Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 10540 del 21 aprile 2026
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 10540 del 21/04/2026
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Responsabilità civile - Danno non patrimoniale - Artt. 2043 e 2059 c.c. - Danno biologico terminale e danno tanatologico - Presupposti e limiti di trasmissibilità iure successionis - In tema di sinistri mortali, la configurabilità del danno biologico terminale richiede la sopravvivenza del danneggiato per un apprezzabile lasso temporale, convenzionalmente non inferiore a ventiquattro ore, a prescindere dallo stato di coscienza, restando esclusa la risarcibilità iure successionis del danno da perdita della vita non surrogabile con presunzioni o ipotesi sul patema d’animo, in difetto di prova certa, né censurabile in sede di legittimità.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione del 14.11.2014 (Soggetto 1), (Soggetto 2), (Soggetto 3), i primi in proprio e nella qualità di eredi di (Soggetto 4) e (Soggetto 7) convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di (Omissis), la (Omissis) Assicurazioni Spa nonché (Soggetto 5), (Soggetto 6) al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti in conseguenze di un sinistro occorso in data 15.12.2012 nel corso del quale aveva perso la vita il loro congiunto, (Soggetto 7)
A sostegno della domanda deducevano che quel giorno, verso le ore 01,30, lungo la strada che conduce da (Omissis), il giovane (Soggetto 7), terzo trasportato sul sedile posteriore dell'autovettura (Omissis) condotta da (Soggetto 5) e di proprietà di (Soggetto 6), per la condotta imprudente di guida del (Soggetto 5) che, a causa dell'alta velocità perdeva il controllo del mezzo che si ribaltava, veniva sbalzato fuori dall'abitacolo subendo gravissime lesioni personali tanto che, nonostante l'intervento dei sanitari del 118 e le manovre di rianimazione, giungeva cadavere all'Ospedale (Omissis) di (Omissis).
In seguito alle analisi eseguite sul conducente della vettura (Soggetto 5) era emerso che questi avesse un tasso alcometrico superiore a quello consentito dalla legge e nei suoi confronti veniva aperto procedimento penale per violazione dell'articolo 589 c.p, definito con sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p.
Con l'atto di citazione in esame gli originali attori chiedevano:
1) Il ristoro del danno biologico subito dal de cuius da risarcire iure hereditatis in favore di tutti (con esclusione della nonna);
2) In subordine risarcimento del danno morale / tanatologico in ragione della sofferenza patita dal giovane nello spazio di tempo intercorrente tra l'incidente e la morte;
3) Il danno patrimoniale subito dagli eredi legittimi (sempre con esclusione della nonna) in termini di lucro cessante per il mancato reddito del defunto, giovane imprenditore nel campo della pubblicità e di danno emergente per le spese sostenute per le onoranze funebri;
4) Il danno biologico jure proprio da liquidarsi in favore di tutti gli attori per i danni di natura psichica subiti in conseguenza dell'evento mortale che aveva colpito il loro parente;
5) Il danno da perdita delle relazioni parentali da risarcire jure proprio in favore di tutti gli attori.
Dichiaravano di avere ricevuto dalla Compagnia di Assicurazione convenuta, in fase stragiudiziale, la somma di Euro. 107.000,00 in favore di (Soggetto 3) e Euro. 90.000,00 in favore del padre (Soggetto 1) ed Euro. 25.000,00 in favore del fratello del de cuius (Soggetto 8).
Nessuna somma era stata versata in acconto nei confronti di (Soggetto 4)
Si costituiva in giudizio la (Omissis) Assicurazioni Spa che, in via preliminare, chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di (Soggetto 4) per assenza della qualità di erede e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea per essersi l'evento lesivo verificatosi per colpa esclusiva del de cuius e, in subordine, ridursi il "quantum debeatur" in ragione del concorso di colpa del defunto ex art. 1227 c.c., per non avere, lo stesso, indossato le cinture di sicurezza al momento dei fatti.
Con sentenza del 14.11.19 il Tribunale di (Omissis) dichiarava (Soggetto 5) e (Soggetto 6) responsabili in solido del sinistro; il difetto di legittimazione degli attori ad agire nei confronti della (Omissis) Assicurazioni Spa per il risarcimento dei danni jure proprio; rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta iure hereditatis dagli attori; condannava i predetti convenuti (Soggetto 5) e (Soggetto 6), in solido, a risarcire il danno, in favore di (Soggetto 1), (Soggetto 3) e (Soggetto 8) ed in favore di (Soggetto 4) a titolo di danno iure proprio dagli stessi patito in termini di perdita del rapporto parentale.
Condannava i medesimi convenuti al risarcimento del danno iure proprio patito dai medesimi attori in termini di danno biologico; rigettava la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali proposta dagli attori.
Avverso tale sentenza proponevano gravame (Soggetto 2) e (Soggetto 1) ed (Soggetto 3), in proprio e nella qualità di eredi di (Soggetto 7), nonché (Soggetto 4) ed in via incidentale (Soggetto 5) e (Soggetto 6) (Soggetto 5) e (Omissis) Assicurazioni Spa.
Nelle more del giudizio di appello le parti documentavano la definizione parziaria della lite, limitatamente alla domanda proposta da (Soggetto 4), nonna paterna del de cuius, giusta scrittura privata di transazione parziaria del 17/11/20, la quale transigeva la propria posizione con la compagnia di assicurazione (Omissis) Assicurazioni Spa e con gli altri convenuti, rinunziando a coltivare, da quel momento, il processo d'appello.
La Corte territoriale di (Omissis) con sentenza del 21.6.24 in riforma della decisione impugnata dichiarava corresponsabili del sinistro per cui è causa (Soggetto 5) e (Soggetto 6) nella misura del 70% e (Soggetto 7) nella misura del 30%; dichiarava (Omissis) Assicurazioni Spa tenuta a rispondere solidalmente con gli altri convenuti del danno nei limiti del massimale; rideterminava conseguentemente le somme dovute dai convenuti in favore degli attori, il tutto oltre interessi, al tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Avverso tale decisione (Soggetto 2) e (Soggetto 1) ed (Soggetto 3), nella qualità in atti, propongono ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso (Omissis) Assicurazioni spiegando ricorso incidentale fondato su due motivi. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.
Le altre parti non svolgono attività processuale in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 - 5 c.p.c. e degli artt. 2054 c.c. e dell'art. 172 del cds, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; la violazione e falsa applicazione di legge sull'interpretazione delle prove acquisite nel processo; la violazione di legge per l'illegittimo utilizzo - senza contraddittorio - di dichiarazioni rivenienti da un altro terzo trasportato, interessato ed in contrasto con l'indirizzo di legittimità; lo stravolgimento dei fatti e del tessuto ragionato della sentenza del Tribunale di (Omissis) sul punto della mancata attribuzione del concorso di colpa, nonché' delle prove acquisite in quel processo, da parte del giudice di appello nella sentenza impugnata.
Lamentano, altresì, la differente valutazione della misura della responsabilità dei conducenti e proprietari dei veicoli nella causazione del sinistro e la erronea e ultronea attribuzione al trasportato del concorso di colpa, ex art. 2054 c.c. In subordine, deducono la eccessiva determinazione del concorso nella misura del 30%.
Sulla base di una ampia ed articolata argomentazione in fatto relativa alla valutazione dei mezzi di prova i ricorrenti lamentano, in definitiva, il riconoscimento del concorso di colpa della vittima per non avere indossato la cintura di sicurezza.
Deducono, in particolare, che l'indagine sull'uso della cintura di sicurezza rappresenta una prova fattibile, attraverso l'esame sui pretensionatori, sulle linguette di aggancio, sul tessuto della cinghia, ecc. aggiungendo che davanti ai giudici di merito la parte interessata non avrebbe richiesto o comunque ottenuto tali accertamenti, nonostante l'auto fosse a disposizione, poiché sottoposta a sequestro, per diverso tempo.
Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile, in quanto con esso viene censurata la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti.
Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.
Infatti, stabilire come sia avvenuto un sinistro stradale; a chi ne vada attribuita la responsabilità; se i documenti raccolti dimostrino o non dimostrino la colpa dei conducenti; se un testimone sia o non sia attendibile, costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito ed insindacabili in questa sede.
Con il secondo motivo deducono la "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. e degli artt. 571 e 575 c.c., per travisamento del fatto storico e della sua interpretazione. - motivazione contraddittoria e/o carente, unita allo stravolgimento e all'erronea valutazione delle circostanze di fatto, di rilievo ai fini della decisione sull'omesso riconoscimento in capo al de cuius del danno non patrimoniale: tanatologico - biologico terminale - o subordinato", non riconosciuto dai giudici di merito ed invece spettante al de cuius e, iure successionis, ai ricorrenti.
Lamentano "l'immotivata sottovalutazione dell'apporto oggettivo scientifico, medico del trascorso o dell'n.d.e.; carente e/o contraddittoria motivazione del rigetto del danno subordinato c.d. catastrofale; violazione di legge per mancato utilizzo nella fattispecie del regime legale delle presunzioni semplici".
Con tale articolato motivo i ricorrenti censurano il mancato riconoscimento del danno tanatologico ed in subordine del danno cd. catastrofale, rigettato da entrambi i giudici di merito.
Sotto altro profilo il motivo censura la errata applicazione delle regole processuali in tema di presunzioni. Secondo i ricorrenti i giudici di merito "avrebbero dovuto/potuto ipotizzare, stante il dato certo del tempo trascorso tra il momento dell'impatto (h. 01,30) e quello del decesso (h. 2,44/03,00), a prescindere del referto ospedaliero che copriva solo parte di quel tempo, ritenere accertato il fatto che il (Soggetto 7), nel frangente estremo, avrebbe avuto la possibilità di "vedersi morire", piuttosto che rigettare presuntivamente ogni forma di risarcimento, ivi compresa la richiesta subordinata".
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (ex multis, Cass. Sez. 3, 05/07/2019, n. 18056; Sez. 3, Sentenza n. 5753 del 4/3/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 17168 del 25/6/2025, alle cui motivazione si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.).
Questa Corte, infatti, ha più volte ribadito che il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell' apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass. Sez. 3, 05/07/2019, n. 18056 e Cass. Sez. 3 n. 16272 del 08/06/2023) mentre l'esistenza di un danno da perdita della vita, trasmissibile agli eredi è stato definitivamente negato dalla cassazione con la sentenza n. 15350/2015.
Il precedente di questa Corte invocato dai ricorrenti (Cass. 1361/14) è rimasto isolato e superato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 22/07/2015, n. 15350).
Sotto altro profilo, il motivo, benché articolato come violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., incorre nella violazione del principio della cd. doppia conforme dal momento che si risolve in una contestazione delle argomentazioni dei giudici di merito poste a fondamento del rigetto. E trattandosi di ragionamento formulato dal Tribunale e condiviso dalla Corte di merito, il motivo è inammissibile.
Quanto alla censura relativa alle presunzioni i ricorrenti sollecitano la Corte a censurare la ricostruzione del giudice di merito che non avrebbe applicato la prova per presunzioni.
Nel caso di specie la ricorrente individua una serie di elementi istruttori fattuali ai quali il giudice di merito avrebbe omesso di attribuire valore indiziario non riconoscendo la sussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. La doglianza si atteggia quale prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito.
In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ponendosi su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito avrebbe omesso l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria.
Ebbene, l'illustrazione del motivo si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti. Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art.360 n.3 – 5 c.p.c. e dell'art.2043 c.c.
- falsa applicazione delle norme interpretative, distorto e illogico uso delle presunzioni legali, nello specifico;
- travisamento delle prove tutte acquisite nel processo di primo e secondo grado;
- contraddittoria e insufficiente motivazione del rigetto del diritto al risarcimento del danno liquidato agli eredi, nonostante l'evidenza probatoria di un danno specifico e ulteriore patito dai ricorrenti;
- violazione di legge, per omessa liquidazione della c.d. "personalizzazione" del danno non patrimoniale, in sé.
Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il mancato accoglimento del motivo di appello relativo ad una più consistente personalizzazione del danno.
Per il terzo motivo vanno ribaditi i medesimi profili di inammissibilità sopra illustrati.
Infatti, lo stabilire se nel caso concreto il risarcimento del danno non patrimoniale risultante dall'applicazione dei criteri standard debba o non debba essere variato, per tenere conto delle specificità del caso concreto, è anch'essa una valutazione di fatto, riservata al giudice di merito ed insindacabile in questa sede.
Inoltre, anche il terzo motivo è inammissibile per violazione del principio della c.d. doppia conforme, trattandosi di conferma, da parte della Corte d'Appello, della sentenza di primo grado.
In ogni caso, non sussiste alcun profilo di insufficienza o apparenza della motivazione dal momento che la Corte d'Appello ha chiarito che "in proposito deve rilevarsi che a prescindere dal fatto che la liquidazione operata secondo le richiamate tabelle predisposte dall'Osservatorio della giustizia Civile del Tribunale di Milano sono omnicomprensive rispetto al valore del danno liquidato, perché possa operarsi un appesantimento del punto (quindi una maggiore liquidazione) è necessario dimostrare la "presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli spetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dallo stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 25164 del 10.11.2020).
In assenza di ulteriori allegazioni sul punto -si legge in sentenza- "anche tale profilo di censura sollevato con il quinto motivo di gravame deve, pertanto, rigettarsi".
Con il quarto motivo di deduce la "violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. e del combinato disposto degli art. 1223 e 2256 c.c., sul tema del "lucro cessante" e altresì dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; - travisamento delle prove e in particolare stravolgimento del contenuto,
attraverso deduzioni personali dei giudici di merito, dei contenuti dell'interrogatorio formale reso di (Soggetto 1) e (Soggetto 8), nonché' di tutte le altre prove assunte; - violazione di legge degli art. 2729 c.c. e art.360 n. 3 c.p.c. per mancato utilizzo a favore, e uso improprio a sfavore degli appellanti, del sistema delle ; - motivazione insufficiente e contraddittoria sulle prove utilizzate nel rigetto del risarcimento del danno patrimoniale, lucro cessante".
Mediante tale motivo i ricorrenti (genitori e fratello della vittima) lamentano il mancato riconoscimento del danno patrimoniale.
Il quarto motivo è anch'esso inammissibile per la medesima ragione appena indicata, in quanto pretende che questa Corte sindachi il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove.
Al contrario, "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione" (da Cass. n. 1674 del 22/06/1963 a Cass. n. 3881 del 22/02/2006).
Con l'ultimo motivo si insiste per la riforma del capo della sentenza relativo alla "compensazione delle spese legali dei giudizi di merito".
I ricorrenti rilevano che nella sentenza impugnata si precisa che la riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i giudizio, da effettuarsi "tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017 n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245, Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass. S.U. 8 novembre 2022 n. 32906). Il rigetto delle domande attrici dirette al ristoro del danno tanatologico e/o del danno catastrofale e l'accoglimento dell'appello incidentale sulla concorrente responsabilità del deceduto nella causazione dell'evento impone la compensazione, in ragione del 50%, delle spese di entrambi i gradi di giudizio".
Secondo i ricorrenti l'eventuale riforma, anche parziale della sentenza n. 239/24 della Corte d'Appello di (Omissis), comporti ipso iure l'annullamento ovvero la revisione migliorativa del capo di condanna alle spese.
Il quinto motivo è inammissibile sia perché non è un motivo, ma la esposizione di un criterio fisiologico che presuppone l'accoglimento del ricorso, sia perché la scelta di compensare le spese è riservata alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui la compensazione delle spese processuali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, sicché l'omessa compensazione non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della carenza di motivazione (Cass., sez. un., 15 luglio 2005, n. 14989; Cass. 26 aprile 2019, n. 11329).
Il ricorso principale deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c. rilevando che durante il giudizio di secondo grado (Soggetto 4) e l'assicuratore (Omissis) Assicurazioni Spa avevano pacificamente transatto la lite con rinuncia della danneggiata a coltivare il giudizio.
La Corte di merito, però, non avrebbe tenuto conto di tale avvenuta transazione senza, peraltro, fornire alcuna motivazione.
La sentenza impugnata, dunque, sarebbe viziata da ultrapetizione, in quanto non ha rispettato i limiti della domanda formulati dalle parti, ed in particolare, la dichiarazione della signora (Soggetto 4) di voler abbandonare la lite dopo avere ottenuto il risarcimento, ed è viziata anche da omessa motivazione.
Tale ricostruzione è confermata anche dagli odierni ricorrenti che hanno dedotto che "la Corte d'Appello, solo per mero errore , più che di concetto, ha esteso il condannatorio, anche nei suoi confronti, ci si unisce - diligentemente - nella richiesta del capo della sentenza n. 239/24, nella parte riguardante la Sig.ra (Soggetto 4), stante la vigenza dell'accordo transattivo e dunque l'inesistenza di alcuna domanda da questi avanzato e/o formulata dopo l'intervenuto accordo transattivo, in corso di causa tra le parti, esattamente il 17/11/20".
Il motivo è fondato, risultando pacificamente e documentalmente quando dedotto dalla compagnia. Sono stati infatti gli stessi ricorrenti ad ammettere nel ricorso che (Soggetto 9) nel corso del giudizio di appello aveva definito in via transattiva la lite.
La sentenza, dunque, dovrà essere riformata, dichiarando cessata la materia del contendere tra (Soggetto 4) e tutti i convenuti ed annullando ogni statuizione di condanna di questi ultimi in favore della prima.
Con il secondo motivo si lamenta ex art. 360 nn 3 e 4 c.p.c. la violazione degli articoli 1223, 1224 e 1227 c.c.
La Corte di merito, dopo avere accertato la sussistenza del concorso di colpa della vittima, ha detratto gli acconti già versati in via stragiudiziale agli odierni ricorrenti, sottraendoli, però, non dalle somme effettivamente dovute, ma da quelle ipoteticamente calcolate in assenza di concorso di colpa e, dunque, su importi sensibilmente superiori rispetto al dovuto.
In tale modo gli acconti sono stati sottratti da somme non dovute incrementando erroneamente il risarcimento a carico della ricorrente incidentale.
Sostiene la ricorrente che la Corte avrebbe dovuto pervenire alla somma complessiva di Euro 444.483,80, applicando all'importo originario di Euro 927.834,00, prima la riduzione del 30% per poi sottrarre dal risultato, pari ad Euro 649.483,80 l'acconto di Euro 205.000,00 già versato; la differenza tra la somma liquidata dalla Corte di Appello ai predetti tre appellanti e quella che avrebbe dovuto liquidare operando correttamente è quindi pari ad Euro 73.561,09. Tale differente conteggio modificherebbe anche l'applicazione degli interessi.
Anche il secondo motivo è fondato.
Il corretto criterio di computo degli interessi compensativi, infatti, impone che prima si determini il capitale (e dunque si applichi la riduzione per tener conto del concorso di colpa della vittima), e solo dopo aver determinato il capitale, si proceda allo scomputo degli acconti e al calcolo degli interessi.
Ciò in quanto, se a produrre interessi si ponesse il credito risarcitorio al lordo del concorso di colpa della vittima, il debitore sarebbe costretto a pagare gli interessi anche su una frazione di capitale in realtà non dovuta.
La sentenza deve essere cassata sul punto demandando al giudice del rinvio il ricalcolo delle somme dovute, detraendo la somma corrispondente alla percentuale di responsabilità del de cuius prima e non dopo la sottrazione degli acconti e condannando le controparti alla restituzione dell'eccedenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile il ricorso principale Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale;
rinvia alla Corte di appello di (Omissis) in diversa composizione, cui demanda
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 8 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2026.
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