente e per la cui guida è prescritta la patente di categoria A, munito, invece, di patente di categoria A/2, fatto commesso in data (Omissis). L'opponente ha sostenuto che la patente del conducente era idonea alla guida del motociclo.

La Prefettura di (Omissis) ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di (Omissis) ha rigettato l'opposizione e ha compensato tra le parti le spese di lite.

A seguito di impugnazione da parte di (Soggetto 1), nella resistenza della Prefettura di (Omissis), il Tribunale di (Omissis), con sentenza n. 3143/2023 pubblicata il giorno 23.03.2023, ha rigettato l'appello e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali.

Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che la patente di categoria A/2 abilita alla guida di motocicli soltanto se questi ultimi abbiano tutte le caratteristiche indicate dall'art. 116, comma 3, lettera c), C.d.S., mentre, nel caso di specie, la potenza del veicolo era superiore a quella massima prevista dalla norma in esame.

(Soggetto 1) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla scorta di tre motivi.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di (Omissis) hanno resistito con controricorso.

Fissata la trattazione in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 II comma c.c. nonché dell'art. 116 del codice della strada comma III lettera C, nonché degli artt. 6, 7 e 14 della L. n. 689 del 1981 per avere il Tribunale escluso che la odierna ricorrente, coobbligata in via solidale, potesse beneficiare dell'estinzione per l'intervenuta decisione giudiziale di annullamento del verbale, riconosciuta, in favore dell'autore materiale dell'illecito amministrativo, nel medesimo provvedimento ingiuntivo opposto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La ricorrente, premesso che la sanzione era stata annullata con sentenza n. 38913/2019 del Giudice di Pace di (Omissis), passata in giudicato, nei confronti del trasgressore (Soggetto 2) e che detta sentenza era stata prodotta nel corso del giudizio di appello, sostiene che, in virtù della norma di cui all'art. 1306, secondo comma, c.c., detto giudicato possa essere opposto al creditore, sicché la decisione impugnata sarebbe erronea per non averne tenuto conto.

Il secondo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per 116, comma III e XV bis, e 125 del codice della strada in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ad omesso esame di un documento decisivo per la controversia.

Anche la censura in questione riguarda l'omesso esame della pronuncia favorevole intervenuta nei confronti dell'obbligato solidale, ovvero il suo travisamento.

I due motivi, da esaminarsi insieme in quanto connessi, sono infondati.

Con sentenza n. 38913/2019 emessa dal Giudice di Pace in data 28.06.2019 e depositata in data 06.09.2019, è stato accolto il ricorso presentato, in relazione alla medesima violazione per cui è causa, dal trasgressore (Soggetto 2).

La ricorrente sostiene che la predetta sentenza è passata in giudicato - senza peraltro indicare la data in cui ciò sarebbe avvenuto - e afferma, altresì, di averne prodotto copia nel corso del giudizio di appello all'udienza del 21.03.2022, tenutasi in modalità cartolare (cfr.: ricorso a pag. 5).

Con il ricorso per cassazione, la predetta sentenza è stata prodotta in copia sub doc. 1 del fascicoletto prodotto sub lettera b), doc. b1 nel fascicolo telematico; detta copia è priva di attestazione del passaggio in giudicato.

Quanto alla copia della sentenza completa di attestazione, essa, invece, risulta prodotta soltanto in data 10.10.2023 e la predetta attestazione riporta anch'essa quest'ultima data, successiva non soltanto alla sentenza di secondo grado, ma anche al ricorso per cassazione.

Da quanto precede, deriva come conseguenza che non è configurabile un obbligo del giudice d'appello di pronunciarsi in ordine a un giudicato che non risulta documentato nel corso del secondo grado di giudizio.

Quanto, poi, all'efficacia probatoria della sentenza non passata in giudicato, deve ritenersi che essa abbia quella di qualunque elemento liberamente valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c.

Ora, la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr.: Cass. n. 42/2009).

Per quanto concerne, poi, la possibilità di far valere nella presente sede l'efficacia riflessa del giudicato formatosi in un giudizio vertente fra parti parzialmente diverse, come nella specie, deve osservarsi, in primo luogo, che, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria, risultando insufficiente il deposito della sola certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza, inidonea a dare certezza in ordine al contenuto del provvedimento (cfr.: Cass. n. 21469/2013; Cass. n. 6024/2017).

È stato inoltre affermato che la questione della violazione del giudicato esterno, derivante dalla mancata proposizione dell'appello incidentale in un diverso giudizio, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ove tale fatto, già verificatosi nel momento in cui è andato in decisione il giudizio di merito la cui pronuncia è oggetto del ricorso per cassazione, non sia stato tempestivamente sottoposto all'esame del giudice di merito (cfr.: Cass. n. 26916/2023) e che il giudicato cosiddetto esterno, utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansiva anche nei casi in cui può incidere su elementi riguardanti più periodi di imposta, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione (cfr.: Cass. n. 24531/2017; Cass. n. 11112/2008).

In definitiva, l'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità (cfr.: Cass. n. 5370/2024; sul punto, si veda anche: Cass. n. 14883/2019).

Ciò implica che sia onere della parte che denuncia in cassazione la violazione del giudicato allegare e provare che esso si sia formato in epoca successiva al termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello, restando altrimenti precluso l'esame della relativa questione.

In concreto, la ricorrente ha sì dedotto di aver prodotto la sentenza del Giudice di Pace di (Omissis) n. 38913/2019 dinanzi al giudice d'appello all'udienza del 21.03.2022, vale a dire circa un anno prima della definizione del secondo grado di giudizio, ma non ha fornito alcuna indicazione sull'epoca in cui il giudicato si sarebbe formato, con la conseguenza che l'eccezione non è esaminabile nella presente sede, non emergendo dalla documentazione prodotta che il passaggio in giudicato della sentenza indicata risalga a un'epoca successiva al termine dei gradi di merito.

Pertanto, non può ritenersi che sussistano i vizi di legittimità denunciati dalla parte con riferimento alla circostanza in questione.

2. Il terzo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 116 c. 15-bis codice della strada nonché dell'art. 125 cds e per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione a un fatto decisivo per la controversia.

In particolare, a dire della ricorrente, mentre la stessa aveva dedotto che, per configurarsi la violazione dell'art. 116 del codice della strada, è necessario il concorso di tutti i presupposti previsti dalla norma, il Tribunale di (Omissis) si era limitato a una semplice conferma della sentenza del Giudice di Pace, senza accertare quanto dedotto dall'appellante e senza motivare rispetto alla ritenuta non opportunità di accogliere l'appello o di rigettarlo sulla scorta di presupposti più specifici, alla luce della documentazione prodotta e delle doglianze formulate dalla parte.

Il motivo è infondato.

In proposito, deve osservarsi, in primo luogo, che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.: Cass. n. 3819/2020).

Inoltre, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025).

Nella specie, il Tribunale non si è limitato a formulare in motivazione un'adesione acritica a quanto già affermato nella sentenza di primo grado, ma ha indicato chiaramente il fondamento giuridico della decisione, sicché la motivazione esiste, è al di sopra del c.d. minimo costituzionale e non è meramente apparente, consentendo di far comprendere appieno il percorso logico su cui è basata la decisione.

In secondo luogo, quanto alla denuncia di violazione di legge, deve osservarsi che, per quanto disposto dall'art. 116, comma 3, lettera c), c.d.s., la patente A/2 abilita alla guida di "motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima".

La formulazione della norma è chiara nel far ritenere che l'abilitazione alla guida sussista soltanto allorché il motoveicolo condotto abbia tutte le caratteristiche indicate dalla norma, sicché la mancanza anche di una sola di esse comporta la violazione della disposizione, con conseguente applicabilità della sanzione prevista dal comma 15 del medesimo articolo.

In particolare, la potenza del mezzo è espressa dalla norma in kW, e non in CV, per cui è alla prima unità di misura, e non alla seconda, che occorre fare riferimento ai fini della verifica circa il rispetto della disposizione in esame.

Infine, il superamento della potenza massima espressa in kW è stato accertato in sede di merito e non è oggetto di discussione nella presente sede, non rilevando al riguardo le considerazioni della parte in ordine alla trasformazione del relativo valore in CV.

La sentenza impugnata, in quanto coerente con quanto innanzi osservato, deve ritenersi corretta, e non sussistono i vizi lamentati dalla ricorrente.

3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 350,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 26 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria l'8 aprile 2026.

 

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