Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 10536 del 21 aprile 2026

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 10536 del 21/04/2026
Circolazione stradale - Art. 126-bis del Codice della Strada - Patente di guida - Decurtazione punti - Azzeramento del punteggio della patente - Natura delle comunicazioni dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida – Inammissibilità dell’opposizione - Avverso la mera comunicazione informativa della decurtazione del punteggio della patente, le comunicazioni relative alla variazione dei punti non integrano provvedimenti amministrativi autonomamente impugnabili, costituendo atti privi di contenuto decisorio e meramente informativi, sicché l’opposizione proposta avverso di esse, in difetto di specifico sindacato sul verbale presupposto, deve essere dichiarata inammissibile.


RITENUTO IN FATTO

1. (Soggetto 1) proponeva dinanzi al Giudice di pace di (Omissis) opposizione avverso il provvedimento del 24 marzo 2020, con il quale gli era stata comunicata la variazione del punteggio relativo alla patente di guida, ai sensi dell'art. 126-bis del codice della strada (c.d.s.); chiedeva l'annullamento del provvedimento di decurtazione di cinque punti della patente di guida, con conseguente azzeramento del punteggio della patente, per violazione del termine di cui all'art. 126-bis del c.d.s..

Il ricorrente deduceva di essere stato destinatario di una sanzione amministrativa in data 16 agosto 2015 per violazione del codice della strada; di avere proposto ricorso avverso la contravvenzione, deciso in data 17 dicembre 2015 con sentenza di rigetto, diventata definitiva per mancata impugnazione in data 17 giugno 2016; di avere ricevuto comunicazione di variazione del punteggio della patente oltre il termine ordinatorio di trenta giorni dalla definizione della contestazione di cui all'art. 126-bis.

Si costituiva in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eccependo l'inammissibilità delle domande di controparte, stante la non impugnabilità delle comunicazioni di decurtazione dei punti della patente dell'Anagrafe degli abilitati alla guida, nonché il difetto di legittimazione passiva del Ministero, in quanto la tardiva comunicazione del verbale afferisce all'operato degli organi di Polizia.

Con la sentenza n. 161/2020, il Giudice di pace di (Omissis) rigettava il ricorso, rilevando la non impugnabilità, in via autonoma, del provvedimento di decurtazione dei punti della patente, in quanto mera comunicazione priva di carattere decisorio.

2. In virtù di appello interposto da (Soggetto 1), il Tribunale di (Omissis), con la sentenza n. 513/2022, rigettava il gravame.

3. Avverso la sentenza del Tribunale ricorre per cassazione (Soggetto 1).

Resiste con controricorso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Parte ricorrente ha presentato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a un unico motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 126-bis del codice della strada, stante l'inosservanza del termine di trenta giorni dalla definizione della contestazione per la comunicazione all'Anagrafe degli abilitati alla guida della suddetta decurtazione.

Sostiene il ricorrente che tale termine, anche a considerarlo meramente ordinatorio, non può non produrre conseguenze giuridiche in quanto scopo di una norma giuridica è imporre un contegno, non suggerirlo, cosicché ci sono sempre conseguenze per l'inosservanza della norma; il provvedimento di decurtazione dei punti è stato messo in esecuzione a distanza di oltre tre anni dalla definitività della contestazione, così violando l'art. 126-bis e i principi di correttezza, efficienza e trasparenza, con pregiudizio per l'affidamento del privato in ordine alle proprie posizioni giuridicamente rilevanti.

Il ricorso non può essere accolto.

Le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato come al di fuori del verbale di accertamento della violazione, cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria, nel procedimento che porta alla comunicazione della decurtazione al conducente non si rinviene alcun altro provvedimento amministrativo suscettibile di autonoma impugnazione; le varie comunicazioni che compaiono nella disciplina dettata dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. sono prive di contenuto provvedimentale, consistendo, appunto, in mere comunicazioni all'interessato della variazione, la cui fonte non è altro che il verbale di contestazione.

In sostanza, le comunicazioni dell'anagrafe ai titolari di patente di guida sono espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa, ma con esse non viene partecipato al privato alcun provvedimento (cfr. al riguardo Cass., sez. un., n. 3936/2012). Il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone infatti l'avvenuta comunicazione all'interessato ad opera dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, integrando detta comunicazione un atto privo di contenuto provvedimentale e dal carattere meramente informativo, potendo il contravventore conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura operi nei suoi confronti la misura accessoria della loro decurtazione e comunque - secondo la formulazione dell'art. 126-bis applicabile al caso in esame - controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile, direzione generale per la motorizzazione (v. in proposito Cass. n. 13637/2020).

Il ricorso in opposizione di (Soggetto 1), come hanno sottolineato i giudici di merito, è stato pertanto proposto contro un atto non impugnabile ed era pertanto inammissibile.

2. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/ 2002, si dà' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che liquida in Euro 3.100, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda civile, in data 14 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2026.

 

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