Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 11768 del 29 aprile 2026

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 11768 del 29/04/2026
Circolazione stradale - Art. 41 e 146 del Codice della Strada e art. 169 D.P.R. n. 495/1992 - Violazione della segnaletica stradale - Semaforo rosso - Rilevazione automatica delle infrazioni - Erronea indicazione della matricola dell’apparecchio - Funzionamento del semaforo oltre l’orario previsto - Effetti - In tema di passaggio con semaforo rosso, l’erronea indicazione nel verbale della matricola del dispositivo e l’eventuale funzionamento dell’impianto oltre l’orario previsto, non invalida l’accertamento quando sia - nel primo caso - comunque individuabile l’apparato effettivamente utilizzato, regolarmente omologato, tarato e verificato e - nel secondo caso - non esclude l’illecito amministrativo, rilevando soltanto sotto il profilo della responsabilità dell’autorità amministrativa.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (Soggetto 1) impugnò innanzi al Giudice di pace di (Omissis) ordinanza ingiunzione emessa il 25/09/2020 dal Prefetto di (Omissis), il quale aveva ordinato all'odierno ricorrente il pagamento della somma di Euro 445,34, oltre accessori, a titolo di sanzione per l'infrazione di cui al verbale (Omissis) elevato dalla Polizia Municipale del Comune di (Omissis) per la violazione dell'art. 146, co. 3 del codice della strada.

1.1. Nel giudizio si costituì l'Amministrazione contestando la fondatezza dell'opposizione.

1.2. Il Giudice di pace di (Omissis) respinse il ricorso e confermò il provvedimento impugnato.

2. Il Tribunale di Fermo rigettò l'appello proposto dal (Soggetto 1), così confermando la decisione del Giudice di prime cure, sulla base della documentazione fotografica prodotta in atti nel giudizio di primo grado, ritenuta "idonea ad integrare la prova dell'infrazione commessa dall'appellante e la legittimità del consequenziale procedimento sanzionatorio promosso nei confronti dello stesso".

L'appellante, inoltre, non aveva dato prova della presenza di altri veicoli che avrebbero potuto impedire l'avvistamento delle lanterne semaforiche segnalanti "rosso"; ininfluenti e destituite di fondamento dovevano considerarsi le ulteriori asserite criticità rappresentate dall'appellante.

A tal riguardo, in particolare, il Giudice di appello rilevava come alcun dubbio potesse sorgere circa il corretto funzionamento dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione, stante l'avvenuta prova di verifica di funzionalità e affidabilità. Infine, la diversa matricola indicata nel verbale di contestazione, dovuta a un errore materiale, non era in grado di inficiare la correttezza dell'accertamento.

3. (Soggetto 1) proponeva ricorso fondato su quattro motivi. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di (Omissis) restavano intimati.

Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

5. Il (Soggetto 1) ha chiesto decidersi il ricorso.

6. Il processo è stato fissato per l'adunanza camerale del 28 ottobre 2025, all'approssimarsi della quale il ricorrente ha depositato memoria.

4. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost., avendo, secondo l'assunto, il Tribunale di Fermo errato nel ritenere mera irregolarità, non pregiudicante la validità del verbale di contestazione, l'indicazione di una matricola diversa dell'impianto di rilevazione semaforica nella documentazione prodotta dalla Prefettura di (Omissis).

4.1. Il motivo è privo di fondamento.

Trattasi di censura che si basa sulla sola formale e ininfluente circostanza dell'erronea indicazione del numero identificativo dell'apparato, essendo rimasto accertato quale fosse stato l'apparecchio effettivamente utilizzato, regolarmente tarato, omologato e sottoposto a verifica di funzionalità.

5. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. "per non avere il Giudice di Appello preso posizione su un fatto decisivo della controversia ovvero sulla mancanza della prova di rinnovo dell'omologazione dello strumento di rilevamento".

5.1. Il motivo è destituito di giuridico fondamento.

Come si è anticipato, l'apparecchio era stato regolarmente tarato e omologato.

Si richiama il decreto di approvazione ed omologazione del 3/4/2019 del competente Ministero e i certificati di taratura del 21/11/2019, pienamente efficaci, per essere stata l'infrazione rilevata entro l'anno successivo.

6. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, co. 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ. dell'art. 3, co. 2 della L. n. 689/81, addebitandosi al Tribunale l'errore di non avere ritenuto provata la buona fede del ricorrente.

6.1. Il motivo è privo di giuridico fondamento.

La sentenza ha accertato, attraverso l'esame delle foto scattate dall'impianto automatico, che il (Soggetto 1) attraversò l'incrociò in presenza di semaforo lampeggiante rosso; che le lanterne semaforiche erano agevolmente visibili e correttamente posizionate e che non era stato constatato passaggio di alcun veicolo che avrebbe potuto occludere la visione al ricorrente, del quale, pertanto, andava esclusa la prospettata buona fede.

Trattasi, all'evidenza, di apprezzamenti di merito in questa sede non censurabili e, di conseguenza, l'asserto del (Soggetto 1), del tutto congetturale, non è in grado di superare la presunzione di colpa di cui all'art. 3, L. n. 689/81.

7. Con il quarto motivo viene lamentata violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 169, co. 1, D.P.R. n. 495/1992, attribuendosi al Giudice di secondo grado di avere errato nell'affermare che "la violazione dell'art. 169, co. 1, D.P.R. n. 495/1992 (Reg. Att. C.d.S.) da parte dell'Autorità rileverebbe solo in termini di responsabilità amministrativa e non escluderebbe l'illecito contestato nel verbale".

Secondo il ricorrente, affinché l'accertamento possa considerarsi legittimo, spetterebbe all'amministrazione provare la ricorrenza delle condizioni indicate dall'art. 169 co. 1 e 2 D.P.R. n. 495/1992 (previsione dei periodi di funzionamento dell'impianto).

7.1. Anche l'ultimo motivo è destituito di giuridico fondamento.

La decisione qui impugnata ha fatto puntuale applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte: "La questione del funzionamento del semaforo ad un'ora alla quale l'apparato doveva essere spento non rileva ai fini della violazione in questione, non essendo controverso che il semaforo era regolarmente in funzione. L'eventuale violazione della norma di cui all'articolo 169 del D.P.R. n. 495 (che prevede il periodo di funzionamento dell'impianto) può determinare semmai la responsabilità, sotto vari profili, dell'autorità amministrativa ma non già escludere l'illecito amministrativo dell'utente della strada" (Cass. n. 16853/2016).

9. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. vigente, che richiama l'art. 96, co. 4, cod. proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento in favore cassa delle ammende, della somma, stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 900,00, ai sensi dell'art. 96, co. 4, cod. proc. civ.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il giorno 28 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2026.

 

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