Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 21748 del 25 giugno 2026
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 21748 del 25/06/2026
Circolazione stradale - Artt. 148, 200 e 201 Codice della strada - Sorpasso vietato - Contestazione immediata all'esito di inseguimento - Contenuto del verbale - Indicazione del luogo dell'infrazione - La contestazione effettuata in presenza del trasgressore, al termine di un inseguimento iniziato contestualmente alla commissione dell'illecito e protrattosi senza soluzione di continuità, conserva carattere di immediatezza; trova pertanto applicazione l'art. 200 CdS e la sufficienza della descrizione del fatto contenuta nel verbale costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità.
RITENUTO IN FATTO
(Soggetto 1) aveva proposto avanti al Giudice di Pace di (Omissis) opposizione avverso due verbali di contestazione, notificatigli dalla Guardia di Finanza di (Omissis) per la violazione dell'art. 148 co. 12 e 16 CdS, il primo, e per la violazione dell'art. 148 co 13 CdS il secondo: l'opponente aveva fondato l'opposizione, tra l'altro, sulla ritenuta nullità dei due verbali perché lesivi dei diritti di difesa, in quanto privi anche del minimo elemento utile per poter impugnare nel merito le infrazioni contestate, asseritamente commesse nel Comune di "(Omissis), SS 52" senza alcuna altra specificazione.
Costituitasi la Prefettura di Udine a mezzo di un proprio funzionario, all'esito dell'istruttoria svolta l'opposizione era stata respinta.
Il provvedimento di rigetto era stato confermato all'esito del giudizio di appello dal Tribunale di Udine per le seguenti ragioni:
- il verbale di contestazione è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; l'appellante non ha proposto querela di falso e quindi si debbono considerare accertate le condotte violative che i verbalizzanti affermano, senza contraddizioni, essere intervenute in loro presenza;
- l'unica critica dell'appellante sul merito delle contestazioni riguarda la mancata indicazione, nel verbale, del luogo in cui è avvenuta l'infrazione (indicato come Comune di (Omissis), SS 52) ma, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, essendovi stata la contestazione immediata degli illeciti non trova applicazione l'art. 201 del CdS ma l'art. 200 del CdS; nel caso di specie, la contestazione delle violazioni fu fatta immediatamente dopo un inseguimento, ed era pertanto sufficiente una sommaria esposizione del fatto; i verbali furono del resto sottoscritti dall'appellante, che avrebbe potuto chiedere spiegazioni e non lo fece.
(Soggetto 1) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Prefettura – Ufficio Territoriale per il Governo di Udine sono rimasti intimati.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa prima dell'adunanza fissata per la discussione del ricorso in camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso (Soggetto 1) lamenta la "violazione degli art. 200, 201 del Codice della Strada, art. 383 reg. Esec. del Codice della strada e art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.".
Il ricorrente contesta che la norma di riferimento sia nel caso di specie l'art. 200 del CdS, invece che l'art. 201 del CdS, perché il Tribunale di Udine non avrebbe tenuto conto che la contestazione fu effettuata a circa 8 km di distanza dai luoghi in cui sarebbero occorsi i fatti contestati ed a seguito di inseguimento di cui il ricorrente non si accorse nemmeno, fino al momento in cui fu fermato. I verbali contestati sarebbero quindi nulli perché privi di indicazioni sui luoghi di pretesa commissione degli illeciti e inidonei a permettere l'esercizio del diritto di difesa; i verbali sarebbero anche contraddittori perché "se le infrazioni sono state commesse all'interno del Comune di (Omissis) non possono essere state accertate lungo la "SS 52" mentre se sono state accertate lungo la "SS 52" non possono essere state commesse nel Comune di (Omissis)". Gli atti richiamati sarebbero generici anche in ordine alla descrizione sintetica delle infrazioni rilevate dagli agenti accertatori, in palese violazione delle disposizioni richiamate.
Il motivo è infondato.
Come rilevato dal Tribunale di Udine, i verbali di contestazione redatti in data 7.8.2021, formati in presenza del ricorrente e contestualmente consegnatigli, fanno fede fino a querela di falso dei fatti che gli accertatori indicano come avvenuti in loro presenza: quindi non possono essere messe in dubbio le condotte violative contestate - confermate dalle dichiarazioni testimoniali rese da uno dei verbalizzanti, riportate nel ricorso, che circostanziano l'occorso senza evidenziare i contrasti lamentati dal ricorrente -.
La contestazione delle violazioni al codice della strada è, di norma, immediata, dovendo essere motivate le ragioni della contestazione differita - cfr. Cass. n. 12619/2005; Cass. n. 18023/2018; Cass. n. 36922/2021 -.
Il Tribunale di Udine ha accertato - a conferma dell'accertamento già svolto dal Giudice di pace di (Omissis) - che le contestazioni nel caso di specie intervennero all'esito di un inseguimento, svoltosi subito dopo le condotte contestate e proseguito per circa otto chilometri, quando era ancora viva l'impressione dell'accaduto; l'assenza di richieste di chiarimenti sull'occorso da parte di (Soggetto 1) era confermativa, secondo il Tribunale, del fatto che egli era consapevole di ciò che gli era stato contestato, anche se non si rese conto di essere inseguito - cfr., sul rilievo nella contestazione immediata in ipotesi di violazione del codice della strada della possibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione, Cass. n. 19957/2024 -; il Giudice di appello ne ha tratto una valutazione di sostanziale irrilevanza dell'imprecisione in ordine all'indicazione del luogo esatto di commissione delle violazioni.
A fronte dell'accertamento in fatto evidenziato, che questa Corte di legittimità non può mettere in discussione, la contestazione degli illeciti effettuata con i verbali oggetto di opposizione è stata correttamente considerata contestuale, perché intervenuta all'esito di un inseguimento che è stato accertato come protratto dalla commissione delle violazioni del Codice della Strada con continuità fino alla contestazione in presenza, effettuata in un breve lasso temporale corrispondente alla percorrenza di otto chilometri (sulla congruenza dell'attribuzione di valore di contestualità alla contestazione avvenuta all'esito di un inseguimento iniziato in concomitanza con la commissione della condotta illecita attribuita, cfr. Cass. n. 12619/2005, relativa ad una fattispecie in cui l'inseguimento dopo la rilevazione della commissione della condotta illecita era stato affermato come impossibile da effettuare in condizioni di sicurezza).
È stato correttamente individuato quindi dal Tribunale di Udine, come norma di riferimento per valutare il contenuto dei verbali di accertamento, l'art. 200 co. 2 del Codice della Strada, in base al quale "il verbale contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione".
La sufficienza degli elementi descrittivi dei fatti contestati secondo il disposto dell'art. 200 del CdS è invece valutazione di merito, attinente all'interpretazione e alla valorizzazione degli elementi istruttori nell'ambito della norma richiamata, correttamente individuata, ed è esterna all'esatta interpretazione della norma, inerendo alla verifica propria del giudice di merito (nel caso di specie effettuata in modo conforme dai Giudici di primo e di secondo grado), sottratta al sindacato di legittimità - cfr. Cass. n. 3340/2019 e, di recente, Cass. n. 7871/2025 -.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 112 c.p.c., carenza e difetto di motivazione in relazione all'art. 360 co 1 n.3 c.p.c."
Analogamente a quanto già avvenuto in primo grado, il Tribunale di Udine non si sarebbe pronunciato su tutte le domande proposte; in particolare, non vi sarebbe motivazione alcuna sulle contestazioni sollevate in ordine al sorpasso in prossimità dell'incrocio, laddove, trattandosi di auto in movimento, il verbale contestato non fa fede fino a querela di falso, e nemmeno si sarebbe dato conto delle contraddittorietà del contenuto dei contestati verbali; ciò senza considerare che la fede privilegiata dei verbali non supera l'onere della prova comunque a carico della PA. "Il Tribunale di Udine avrebbe infatti dovuto valutare, sia singolarmente sia complessivamente, tutti gli elementi offerti dalla difesa dell'odierno ricorrente procedendo ad una valutazione analitica di tutti gli elementi indiziari scartando quelli privi d rilevanza e approfondendo quelli aventi, presi singolarmente, efficacia probatoria", per poi valutarne la concordanza "per supportare o meno una valida prova".
Il motivo è infondato.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. Sez. Unite, n. 8053/2014; Cass. n. 2751/2024; Cass. n. 29952/2022; Cass. n. 6150/2021; Cass. n. 16170/2018).
Le critiche rivolte alla sentenza d'appello con il motivo in esame si pongono all'evidenza al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 112 c.p.c., perché non attengono alla completa disamina delle domande e delle eccezioni proposte ma riguardano l'interpretazione, la valorizzazione e la valutazione del materiale probatorio compiute dal Tribunale di Udine, nell'esercizio di prerogative propriamente meritali: nello svolgimento delle attività descritte il Giudice d'appello non era e non è tenuto a esaminare tutti gli elementi istruttori giustificando per ognuno la rilevanza o l'irrilevanza attribuitagli, ma a valorizzare gli elementi significativi (con implicita esclusione di rilevanza degli altri) nell'ambito dell'articolazione di un contesto motivazionale che permetta di comprendere in modo effettivo e logico l'iter che ha condotto alla decisione.
Poiché nel caso di specie la sentenza impugnata è supportata da motivazione effettiva e logicamente articolata, idonea a soddisfare ampiamente il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. - cfr, per tutte, Cass. a SU n. 8053/2014 -, e poiché nemmeno è dedotta l'omessa valutazione di un fatto storico decisivo discusso - che incontrerebbe peraltro i limiti di ammissibilità individuati dall'art. 360 co 4 c.p.c. per l'ipotesi di pronunce conformi di primo e di secondo grado -, le censure svolte nel motivo di ricorso in esame vorrebbero provocare una rivalutazione dell'attività di esame e di ricostruzione probatoria, inammissibile in sede di legittimità.
3. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.
4. Nulla deve essere disposto in punto spese, essendo rimasta la controparte intimata.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 20 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2026.
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