FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

ROTTAMARE L’AUTO DEL DEFUNTO ED EREDITARNE I DEBITI? CHI PUÒ FIRMARE E QUANDO DEVE INTERVENIRE L’ENTE PUBBLICO

 

Una firma per liberare un posto auto può avere conseguenze ben oltre il valore del veicolo. La circolare MIT n. 33007 del 28 ottobre 2026 affronta il caso di mezzi intestati a un defunto e di familiari che hanno già rinunciato all’eredità. Il punto operativo è distinguere chi domanda un accertamento, chi lo rilascia, chi dispone la demolizione e chi cura la radiazione: non sono ruoli sovrapponibili.

 

1. Il quadro: la legge semplifica la rottamazione, non la successione

La legge 26 gennaio 2026, n. 14, pubblicata il 5 febbraio ed entrata in vigore il 20 febbraio 2026, interviene sui veicoli fuori uso sottoposti a fermo fiscale. Interviene sull’art. 5 del decreto legislativo n. 209/2003 e sull’art. 231 del decreto legislativo n. 152/2006; l’art. 3 disciplina l’attestazione.

Il fermo fiscale non è opponibile alla cancellazione per rottamazione nei casi previsti; restano escluse la radiazione per esportazione e le agevolazioni pubbliche per acquistare un nuovo mezzo in sostituzione di quello gravato. La riforma non cancella il debito e non attribuisce ai parenti il potere di disporre dell’auto del defunto.

La circolare MIT n. 9948 del 1° aprile 2026 offre le prime indicazioni operative; il parere di ottobre affronta il successivo problema della titolarità. Sono atti amministrativi interpretativi: non modificano il codice civile né vincolano il giudice nell’accertamento della qualità di erede.

 

2. Prima distinzione: chiamato, erede e rinunciatario

Il chiamato non ha ancora accettato. L’art. 460 c.c. gli consente atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea; gli atti dispositivi richiedono invece una diversa giustificazione. L’art. 476 c.c. collega l’accettazione tacita all’atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che il soggetto non avrebbe diritto di compiere se non come erede.

L’erede ha accettato, espressamente o tacitamente, e dispone dei beni nei limiti della propria posizione e degli eventuali diritti altrui. Il rinunciatario non può invece chiedere la distruzione del veicolo spendendo una qualità ereditaria alla quale ha rinunciato.

Occorre però evitare una formula eccessiva: la rinuncia non elimina qualsiasi possibile responsabilità personale per condotte proprie né impedisce di segnalare un pericolo. Esclude il titolo successorio invocato per disporre del bene.

 

3. Che cosa ha deciso realmente la Cassazione

L’ordinanza della Cassazione civile, Sezione 6-2, n. 15663/2020, deliberata il 13 febbraio e depositata il 23 luglio 2020, riguardava un’opposizione al precetto per un debito del defunto. I ricorrenti avevano sottoscritto un atto qualificato come accettazione dell’eredità e chiesto l’intestazione e la successiva rottamazione dell’auto; avevano poi rinunciato all’eredità.

La Corte rigetta il ricorso: valorizza il contenuto dell’atto e, comunque, la natura dispositiva della rottamazione. Precisa che si sarebbe potuto provvedere allo spostamento e alla custodia del mezzo senza distruggerlo. Una rinuncia successiva non neutralizza un’accettazione già intervenuta.

Il precedente non esamina il nuovo servizio del 2026. Non dimostra, da solo, che qualunque richiesta di sopralluogo o informazione equivalga ad accettazione.

 

4. La domanda di attestazione è già accettazione?

La circolare MIT n. 33007 del 28 ottobre 2026 afferma che i chiamati che firmano la richiesta di inutilizzabilità per avviare la rottamazione diventano eredi, subentrando anche nei debiti. Il monito è rilevante: una domanda che esprima già la decisione di distruggere il bene può eccedere la conservazione del patrimonio.

A giudizio dell’autore, non va però trasformato in un automatismo documentale. Una segnalazione di abbandono, la richiesta di accertare lo stato materiale e una dichiarazione dispositiva finalizzata alla demolizione hanno contenuti diversi. La qualificazione successoria richiede di verificarli secondo il criterio legale, mentre le controversie spettano al giudice.

Anche il richiamo ai debiti va letto senza confondere accettazione pura e semplice e beneficio d’inventario. Non è quindi prudente far firmare al privato una dichiarazione di proprietà o di qualità di erede come mera formalità per ottenere un accertamento tecnico.

 

5. Chi interviene nelle diverse fasi

Per l’attestazione, la legge individua nei casi pubblicistici il competente ufficio di polizia locale oppure l’ufficio designato dall’ente proprietario della strada. Quest’ultima accerta l’inutilizzabilità, non trasferisce la proprietà e non sana il difetto di legittimazione.

Per la demolizione occorre il soggetto legittimato a disporre oppure un autonomo procedimento pubblico previsto dalla legge. Il rinunciatario può segnalare la presenza del mezzo; non può assumere la veste di erede-demolitore. La consegna avviene nella filiera autorizzata, con certificato di rottamazione; la cancellazione registrale è curata dagli operatori ai quali la disciplina la attribuisce.

Per il curatore occorre acquisire il decreto di nomina e verificare poteri e autorizzazioni pertinenti. La gestione avviene sotto controllo giudiziario e nell’interesse della massa.

 

6. Strada pubblica: rimuovere non significa demolire subito

La nuova procedura prevede la comunicazione dell’attestazione senza ritardo e comunque entro sette giorni; l’opposizione può intervenire entro sessanta giorni dalla ricezione. Solo in assenza di opposizione l’ente può procedere secondo il percorso legislativo.

Per le ragioni urgenti indicate dalla legge, comprese sicurezza e tutela ambientale, la rimozione è immediata. L’urgenza riguarda espressamente la rimozione: non autorizza automaticamente la contestuale distruzione. Inoltre, morte dell’intestatario, assenza di assicurazione e qualità di rifiuto sono circostanze diverse; ciascun provvedimento richiede la propria base normativa.

Se l’intestatario è deceduto, il fascicolo deve affrontare il problema dei destinatari e della valida comunicazione. Un invio al defunto non può essere trattato senza ulteriori verifiche come ricezione utile a far decorrere i sessanta giorni.

 

7. Area privata: il curatore non nasce dalla sola rinuncia

La circolare indica la nomina del curatore dell’eredità giacente quando i mezzi ingombrano un’area privata. L’art. 528 c.c. richiede però i presupposti della giacenza: mancata accettazione e assenza di possesso dei beni ereditari nei termini della disposizione. Occorre verificare eventuali altri successibili o un erede già esistente.

L’interessato può rivolgersi al tribunale del luogo di apertura della successione. Né la distinzione pubblico/privato esclude gli eventuali poteri ambientali esercitabili in presenza dei rispettivi presupposti: indica percorsi ordinari, non compartimenti impermeabili.

 

8. Il principio operativo

Il contributo positivo del parere è impedire che l’esigenza pratica di liberare uno spazio faccia ignorare la successione. La cautela è non assimilare ogni domanda tecnica a un atto dispositivo, né ogni rinuncia a un automatismo di giacenza. Prima di procedere servono identificazione del veicolo, titolo del richiedente, stato successorio documentato, accertamento materiale, procedura scelta e atti della filiera. L’inutilizzabilità non attribuisce, da sola, il potere di demolire.

 

 

a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano

 

Avvertenza
Il presente contributo ha finalità di informazione e approfondimento. Le valutazioni espresse sono riferibili all’autore e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza. Per l’applicazione ai singoli casi occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni e alle pertinenti indicazioni delle autorità competenti.

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


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