Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 16036 del 25 maggio 2026
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 16036 del 25/05/2026
Circolazione stradale - Artt. 7 e 188 Codice della strada - Veicoli al servizio di persone invalide - Accesso in ZTL con motociclo - Contrassegno invalidi - Annullamento in autotutela del verbale - Spese di lite - Soccombenza virtuale - L'annullamento in autotutela del verbale fondato sulla sola verifica dell'esistenza del contrassegno invalidi non comporta automaticamente la condanna dell'amministrazione alle spese; ai fini della soccombenza virtuale, l'opponente deve dimostrare che, al momento dell'infrazione, sussistevano tutti i presupposti legittimanti il transito, inclusa l'effettiva e visibile esposizione del contrassegno sul veicolo, non essendo sufficiente la mera allegazione di tale circostanza.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ricorso depositato il 10 febbraio 2021, (Soggetto 1) proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di (Omissis), avverso la sanzione amministrativa irrogata con verbale di accertamento n. (Omissis) del 1° dicembre 2020, per l'importo di euro 98,40, notificato il 19 gennaio 2021, in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 7, primo e quattordicesimo comma, del codice della strada, chiedendo che il verbale fosse dichiarato nullo perché erroneamente elevato nei confronti di persona disabile, regolarmente munita di permesso di accesso nella zona ZTL e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici del Comune di (Omissis), come da contrassegno per parcheggio invalidi n. (Omissis), senza data di scadenza.
Si costituiva in giudizio [il Comune di (Omissis)], la quale chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché - successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio in data 12 aprile 2021 - aveva provveduto ad annullare il verbale in autotutela, con ordinanza di archiviazione che si esibiva.
Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 19636/2021, depositata l'11 novembre 2021, dichiarava la cessazione della materia del contendere e disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite.
2. - Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2021, (Soggetto 1) proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando che erroneamente il giudice di primo grado aveva compensato le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza e del diritto di difesa.
Si costituiva nel giudizio d'impugnazione [il Comune di (Omissis)], la quale instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'impugnazione e, per l'effetto, confermava la pronuncia appellata.
A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava per quanto di interesse in questa sede:
a) che - pur avendo la P.A. annullato il verbale in autotutela, in ragione della sussistenza di un tagliando autorizzatorio per disabili rilasciato al destinatario sulla scorta della sua autocertificazione di disabilità non inibitoria dell'utilizzo di uno scooter, come nel caso di specie (in base alle fotografie prodotte) - la parte non aveva provato, ma solo genericamente allegato, l'esposizione in maniera visibile di detto contrassegno di invalidità sul motociclo al momento del transito nella zona ZTL;
b) che, d'altra parte, essendo il (Soggetto 1) a bordo di un motociclo e la sua infrazione ripresa con il sistema fotografico (Omissis), era certamente escluso che tale contrassegno fosse esposto da tergo e non vi era prova - peraltro inverosimile - che il contrassegno fosse esposto sul manubrio e in quale modo;
c) che, in assenza di prova sul punto, indipendentemente dalla condotta di [il Comune di (Omissis)] di annullamento del verbale in autotutela, non era dimostrato che il veicolo circolasse con la corretta esposizione del contrassegno a servizio del suo titolare;
d) che, in carenza di prova che senza annullamento in autotutela le ragioni della parte sarebbero state accolte, non potevano essere riconosciute, in suo favore, le spese di lite.
3. - Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, (Soggetto 1).
Ha resistito, con controricorso, l'intimata [il Comune di (Omissis)].
4. - Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., con la pronuncia ex officio su una domanda non proposta dalla parte, per avere il Tribunale accertato la mancata esposizione del permesso per disabili, tale da escludere che - senza annullamento in autotutela - le ragioni dell'istante sarebbero state accolte, benché sul punto si fosse formato il giudicato interno, alla stregua dell'avvenuto annullamento in autotutela per la sussistenza di un tagliando autorizzatorio per disabili rilasciato al destinatario.
Osserva il ricorrente che erroneamente il giudice del gravame avrebbe affrontato il merito dell'infrazione all'origine contestata, benché nessun appello fosse stato spiegato da [il Comune di (Omissis)] sull'avvenuto annullamento in autotutela per la sussistenza del diritto a transitare nelle zone a traffico limitato.
1.1. - Il motivo è infondato.
Infatti, l'impugnazione sul capo della decisione di primo grado con cui sono state compensate per intero le spese tra le parti legittimava il Tribunale a verificare se, in difetto dell'annullamento in autotutela, fossero state integrate le condizioni per l'annullamento giudiziale del verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, in applicazione del principio di soccombenza virtuale o potenziale.
Il fatto sopravvenuto dell'annullamento in autotutela ha determinato la declaratoria di cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'interesse ad insistere nell'opposizione avverso un verbale ormai annullato, ma non escludeva che il giudice di merito indagasse sulla fondatezza astratta delle ragioni dell'opposizione, ove l'annullamento in autotutela non fosse intervenuto.
Annullamento in autotutela, peraltro, avvenuto sulla scorta della verifica della sussistenza di un tagliando autorizzatorio per disabili rilasciato in favore del ricorrente e non già dell'esposizione del relativo contrassegno al momento in cui l'infrazione è stata in tesi commessa.
Ora, nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso.
Ed inoltre alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (in tema di processo tributario Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023; Sez. 6-5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011; Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010).
2. - Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il Tribunale negato che l'istante avesse esposto sul veicolo il
contrassegno in modo ben visibile dall'esterno, benché la circostanza dell'esposizione di detto contrassegno fosse stata affermata nel ricorso, a pag. 2, e mai contestata da [il Comune di (Omissis)], la quale, per converso, aveva candidamente ammesso l'errore nell'elevazione del verbale di accertamento.
Obietta l'istante che [il Comune di (Omissis)] non avrebbe mai contestato la mancata presenza del ricorrente sul veicolo multato, né tantomeno la mancata esposizione del contrassegno per disabili, cosicché detti fatti avrebbero dovuto considerarsi definitivamente provati.
2.1. - Il motivo è infondato.
E ciò perché, a fronte della deduzione - a cura del convenuto - dell'avvenuto annullamento in autotutela del verbale di accertamento (in ragione del mero fatto che l'apparente trasgressore fosse munito di permesso di accesso nella zona ZTL e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici del Comune di (Omissis), come da contrassegno per parcheggio invalidi n. (Omissis), di cui era stata appurata l'esistenza, e non già della sua esposizione), ai fini di ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non vi era il suo onere di contestare specificamente gli ulteriori fatti allegati dall'opponente.
3. - Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/1996, con violazione della disciplina posta a tutela delle persone disabili, per avere il Tribunale ipotizzato la circostanza della mancata esposizione del contrassegno, non rilevata ed accertata (né rilevabile ed accertabile) dalla violazione elevata ed opposta, imponendo così al ricorrente un onere - non previsto dalla legge - di dimostrazione dell'esposizione del contrassegno per invalidi ad ogni singolo accesso in una strada sottoposta al controllo del c.d. "occhio elettronico", quale probatio diabolica.
3.1. - Il motivo è infondato.
E tanto perché, in tema di sanzioni amministrative, il "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio, e - perciò - la sua validità non è limitata ad un veicolo in particolare né circoscritta al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale, considerato che l'autorizzazione in parola non può trovare ostacoli nelle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale non può porre limitazioni non previste per legge (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24015 del 03/08/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8226 del 14/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 719 del 16/01/2008).
Dunque, la norma conferisce all'invalido un diritto personale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale e anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma con l'onere di esporre il contrassegno, che denota, per l'appunto, la destinazione del mezzo di servizio della persona disabile (circostanza, questa, che non risulta oggetto di contestazione).
Proprio la circostanza che l'autorizzazione al transito sia rilasciata alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio, imponeva tale esposizione, non legata al mezzo utilizzato, ma alla persona del disabile.
Ebbene, dalla disamina dei fotogrammi prodotti, il giudice di merito ha tratto che tale esposizione non vi fosse.
Sicché, in mancanza di detta esposizione, senza che il ricorrente avesse dimostrato il contrario, sarebbero sussistiti i presupposti per la contestazione della relativa contravvenzione.
4. - In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b/s dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 3 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2026.
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