Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 16091 del 25 maggio 2026

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 16091 del 25/05/2026
Circolazione stradale - Artt. 189, 218 e 223 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Omissione di soccorso - Provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida in relazione ad ipotesi di reato - Termini di emissione e notifica dell'ordinanza - Esclusione - Come noto, il provvedimento ex art. 223 C.d.S. costituisce misura cautelare di polizia, atto dovuto e svincolato dall’accertamento dell’elemento soggettivo del reato, essendo sufficiente la riconducibilità del fatto a un’ipotesi per cui è prevista la sanzione accessoria; ne consegue che i termini per l'emissione e la notifica dell’ordinanza non sono perentori, rilevando soltanto la ragionevolezza dell’intervallo temporale.


RITENUTO IN FATTO

Nel 2022 (Soggetto 1) proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di (Omissis) avverso l'ordinanza di sospensione provvisoria della patente di guida per la durata di diciotto mesi, emessa dal Prefetto di (Omissis) ai sensi dell'art. 223 del codice della strada e notificata il 27/06/2022. Il provvedimento traeva origine dalla condotta tenuta dall'opponente il 13/09/2021 sulla strada (Omissis), in direzione di (Omissis) alla guida di un furgone, dopo aver urtato un autocarro fermo fuori dalla carreggiata per avaria, cagionando lesioni al conducente, si era allontanato senza prestare soccorso, venendo identificato soltanto dopo essere stato inseguito e fermato da un terzo.

Il Giudice di pace, nella ritenuta contumacia della Prefettura, accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza.

La Prefettura ha proposto appello. Il Tribunale di (Omissis) ha accolto il gravame con la sentenza in epigrafe, rigettando l'opposizione.

Ricorre per cassazione (Soggetto 1) sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. La Prefettura di (Omissis) deposita atto di costituzione. Con la memoria il ricorrente produce la sentenza del Tribunale di (Omissis) di non luogo a procedere nei suoi confronti, in ordine ai medesimi fatti, per i reati di cui all'art. 189 co. 6 e 7 del codice della strada, rispettivamente perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto non sussiste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il primo e il secondo motivo, che investono la medesima questione processuale - la validità della costituzione in giudizio della Prefettura dinanzi al Giudice di pace a mezzo PEC - possono essere trattati congiuntamente.

Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 179 del 2012, sulla irrituale ed inammissibile costituzione della Prefettura di (Omissis) nel giudizio di primo grado. Si censura la sentenza in epigrafe nella parte in cui ha ritenuto valida la costituzione della Prefettura mediante invio della comparsa di risposta a mezzo PEC, sul presupposto - erroneamente riferito all'art. 16-bis co. 10 del D.L. n. 179 del 2012 - che l'ufficio del Giudice di pace fosse abilitato all'operatività telematica per effetto del decreto ministeriale del 10/12/2019.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 319 c.p.c. in combinato con gli artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 179 del 2012, sulla irrituale ed inammissibile costituzione della Prefettura di (Omissis) nel giudizio di primo grado. Si deduce che la costituzione in giudizio doveva avvenire mediante deposito della comparsa di risposta in cancelleria ai sensi dell'art. 319 c.p.c. e che, a causa della costituzione telematica, la comparsa e la documentazione della Prefettura non sono state inserite nel fascicolo d'ufficio, con conseguente impossibilità per il ricorrente di prendere posizione sulla comparsa avversaria e di chiedere i mezzi istruttori ritenuti opportuni.

I due motivi sono rigettati.

La costituzione della Prefettura dinanzi al Giudice di pace di (Omissis) è valida, né sussiste quindi violazione dell'art. 319 c.p.c. Infatti, nel procedimento di opposizione che si svolge dinanzi al giudice di pace è ammissibile l'uso della posta elettronica certificata per l'invio degli atti relativi alla costituzione della pubblica amministrazione, come è stato recentemente confermato da Cass. 14281/2023.

2. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 353 e 354 co. 1 c.p.c. Si censura il rigetto della richiesta subordinata di rimessione della causa al primo giudice sul presupposto che la mancata formazione del fascicolo d'ufficio e il mancato inserimento della comparsa e del fascicolo di parte della Prefettura abbiano determinato una violazione del contraddittorio tale da imporre la rimessione al primo giudice.

Il motivo è rigettato.

Le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative. La mancata formazione del fascicolo d'ufficio per l'asserita irregolarità della costituzione di una parte non configura alcuna fra le ipotesi contemplate dagli artt. 353 e 354 co. 1 c.p.c.

3. - Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 189 co. 1 e 6 c.d.s. Si censura la sentenza in epigrafe nella parte in cui, sulla base delle indagini della polizia locale di (Omissis), ha ritenuto sussistenti gli elementi dell'omissione di soccorso. Il ricorrente contrappone alla ricostruzione accolta dal Tribunale una propria versione dei fatti, secondo la quale, dopo l'impatto, si sarebbe fermato alla prima piazzola di sosta, sarebbe tornato a piedi sul luogo del sinistro, avrebbe scambiato le generalità con il conducente dell'altro veicolo e raggiunto un accordo per il risarcimento.

Il motivo è rigettato.

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida previsto dall'art. 223 del codice della strada, adottato in relazione a un'ipotesi di reato per la quale la legge prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - categoria nella quale rientra l'omissione di soccorso -, ha natura di misura provvisoria di polizia a contenuto cautelare. Esso costituisce atto dovuto, la cui discrezionalità è circoscritta alla durata della misura, e da cui esula ogni valutazione sull'elemento soggettivo del reato; al Prefetto è rimesso il solo accertamento che la violazione contestata rientri fra i reati per i quali quella sanzione è prevista. La misura è preventiva e del tutto indipendente rispetto all'accertamento della responsabilità penale dell'utente della strada (cfr. Cass. 27559/2014, ma anche 8466/2006, 18617/2006).

Pertanto, la censura non può essere accolta. Essa muove dall'assunto che la legittimità del provvedimento prefettizio dipenda dall'accertamento pieno dell'omissione di soccorso nei suoi elementi costitutivi, mentre il provvedimento di sospensione provvisoria ne prescinde. È superfluo aggiungere che è quindi irrilevante la sentenza penale del Tribunale di (Omissis) prodotta dal ricorrente con la memoria. Sotto altro profilo, il motivo si risolve nella contrapposizione, alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito sulla base delle indagini della polizia locale di (Omissis), di una diversa lettura delle medesime risultanze a un accertamento di fatto sorretto da motivazione coerente il ricorrente oppone il proprio apprezzamento, che non vale quindi a incrinarlo.

4. - Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell'art. 218 co. 2 c.d.s. in combinato con art. 21-octies co. 1 della L. n. 241 del 1990. Si lamenta la tardività della notifica dell'ordinanza. Il ricorrente sostiene che il procedimento di sospensione della patente doveva concludersi con la notifica dell'ordinanza entro trenta giorni e che la tardività rende l'atto annullabile ai sensi dell'art. 21-octies co. 1 della L. n. 241 del 1990.

Il motivo è rigettato.

La sentenza in epigrafe ha accertato che l'ordinanza è stata emessa il 09/03/2022 - vale a dire circa un mese e mezzo dalla ricezione del rapporto di polizia, avvenuta il 18/01/2022 - ed ha ritenuto tale intervallo ragionevole la valutazione è congruamente motivata e coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che esclude la perentorietà dei termini per la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 223 del codice della strada ed esige soltanto la ragionevolezza dell'intervallo (cfr. fra le meno remote Cass. 2425/2025). Quanto alla censura di tardività della notificazione, avvenuta il 27/06/2022, nessun termine perentorio è previsto per la notifica del provvedimento. Il richiamo all'art. 21-octies co. 1 della L. n. 241 del 1990 non giova al ricorrente, in quanto presuppone una violazione di legge che, per le ragioni esposte, non sussiste.

5. - Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo la Prefettura di (Omissis) svolto attività difensiva sostanziale in questa sede.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 20 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2026.

 

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