Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 11507 del 28 aprile 2026

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 11507 del 28/04/2026
Circolazione stradale - Art. 2 e 176 del Codice della Strada - Guida in autostrada - Temporaneo doppio senso di marcia per lavori - Inversione di marcia all’interno della carreggiata divisa da segnacorsia retrattili - Illecita condotta - Irrilevanza della diversa configurazione contingente del tratto - Integra la violazione il comportamento del conducente che, anche su carreggiata autostradale provvisoriamente adibita a doppio senso, inverte la marcia tra corsie separate da segnaletica, permanendo la qualificazione di autostrada ex art. 2 c.d.s. e l’elevata pericolosità della manovra.


RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato il 27/05/2021 (Soggetto 1) proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di (Omissis) n. 502/2020, con cui era stata rigettata la sua opposizione al verbale di contestazione n. (Omissis) del (Omissis) della polstrada di (Omissis), relativo alla violazione dell'art. 176, co. 1, letta a) del c.d.s. perché, in data (Omissis), quale conducente del veicolo targato (Omissis) "alle ore 16.10... percorreva l'autostrada A(Omissis) con direzione (Omissis) (Omissis) e giunto in prossimità del KM 80 + 700, Comune di (Omissis) (Omissis) dove la carreggiata è a doppio senso di marcia, causa lavori in corso, regolarmente segnalata, effettuava l'inversione del senso di marcia..." con la precisazione che "... per questa violazione è prevista la revoca della patente di guida su ordinanza della prefettura U.T.G. di (Omissis)..."; inoltre, con separato verbale il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Il Tribunale di Vicenza, nel contraddittorio della Prefettura, ha rigettato l'appello e ha condannato la parte privata alle spese.

2. Avverso la sentenza d'appello (Soggetto 1) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da una memoria.

La Prefettura di (Omissis) non ha svolto difese.

In data 19/12/2024, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., che è stata ritualmente comunicata alle parti.

In seguito a tale comunicazione, il difensore del ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. È stata quindi fissata l'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso è censurata la violazione e falsa applicazione dell'art. 176 comma 1 c.d.s., in relazione all'art. 175 del c.d.s., e dell'art. 176 commi 19 e 22 del c.d.s.: sulla premessa che il ricorrente ha operato un'inversione di marcia mentre era alla guida sull'autostrada A(Omissis) (in prossimità del Km 80 + 700 m), che, a causa di lavori in corso, aveva una delle due carreggiate chiuse e l'altra (quella percorsa dal trasgressore) adibita al doppio senso di marcia, il ricorrente lamenta che, poiché la ratio dell'art. 176 del c.d.s. è basata sulla pericolosità della manovra di inversione a "U", ovvero ad ipotesi di marcia contromano commesse in autostrada e rapportate alla velocità ordinaria consentita agli altri utenti, il ricorrente sostiene che l'infrazione, in quanto meno pericolosa per la particolarità della situazione concreta, non integri la violazione di cui al combinato disposto degli artt. 175 - 176 del c.d.s., ma verosimilmente altra violazione, come quella dell'art. 38 del c.d.s., che sanziona il mancato rispetto della segnaletica temporanea di emergenza;

2. con il secondo motivo è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo: il Tribunale, pur rilevando che la manovra era avvenuta non sulla rampa (diversamente da quanto affermato dal giudice di pace), ma su un tratto rettilineo in cui la circolazione era regolata da segnaletica provvisoria di emergenza, avrebbe trascurato la minore pericolosità della manovra del conducente, compiuta in una situazione contingente che non consentiva l'applicazione dell'art. 176 del c.d.s.;

3. con il terzo motivo è prospettata la violazione dell'art. 111 della Cost. e dell'art. 132 c.p.c., nonché la mancanza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, semplicisticamente, avrebbe ritenuto integrato l'illecito senza valutare le particolari circostanze del caso concreto;

4. con il quarto motivo è posto l'accento sulla nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 e 115 c.p.c.: il Tribunale non spiega perché non ha ritenuto dirimente il fatto, evidenziato dall'appellante, che il trasgressore, in sostanza, né aveva attraversato lo spartitraffico né aveva percorso la carreggiata, o parte di essa, nel senso di marcia opposto.

5. Il primo motivo è infondato: la sentenza impugnata ha stabilito che il conducente ha violato l'art. 176, comma 1, lett. a) c.d.s. per aver invertito il senso di marcia all'interno della carreggiata autostradale (seppure in quel momento adibita al doppio senso di marcia, per i lavori in corso sull'altra carreggiata: le due corsie, di senso opposto, della carreggiata erano divise da "segnacorsia retrattili"), per spostarsi, all'interno della stessa carreggiata, da una corsia all'altra e cambiare direzione di marcia.

La tesi del ricorrente - secondo cui non poteva essere qualificato come "autostrada" il rettilineo sul quale è stata commessa l'inversione di marcia in conseguenza della chiusura al traffico della carreggiata sud (sulla quale erano in corso lavori stradali) e della temporanea utilizzabilità, nei due sensi di marcia, della sola carreggiata nord - non è condivisibile perché non ha alcun collegamento con le chiare disposizioni del codice della strada e perché nel caso in cui, in ipotesi, dovesse essere condivisa, avrebbe l'effetto di legittimare un comportamento assai grave o, quanto meno, di attenuare la sanzione per una violazione assai pericolosa come (appunto) l'inversione del senso di marcia in autostrada.

Ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 c.d.s., ai fini dell'applicazione delle norme del codice della strada, le strade sono classificate in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, e ciò comporta che, per quanto qui interessa, le "autostrade" mantengano tale classificazione anche quando (come è accaduto nella fattispecie concreta in esame), per la temporanea chiusura della carreggiata opposta per lavori, le due corsie di una carreggiata siano adibite ai due sensi di marcia.

6. Il secondo motivo è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

È necessaria una premessa concettuale: fin da Cass. Sez. Un. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l'attuale art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369 comma 2 n. 4 c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, in motivazione, punto 5.2.2., evidenzia che il "nuovo" motivo di cui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del "vecchio" vizio di motivazione).

Si è anche chiarito (vedi, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022) che, in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

In altre parole, alla Corte di legittimità non può essere chiesta una nuova attività istruttoria ed è principio altrettanto pacifico in giurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7/04/2017, n. 9097; Cass. 07/03/2018, n. 5355; Cass. 13/06/2023, n. 16781).

Nella fattispecie all'attenzione del Collegio, il Tribunale ha preso in considerazione ed ha apprezzato tutti i fatti storici decisivi: in particolare, ha valutato le circostanze dedotte dal ricorrente e ha ritenuto inconferente, rispetto alla contestata inversione del senso di marcia ex art. 176 comma 1 lett. a) c.d.s., il fatto che, nel momento in cui è stato tenuto questo comportamento pericoloso, una delle due carreggiate dell'autostrada fosse chiusa per lavori in corso.

7. Il terzo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati.

Non ricorre il vizio di nullità della decisione per vizio strutturale della motivazione, giacché la sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, e non è perciò affatto "apparente", consentendo un "effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.; Cass. n. 22232 del 2016; Cass. n. 2767 del 2023).

In particolare, il Tribunale, con motivazione adeguata e priva di vizi logici (vedi i punti 3 e 4 della sentenza), ha respinto i quattro motivi di appello, e ha chiaramente enunciato la ragione del proprio convincimento lì dove (a pag. 6 della sentenza), delineato il quadro normativo di riferimento, afferma che: "alla luce dell'esatta dinamica della condotta dello (Soggetto 1) (lo si ribadisce, ammessa pacificamente in questo grado di giudizio dal ricorrente), al di là dell'errore nella ricostruzione del luogo in cui si è verificata la condotta del ricorrente (carreggiata rettilinea, e non rampa d'accesso), emendato come precede, deve ritenersi che in primo grado sia stata comunque correttamente rigettata l'opposizione: il ricorrente ha infatti violato l'art. 176, co. 1, lett. A), posto che ha pacificamente invertito il senso di marcia all'interno della carreggiata autostradale (seppur in quel momento adibita al doppio senso di marcia), per i lavori in corso sull'altra carreggiata: le due corsie, di senso opposto, della carreggiata, come affermato dal teste (Soggetto 2), erano divise da "segnacorsia retrattili"), per spostarsi, all'interno della stessa carreggiata, da una corsia all'altra e cambiare direzione di marcia".

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione nel quale la prefettura di (Omissis) non ha svolto difese.

9. Poiché la decisione è conforme alla proposta del consigliere delegato ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., va applicato - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. - il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad Euro 500 e non superiore a Euro 5.000).

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di una somma di Euro 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 28 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2026.

 

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