Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 6419 del 18 marzo 2026

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 2255 del 18/03/2026
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada e Legge 990/69 - Sinistro stradale - Richiesta di risarcimento al fondo di garanzia da parte del danneggiato - Onere della prova - Risarcimento dei danni - Se il danneggiato dimostra, con un’attestazione della compagnia indicata dal responsabile, che il veicolo della controparte non era assicurato, ha già provato quanto serve per chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia. A quel punto spetta all’impresa designata dimostrare che esiste invece una polizza valida, perché non si può pretendere dal danneggiato di provare che non esiste alcuna assicurazione.


RITENUTO IN FATTO

1. L'(Omissis) 2006, (Soggetto 1), alla guida dell'autovettura di proprietà della madre, nel percorrere la strada (Omissis), effettuava una manovra di sorpasso dell'autocarro condotto da (Soggetto 2). Mentre l'auto era affiancata al mezzo, l'autocarro effettuava una svolta a sinistra, asseritamente improvvisa e non segnalata, per immettersi in una stradina laterale. L'impatto sulla parte posteriore destra dell'autovettura provocava la sbandata del veicolo verso la campagna, dove la corsa terminava contro un albero, circostanza che causava il decesso del conducente.

2. (Soggetto 3), (Soggetto 4), (Soggetto 5), (Soggetto 6) e (Soggetto 7), quali eredi di (Soggetto 1), convenivano dinanzi al Tribunale di (Omissis) il conducente dell'autocarro e A. Assicurazioni Spa, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Puglia, deducendo la mancata copertura assicurativa del veicolo del (Soggetto 2) e chiedendo il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis, nonché il ristoro del danno biologico in favore della madre della vittima.

Il (Soggetto 2) veniva dichiarato contumace.

A. Assicurazioni Spa si costituiva, eccependo: in via preliminare, l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. n. 209/2005 e l'improponibilità per il danno biologico iure proprio della (Soggetto 4); nel merito, l'assenza di prova della mancata copertura assicurativa della vettura del (Soggetto 2). In subordine, proponeva domanda di regresso nei confronti del (Soggetto 2).

Nelle more del giudizio A. Assicurazioni Spa rinunciava all'eccezione relativa alla messa in mora di Consap. Tale rinuncia veniva accettata dagli attori.

Espletata l'istruttoria, il Tribunale di (Omissis), con sentenza n. 445/2023, accertava l'assenza di copertura assicurativa e riteneva la responsabilità del sinistro ascrivibile per il 70% al (Soggetto 2) e per il 30% al (Soggetto 1). Condannava i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese in favore degli attori. Inoltre, condannava il (Soggetto 2) a rivalere A. Assicurazioni Spa per quanto da questa corrisposto, con compensazione delle spese.

Avverso tale sentenza, A. Assicurazioni Spa proponeva appello chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie e, in subordine, l'attribuzione di responsabilità prevalente del sinistro al (Soggetto 1), con conseguente riduzione del quantum risarcitorio.

Con un'unica comparsa di risposta, (Soggetto 3), (Soggetto 4), (Soggetto 5) e (Soggetto 6) chiedevano il rigetto dell'appello; (Soggetto) e (Soggetto 6) proponevano altresì appello incidentale per la rideterminazione del danno in loro favore.

Si costituiva, seppur tardivamente, il (Soggetto 2), eccependo l'omessa notificazione dell'atto introduttivo e negando ogni responsabilità.

La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza n. 821/2024, rigettava sia l'impugnazione principale che quella incidentale, compensando le spese tra le parti costituite.

3. Avverso tale sentenza A. Assicurazioni Spa ha proposto ricorso articolando sei motivi.

(Soggetto 5), (Soggetto 6) e (Soggetto 7) hanno resistito con controricorso.

Le parti intimate: (Soggetto 3), (Soggetto 4) e (Soggetto 2) non hanno svolto difese.

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I Difensori della compagnia ricorrente e dei resistenti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella impugnata sentenza la corte territoriale ha confermato la sentenza del giudice di primo grado - che aveva ritenuto un concorso di colpa (70% a carico del conducente del furgone e 30% a carico della vittima), condannando A. e (Soggetto 2) in solido al risarcimento - così argomentando: a) dal certificato di UNIONE Assicurazioni (compagnia indicata dal conducente ai Carabinieri) era risultata provata la scopertura assicurativa; b) A. [Assicurazioni Spa], avendo accesso diretto alle banche dati RCA, avrebbe potuto facilmente provare l'esistenza di una polizza diversa, mentre invece era rimasta inerte; c) l'utilizzo in sede civile delle risultanze del procedimento penale e della CTU cinematica ivi svolta era pienamente legittimo; d) irrilevante sarebbe stata l'escussione di una teste oculare ((Omissis)) a distanza di quasi vent'anni dai fatti, ritenendo la memoria non più genuina rispetto ai rilievi oggettivi dell'epoca.

2. A. Assicurazioni Spa ha articolato in ricorso sei motivi. Precisamente:

- con il primo motivo denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 del codice civile, nonché degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 del cpc", nella parte in cui la corte territoriale ha invertito l'onus probandi, pretendendo da essa ricorrente una prova positiva della copertura assicurativa, malgrado avesse contestato solo l'allegazione attorea. Deduce che l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa incomba sulla parte che lo allega. Osserva, infine, di aver eccepito l'inammissibilità e non l'infondatezza della domanda;

- con il secondo motivo denuncia "violazione dell'art. 360 comma 3 cpc in relazione all'art. 2697 (Soggetto 7), 115 e 116 cpc e agli artt. 142 bis e 154 del Codice delle assicurazioni private, in relazione all'indebita applicazione del principio della vicinanza della prova", nella parte in cui la corte territoriale, travisando il principio di vicinanza della prova, ha invertito l'onere della prova, ritenendo che fosse essa ricorrente a dover provare l'eccezione di mancata copertura dell'assicurazione del veicolo, in quanto aveva nella sua disponibilità le banche dati. Osserva che la legge consente tale accesso anche al danneggiato;

- con il terzo motivo denuncia "violazione dell'art. 360 cpc comma 1 n. 4 in relazione all'art.115 del cpc - Travisamento della comunicazione raccomandata a.r. 10 marzo 2006 di U. Assicurazioni - ispettorato provvisorio di (Omissis), depositato nel fascicolo di primo grado dagli attori al momento della costituzione in giudizio", nella parte in cui la corte territoriale, travisando il contenuto di un documento, ha da esso erroneamente dedotto la mancata copertura assicurativa del veicolo come fatto provato. Sostiene che tale documento si limitava ad escludere la copertura (non già sul territorio nazionale, ma) presso U. Assicurazioni;

- con il quarto motivo denuncia "violazione dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 115 cpc e alla erronea applicazione del riparto dell'onere probatorio - Erronea applicazione del principio di non contestazione ", nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non contestata la circostanza che U. Assicurazioni fosse la compagnia indicata dal (Soggetto 2) ai Carabinieri verbalizzanti, assumendo così tale dato come provato.
Osserva che tale circostanza non risulta né allegata né provata dagli attori in modo specifico. Sottolinea, inoltre, che non poteva su di essa gravare l'onere di contestare presunte dichiarazioni del conducente, trattandosi di circostanze ad essa estranee;

- con il quinto motivo denuncia "violazione dell'art. 2054 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale applicato in maniera erronea il principio stabilito dall'art. 2054 c.c., anche in relazione agli artt. 40 e 142 del Codice della Strada", nella parte in cui la corte territoriale ha travisato i presupposti fattuali del caso e violato l'art. 2054 c.c. Deduce che, pur accertando violazioni del codice della strada da parte del danneggiato, la corte territoriale ha attribuito prevalente responsabilità al conducente del furgone, in assenza di adeguata motivazione e in contrasto con il principio presuntivo di pari responsabilità. Osserva che una corretta applicazione dell'art. 2054 c.c. avrebbe imposto il riconoscimento di una corresponsabilità paritaria.

- con il sesto motivo denuncia "violazione dell'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cpc in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste", nella parte in cui la corte territoriale non ha ammesso un testimone oculare, nonostante fosse astrattamente idonea a chiarire un punto decisivo della controversia, ossia se il furgone fosse fermo o in movimento al momento dell'impatto. Sostiene che l'esclusione della prova aveva portato ad una decisione fondata sulla sola perizia penale, prova atipica.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In primo luogo, va dichiarata inammissibile ogni censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto entrambi i giudici di merito concordano sulla ricostruzione della dinamica e sulla ripartizione della colpa.

3.2. Ciò posto, manifestamente infondati sono il primo ed il secondo motivo (concernenti rispettivamente il preteso mancato rispetto del principio dell'onere della prova e della vicinanza della prova), che, in quanto connessi, vanno qui trattati congiuntamente.

Invero, la corte territoriale non ha operato alcuna indebita inversione dell'onere della prova, ma ha correttamente applicato alla fattispecie in esame il principio della vicinanza della prova (affermato ad esempio da Cass. n. 12910 del 2022) alla luce del quale, una volta che il danneggiato abbia fornito un principio di prova della scopertura assicurativa mediante la produzione dell'attestazione della compagnia indicata dal responsabile, (come per l'appunto avvenuto nel caso di specie, nel quale, come si legge in sentenza, "gli attori avevano assolto il proprio onere probatorio producendo il certificato di UNIONE Assicurazioni (quale compagnia assicurativa indicata da (Soggetto 2) ai Carabinieri verbalizzanti, circostanza incontestata) attestante la scopertura assicurativa, così dimostrando il fatto costitutivo della loro pretesa"), grava sull'impresa designata l'onere di dimostrare l'esistenza di una diversa copertura, trattandosi peraltro di fatto rientrante nella sua sfera di conoscibilità qualificata, essendo alla data del sinistro già in vigore il testo unico in tema di assicurazioni private ed esistendo già allora una banca dati alla quale avevano (ed hanno) accesso diretto ed immediato, senza alcuna formalità, le compagnie assicurative (tra cui, per l'appunto, l'odierna ricorrente).

In definitiva, i motivi sono decisi sulla base del seguente principio di diritto:

"In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell'ipotesi in cui l'affidamento sulla sussistenza di una valida polizza sia stato ingenerato nel danneggiato dal rilascio di un certificato o dalla esposizione di un contrassegno assicurativo sulla vettura del danneggiante, cui segua l'attestazione della compagnia indicata dal responsabile dell'inesistenza della copertura, il danneggiato può proporre l'azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, spettando all'impresa designata l'onere di dimostrare l'esistenza di una diversa e valida polizza assicurativa, in quanto operatore professionale dotato di una sfera di conoscibilità qualificata e di accesso diretto alle banche dati assicurative, non potendosi gravare il danneggiato di una "probatio diabolica" circa un fatto negativo universale".

3.3. Inammissibile è il terzo motivo, concernente il lamentato travisamento della prova documentale.

La censura riguarda l'interpretazione del contenuto di un documento, operazione riservata al giudice di merito. Non si ravvisa un errore percettivo (affermazione per verificatosi di un fatto che non esiste), ma una valutazione critica dello stesso.

3.4. Inammissibili sono il quarto ed il sesto motivo di ricorso, che concernono la mancata ammissione delle prove orali.

Invero, la valutazione circa la rilevanza e l'attendibilità di una prova testimoniale proposta a distanza di quasi vent'anni dai fatti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale può legittimamente privilegiare rilievi tecnici oggettivi compiuti nell'immediatezza del sinistro, senza che ciò integri violazione del diritto di difesa.

3.5. Inammissibile è il quinto motivo, concernente la ripartizione della colpa. La graduazione della responsabilità tra i conducenti è un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione coerente (come per l'appunto ricorre nel caso di specie, nel quale l'argomentare della corte si è basato su CTU e verbali).
Il motivo tenta surrettiziamente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

4. In definitiva, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza va confermata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della compagnia ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, sostenute da parte resistente, spese che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2026.

 

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