Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 13708 del 11 maggio 2026

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 13708 del 11/05/2026
Circolazione stradale - Art. 142 Codice della Strada - Autovelox - Omologazione dell’apparecchio - Dichiarazione di conformità al campione omologato - Revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. - Errore di fatto - Inammissibilità - In tema di accertamento elettronico della velocità, non è configurabile errore revocatorio quando la dedotta mancanza di omologazione dell’autovelox abbia formato oggetto di specifico accertamento e valutazione da parte dei giudici di merito, fondata sulla dichiarazione di conformità assistita da fede privilegiata,  poiché la revocazione non può essere utilizzata per contestare valutazioni già compiute dal giudice.


RITENUTO IN FATTO

(Soggetto 1) aveva impugnato avanti al Giudice di Pace di (Omissis) un verbale di accertamento di effrazione al codice della strada per violazione dei limiti di velocità, punita ex art. 142 cod. cit., lamentando in particolare che l'accertamento sarebbe stato illegittimo per mancanza di prova del corretto funzionamento e dell'adeguata omologazione dello strumento utilizzato per il rilevamento di velocità.

L'impugnazione proposta era stata respinta sia dal Giudice di Pace, che aveva ritenuto lo strumento di misurazione della velocità utilizzato effettivamente omologato, sia, in sede di appello, dal Tribunale di (Omissis) con valutazione conforme.

(Soggetto 1) aveva proposto ricorso per cassazione lamentando sia l'erronea attribuzione dell'onere della prova quanto all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento, sia l'evidenza dell'assenza di detta omologazione poiché dal certificato agli atti sarebbe risultata solo la diversa dichiarazione di conformità dell'apparecchio al campione omologato.

Il ricorso era stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 13997/2025, con la quale la Corte di Cassazione aveva, in particolare, evidenziato che:
 - la statuizione del Giudice di merito era in linea con l'indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale è legittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox debitamente omologato;
 - dalla sentenza ricorsa emergeva che l'apparecchiatura Sodi Scientifica mod. 106 premium matricola (Omissis), utilizzata per l'accertamento, era omologata "come da dichiarazione di conformità con identificativo (Omissis)", perché "l'omologazione del modello Sodi Scientifica 106 risulta dai provvedimenti dettagliatamente riportati nella Dichiarazione di conformità al Campione Omologato (Omissis) del 5.7.2019";
 - quello operato nella sentenza dal Tribunale di (Omissis) e, prima, dal Giudice di Pace, era un giudizio di fatto "enunciato con motivazione chiara e priva di vizi logici, e dunque insindacabile in sede di legittimità";
 - inoltre, il "verbale di accertamento che attesta l'esistenza dell'omologazione del dispositivo "autovelox"" aveva fede privilegiata, controvertibile unicamente con il rimedio della querela di falso.

(Soggetto 1) ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione sopra richiamata.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio territoriale per il Governo di (Omissis) sono rimasti intimati.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, in termini rispetto all'adunanza fissata per la discussione del ricorso in camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (Soggetto 1) ha proposto ricorso ex art. 391 bis e 395 co 1 n. 4 c.p.c., prospettando come unica doglianza la nullità dell'ordinanza richiamata "per motivazione basata su errore materiale con conseguente travisamento del fatto decisivo".

L'ordinanza conterrebbe un errore materiale rilevante laddove vi si afferma che il dispositivo Sodi Scientifica 106 Premium (Omissis) sarebbe stato oggetto di omologazione, mentre dagli atti di causa risulta chiaramente che tale strumento non è stato omologato ai sensi dell'art. 192 del D.P.R. n. 495/92 ma solo approvato tramite dichiarazione di conformità - al campione omologato - o controllo tecnico da parte dell'Ente preposto. La Corte di legittimità avrebbe quindi fondato la decisione su un presupposto di fatto oggettivamente errato, attribuendo al dispositivo una qualifica giuridica di omologazione che, nella realtà dei fatti, non possiede.

Il ricorso è inammissibile.

Si deve ritenere acquisito il principio secondo il quale l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione del provvedimento che definisce il giudizio, anche di quello che definisce il giudizio di legittimità, presuppone l'esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti l'una dal provvedimento impugnato e l'altra dagli atti processuali.

Questo errore deve:
 a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato,
 b) risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
 c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n. 16439/2021; Cass. n. 3190/2006; in particolare, Cass. n.27897/2024). Tutto ciò con l'ulteriore precisazione che qualora il prospettato errore di fatto abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, il presupposto per la revocazione non ricorre "ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio" - così Cass. n. 27897/2024 e, prima, Cass. n. 27622/2018 -.

Nell'ordinanza sottoposta a revocazione con il ricorso in esame la Corte di legittimità ha rilevato l'esistenza di un accertamento in fatto sull'avvenuta ed effettiva omologazione della strumentazione utilizzata per la rilevazione della velocità, contestato fin dal giudizio di primo grado da (Soggetto 1) ma effettuato concordemente dai Giudici di merito, da ultimo dal Tribunale di (Omissis) sulla base di una motivazione chiara e priva di vizi logici, fondata sull'interpretazione del contenuto del documento "dichiarazione di conformità al campione omologato" avente inoltre fede privilegiata - contestabile quanto ai fatti attestati solo con querela di falso -.

L'accertamento di fatto criticato sul contenuto del documento di dichiarazione di conformità (riprodotto nel corpo del presente ricorso così come era stato riprodotto nel precedente ricorso ex art. 360, 366 c.p.c.) quanto alla sua idoneità a qualificare la strumentazione che ne era oggetto come omologata, è stato operato - concordemente - dai Giudici di merito; la Corte di legittimità ha ritenuto - correttamente - di non poterlo rimettere in discussione, in assenza di vizi inquadrabili nell'ambito del disposto dell'art. 360 c.p.c.; la Corte ha pure operato una valutazione ulteriore, in diritto, sulla valenza probatoria del documento valorizzato dai Giudici di merito per decidere, rilevandone la fede privilegiata.

Appare evidente, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, che nel caso di specie si è totalmente al di fuori della prospettabilità di un errore di fatto revocatorio, perché la pronuncia oggetto di ricorso non ha nulla che permetta di ipotizzare una mera svista percettiva ma ha un contenuto pienamente valutativo sottratto al controllo ex art. 391 bis, 395 n. 4 c.p.c.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza dei presupposti necessari per rescindere l'ordinanza impugnata.

Nulla sulle spese, essendo il Ministero dell'Interno e la Prefettura di (Omissis) rimasti intimati.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 14 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 maggio 2026.

 

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