Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 16910 del 29 maggio 2026

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 16910 del 29/05/2026
Circolazione stradale - Artt. 7 Codice della strada e art. 3 della legge n. 689/1981 - Zona a Traffico Limitato - Accesso in una ZTL con veicolo a trazione interamente elettrica antecedente all’introduzione dell’art. 7, comma 9-bis, C.d.S. - Regolamentazione - Successione delle norme nel tempo - Esimente dell'errore scusabile - Per le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2019, il libero accesso alle ZTL dei veicoli elettrici resta disciplinato dalla regolamentazione comunale, che può subordinarlo alla preventiva comunicazione della targa; in difetto l’accesso è sanzionabile e non ricorre l’esimente della buona fede ove l’interessato non dimostri l’inevitabilità dell’errore mediante l’uso dell’ordinaria diligenza.


RITENUTO IN FATTO

La controversia concerne l'opposizione proposta da (Soggetto 1) avverso undici verbali di accertamento per violazioni del c.d.s., relative all'accesso in una zona a traffico limitato (ZTL) di (Omissis), commesse nel giugno 2018 con un veicolo a trazione interamente elettrica.

Il Giudice di Pace di (Omissis) rigettava l'opposizione.

(Soggetto 1) proponeva appello, sostenendo in sintesi, di aver diritto al libero accesso alla ZTL in quanto proprietaria di un veicolo elettrico, conformemente alla normativa comunale, e che tale diritto non fosse subordinato ad alcuna autorizzazione preventiva o comunicazione della targa. In subordine, invocava la propria buona fede e l'errore scusabile, avendo fatto affidamento sulle informazioni reperite sul sito ufficiale di (Omissis) Mobilità.

Il Tribunale di (Omissis) ha rigettato il gravame e confermato la sentenza di primo grado, integrando la motivazione.

Ricorre in cassazione (Soggetto 1) con due motivi di ricorso, illustrati da memoria, cui resiste il [Comune di] (Omissis) con controricorso.

Fissata adunanza camerale per il 21.04.2002, con ordinanza interlocutoria n. 16994 del 2022, la trattazione del ricorso è stata rimessa alla pubblica udienza per difetto di evidenza decisoria.

Il Sostituto P.G. ha depositato conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 (c.d.s.), degli artt. 3 e 13 della L. n. 689/1981 e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Si sostiene che la normativa comunale (delibera G.C. n. 245/2004 e successiva n. 77/2010) prevede il libero accesso e la sosta gratuita nelle ZTL per i veicoli a trazione interamente elettrica, senza subordinare tale diritto a una preventiva autorizzazione o comunicazione della targa.
Si afferma che l'obbligo di comunicazione, introdotto successivamente da una determinazione dirigenziale (n. 361/2015), atto di rango inferiore, non può avere natura costitutiva del diritto, ma solo dichiarativa, essendo finalizzato unicamente all'inserimento della targa nella lista bianca per motivi organizzativi e per evitare l'emissione automatica dei verbali da parte dei varchi elettronici. Il Tribunale ha errato nel ritenere necessaria un'autorizzazione, confondendo il diritto (previsto dalla delibera) con la mera procedura amministrativa (prevista dalla determinazione).

Il primo motivo va rigettato.

Come ha osservato il P.M., alla data delle violazioni contestate (20-26 giugno 2018) l'accesso dei veicoli elettrici alle zone a traffico limitato del Comune di (Omissis) non trovava disciplina in una norma di rango primario. L'art. 7 co. 9-bis c.d.s., che prevede il libero accesso alle ZTL per i veicoli a propulsione elettrica o ibrida, è stato introdotto dall'art. 1 co. 103 L. 145/2018 con decorrenza dal 1 gennaio 2019 e non è applicabile retroattivamente agli illeciti amministrativi anteriori. L'accesso dei veicoli elettrici alle ZTL [del Comune di] (Omissis) derivava pertanto dalla regolamentazione comunale adottata ai sensi dell'art. 7 co. 9 c.d.s.

Su tale questione questa Corte si è pronunciata con la recente sentenza n. 6051/2025, in una fattispecie del tutto analoga. È stato affermato che la delibera G.C. n. 58/2011, nel disporre che la circolazione dei veicoli a trazione elettrica nelle ZTL era autorizzata senza contrassegno e a titolo gratuito, richiedeva per un'inderogabile necessità di controllo la comunicazione della targa; che per il suo stesso tenore letterale detta delibera non aveva soppresso la necessità dell'autorizzazione, ma aveva reso sufficiente non più un provvedimento ad hoc, bensì la semplice comunicazione della targa, semplificando le procedure di rilascio; che potevano considerarsi autorizzati solo i veicoli elettrici per i quali l'interessato avesse comunicato preventivamente la targa e che in mancanza la circolazione restava legittimamente sanzionabile ai sensi dell'art. 7 co. 14 c.d.s.

Tale principio merita conferma e trova applicazione al caso in esame. L'argomento della ricorrente secondo cui la comunicazione della targa sarebbe un adempimento meramente organizzativo, privo di valenza costitutiva del diritto di accesso, non coglie la distinzione tra la funzione pratica della comunicazione e la sua natura giuridica.
Se il Comune, ai sensi dell'art. 7 co. 9 c.d.s., può subordinare l'accesso alla ZTL al pagamento di una somma, a maggior ragione può subordinarlo alla meno gravosa comunicazione della targa. La delibera ha esercitato tale potere semplificando l'autorizzazione, senza eliminarla. La ricorrente, che non ha comunicato la targa prima degli accessi contestati, ha circolato senza autorizzazione ed è stata legittimamente sanzionata.

2. - Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 689/1981, nonché degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e dell'art. 3 della L. n. 689/1981. Si lamenta che il Tribunale abbia escluso la buona fede e l'errore scusabile della ricorrente con motivazione carente. Si sostiene che la ricorrente avesse fatto affidamento incolpevole sulle informazioni pubblicate all'epoca dei fatti sul sito ufficiale di (Omissis) Mobilità, dalle quali non emergeva l'obbligo di comunicazione preventiva della targa per i veicoli elettrici, a differenza di quanto specificato per altre categorie (come ibridi o GPL). Si afferma che la documentazione prodotta (screenshot del sito) dimostra l'inevitabilità dell'errore, data l'apparente chiarezza delle informazioni disponibili fornite dalla stessa amministrazione. Il Tribunale ha errato nel ritenere, genericamente, che la ricorrente non avesse usato l'ordinaria diligenza, omettendo di esaminare la documentazione decisiva prodotta.

Il secondo motivo è da rigettare.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., la censura, nella misura in cui lamenta che il Tribunale abbia attribuito
prevalenza ad alcune risultanze probatorie piuttosto che ad altre, è inammissibile
perché attiene alla valutazione delle prove, consentita al giudice di merito dall'art. 116 c.p.c. (Cass., S.U., n. 20867/2020).

Nel merito, la doglianza sulla buona fede è infondata.

In materia di sanzioni amministrative l'esimente prevista dall'art. 3 della L. n. 689/1981 rileva come causa di esclusione della responsabilità solo quando l'errore sulla liceità del fatto risulti inevitabile, riconducibile ad un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione e idoneo a ingenerare la convinzione della liceità del comportamento.
È richiesto all'autore di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto e che nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr., tra e molte, Cass. n. 6051/2025; Cass. n. 8588/2024; Cass. n. 26864/2023; Cass. n. 17882/2021; Cass. n. 4830/2021). La disciplina comunale era pubblicata e accessibile da oltre sette anni alla data delle violazioni. L'asserita irraggiungibilità di una specifica pagina web non esonerava la ricorrente dal consultare le ulteriori fonti istituzionali disponibili. Il Tribunale ha motivato in modo logico e coerente, rilevando la mancanza di prova circa l'impossibilità di accedere alle informazioni con l'uso dell'ordinaria diligenza. Tale apprezzamento, sorretto da motivazione effettiva e non contraddittoria, non si espone a censure in sede di legittimità.

3. - La Corte rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 750,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2026, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2026.

 

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