Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 9948 del 1 aprile 2026

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione

Divisione 5

 

Circolare prot. n. 0009948 del 01/04/2026

(Indirizzi omessi)

 

OGGETTO: Circolare sulle modifiche alla disciplina relativa alla cancellazione dal PRA dei veicoli fuori uso, gestione dei veicoli rinvenuti e attestazione di inutilizzabilità – Prime indicazioni interpretative e operative.

 

1. Premessa

   In Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05/02/2026 è stata pubblicata la Legge n. 14 del 26/01/2026 la quale introduce importanti innovazioni nella gestione dei veicoli fuori uso, apportando modifiche al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

   Le principali novità riguardano:

  • la non opponibilità del fermo amministrativo in caso di rottamazione di veicoli fuori uso;
  • le nuove procedure per la gestione dei veicoli rinvenuti e non reclamati;
  • l’istituzione del servizio per il rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità;
  • l’aggiornamento delle sanzioni amministrative.

   La presente circolare fornisce chiarezza normativa e istruzioni operative da applicare immediatamente.

   Preliminarmente, di seguito si indica la definizione di “veicolo fuori uso” elaborata da giurisprudenza consolidata, nonché quella evincibile dalla normativa vigente.

   La giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito che un veicolo è considerato fuori uso (e quindi inutilizzabile) quando:

• è abbandonato;
• è depositato senza autorizzazione;
• contiene ancora liquidi o componenti pericolose;
• non è stato sottoposto a bonifica;
• il proprietario ha manifestato l’intenzione di disfarsene (non ritiro, mancata contestazione).

   Per una migliore comprensione, si specifica il concetto di “abbandono” elaborato dalla consolidata giurisprudenza, tanto penale quanto amministrativa, che ha più volte chiarito i presupposti che consentono di qualificare un veicolo come abbandonato e, conseguentemente, come veicolo fuori uso, secondo la disciplina di cui al D.lgs. n. 209/2003 e al D.lgs. n. 152/2006.

In particolare:

1. Un veicolo può essere qualificato come “fuori uso” anche prima della consegna ad un centro di raccolta, quando il proprietario se ne disfi, abbia deciso di disfarsene o abbia l’obbligo di farlo. Rientrano in tale categoria anche i mezzi in evidente stato di abbandono, a prescindere dal luogo in cui si trovano, compresa un’area privata.

2. Lo stato di abbandono è desumibile da indici oggettivi, quali degrado strutturale, assenza di parti essenziali, esposizione prolungata agli agenti atmosferici, presenza di vegetazione, mancata movimentazione del mezzo e contesto di abbandono (accumulo di rottami, pneumatici, ecc.). Tali elementi configurano l’assimilazione del veicolo alla categoria dei rifiuti.

3. La Corte di Cassazione ha ribadito che anche i veicoli giacenti in area privata possono essere ritenuti rifiuti, qualora si trovino in evidente stato di abbandono o degrado, confermando che il criterio dirimente è la volontà del detentore di non utilizzarli più e il venir meno della loro funzione originaria.

4. L’abbandono o il deposito incontrollato di veicoli integra il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, ai sensi dell’art. 256 del D.lgs. n. 152/2006, soprattutto quando non siano state rimosse le componenti pericolose (liquidi, oli, batterie), che rendono il veicolo un rifiuto pericoloso.

5. Per i giudici amministrativi, la qualificazione come veicolo abbandonato deriva dalla condotta complessiva del proprietario, che può risultare tanto da omissioni prolungate quanto dal mancato recupero del mezzo, a prescindere dal suo valore economico residuo. La destinazione all’abbandono si desume da comportamenti univoci e continuativi.

   Alla luce delle novità introdotte dalla Legge 14 del 2026 si può, infine, riassumere che un veicolo può essere dichiarato inutilizzabile quando presenta una o più delle seguenti condizioni tecniche:

A. Condizioni fisiche:

• Mancanza di motore, ruote, componenti essenziali;
• Danni strutturali che impediscono la circolazione;
• Stato evidente di abbandono.

B. Condizioni ambientali:

• Presenza di oli, carburanti, liquidi refrigeranti o altri inquinanti;
• Mancata bonifica secondo D.lgs. 209/2003.

C. Condizioni giuridico amministrative:

• Rinvenimento da parte di ente pubblico;
• Veicolo non reclamato;
• Impossibilità di circolare per motivi tecnici o ambientali;
• Presupposti per la qualificazione come rifiuto ai sensi dell’art. 183 D.lgs. 152/2006.

 

2. Non opponibilità del fermo amministrativo nella rottamazione.

   La legge stabilisce che, quando si richiede la cancellazione dal PRA o da altri registri per la rottamazione di un veicolo fuori uso e pertanto inutilizzabile, eventuali fermi amministrativi non possono più ostacolare la procedura.

Note operative

  • Gli uffici PRA e Motorizzazione devono accettare la domanda di radiazione anche se il veicolo risulta gravato da fermo.
  • Gli impianti di autodemolizione non devono più rifiutare veicoli con fermo.

È necessario registrare internamente la presenza del fermo, poiché permane la responsabilità del debitore verso l’ente impositore.

Gli operatori allo sportello devono informare l’utenza che:

° non sono ammesse agevolazioni o incentivi per l’acquisto di un nuovo veicolo se quello rottamato era gravato da fermo;

° la norma non si applica alla radiazione per esportazione, che richiede la piena regolarità amministrativa del veicolo.

 

3. Gestione dei veicoli rinvenuti o non reclamati.

   Gli enti proprietari della strada e le amministrazioni territoriali sempre in virtù del presupposto dell’inutilizzabilità del veicolo devono seguire un iter preciso nei casi di:

  • veicoli rinvenuti da organi pubblici;
  • veicoli non reclamati dal proprietario;
  • veicoli acquisiti per occupazione.

Procedura obbligatoria:

1. Attestazione di inutilizzabilità del veicolo.

2. Comunicazione al proprietario risultante dal PRA entro 7 giorni, tramite PEC o mezzo idoneo a certificare la ricezione legale della comunicazione.

3. Attesa di 60 giorni per eventuale opposizione.

4. In assenza di opposizione:

° rimozione;

° demolizione;

° cancellazione dal PRA, anche in presenza di fermo.

Rimozione immediata:

   Deve essere disposta senza attese in presenza di:

  • pericolo per l’incolumità pubblica;
  • motivi di sicurezza;
  • ragioni ambientali;
  • esigenze militari;
  • tutela urgente del patrimonio stradale. 

Note operative.

  • L’ente deve conservare prova della comunicazione al proprietario (PEC, raccomandata, notifica digitale).
  • Per la rimozione immediata:

° la motivazione deve essere puntualmente verbalizzata nel rapporto dell’organo accertatore.

  • L'attestazione di inutilizzabilità deve essere allegata alla richiesta di radiazione al PRA/Motorizzazione.
  • In caso di mancata risposta del proprietario, trascorsi i 60 giorni, l'ente deve predisporre:

° determinazione di avvio alla demolizione,

° invio all’impianto autorizzato,

° richiesta di cancellazione al PRA.

 

4. Aggiornamento delle sanzioni amministrative.

   La legge ha aumentato le sanzioni previste per violazioni in materia di veicoli fuori uso:

  • da 3.000 a 10.000 euro;
  • da 1.000 a 3.000 euro nei casi previsti dal comma 2.

 

5. Attestazione di inutilizzabilità - Nuovo servizio comunale.

   L’attestazione di inutilizzabilità diventa un servizio a domanda individuale, con possibilità per i Comuni di stabilire una tariffa.

Competenze:

   Il documento può essere rilasciato da:

  • Polizia Locale;
  • altro ufficio designato dall’ente proprietario della strada.

Note operative:

  • I Comuni devono:

° individuare formalmente l’ufficio competente al rilascio;

° adottare un tariffario conforme all’equilibrio economico-finanziario;

° predisporre un modello standard di attestazione;

° aggiornare le pagine informative e la modulistica online.

  • Gli operatori devono verificare:

° l’identità del richiedente;

° la corrispondenza del veicolo con stato di fuori uso;

° l’eventuale presenza di fermo amministrativo (che non blocca la procedura, ma impone l’acquisizione dell’attestazione).

Ulteriori specifiche:

   L’articolo 3 della Legge 26 gennaio 2026, n. 14 ha inserito tra i servizi a domanda individuale l’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione, rilasciata dal Comando di Polizia Locale. La relativa tariffa deve essere determinata secondo i criteri previsti dall’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131, e nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario previsto dall’art. 26 del D.lgs. n. 201/2022.

   Si evidenzia che l’attestazione di inutilizzabilità può essere richiesta dal proprietario del veicolo o da altro soggetto avente titolo.

   Pertanto, risulta necessario procedere alla definizione della tariffa relativa al rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione, quando richiesta da soggetti privati.

   La tariffa dovrà comprendere:

  • i costi del personale impiegato;
  • le spese connesse all’eventuale sopralluogo;
  • i costi dell’istruttoria amministrativa;
  • i costi generali di funzionamento.

   La determinazione della tariffa dovrà essere effettuata assicurando la copertura integrale dei costi sostenuti dall’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi a domanda individuale.

   La presente formulazione è resa esclusivamente a titolo indicativo e non intende in alcun modo interferire, limitare o sovrapporsi alle competenze, all’autonomia regolamentare e alle determinazioni dei singoli Comuni, cui resta integralmente demandata ogni valutazione in merito alla definizione delle tariffe e delle relative procedure.

 

6. Disposizioni finali.

   Tutti gli uffici sono invitati a:

  • aggiornare le procedure interne in coerenza con la nuova normativa;
  • garantire un adeguato livello di informazione e formazione del personale;
  • assicurare uniformità di trattamento nei confronti dell’utenza.

   La presente circolare ha carattere operativo e potrà essere integrata con successivi aggiornamenti in base agli orientamenti interpretativi dei Ministeri competenti.

 

dott. Gaetano Servedio

Firmato digitalmente

 

 

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