FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

DAL 15 NOVEMBRE, PNEUMATICI INVERNALI, CATENE O CALZE DA NEVE? DOVE SCATTA L’OBBLIGO E CHE COSA SI RISCHIA

 

Dal 15 novembre chi viaggia con pneumatici estivi deve necessariamente cambiarli? E chi tiene nel bagagliaio un paio di calze da neve è in regola? Se l’ordinanza ammette la dotazione alternativa, si può circolare con pneumatici estivi e mezzi antisdrucciolevoli idonei a bordo. Tra questi possono rientrare anche le calze da neve conformi e compatibili con il veicolo. Per dare una risposta sul caso concreto occorre verificare la strada, il periodo, la categoria del veicolo e la dotazione effettiva.

 

Il 15 novembre è la data ordinaria: l’obbligo si verifica sul tratto

Fuori dei centri abitati, l’art. 6, comma 4, lettera e), del Codice della strada consente all’ente proprietario di prescrivere pneumatici invernali oppure mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio da tenere a bordo. Nei centri abitati, la corrispondente potestà comunale discende dall’art. 7, comma 1, lettera a), del Codice della strada. È l’ordinanza applicabile a individuare il tratto, il periodo e i veicoli interessati; la segnaletica rende conoscibile la prescrizione agli utenti.

La direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013, prot. 1580, individua il periodo uniforme dal 15 novembre al 15 aprile e propone uno schema di ordinanza. Per la stagione 2026–2027 le date ordinarie sono quindi 15 novembre 2026–15 aprile 2027. La direttiva ammette periodi diversi per strade o tratti con particolari condizioni climatiche. Su un itinerario che attraversa più reti stradali è dunque utile consultare gli atti dei rispettivi enti: la data riportata per una strada non vale necessariamente per quella successiva.

Una prescrizione stagionale formulata secondo lo schema ministeriale opera anche a carreggiata asciutta: serve a far sì che chi entra nel tratto disponga già dell’equipaggiamento necessario se le condizioni peggiorano. I provvedimenti adottati in caso di emergenza neve vanno invece verificati a parte: possono limitare il transito o imporre condizioni ulteriori per proseguire. Avere catene o calze a bordo non consente di percorrere una strada chiusa.

 

Perché si parla anche del 15 ottobre e del 15 maggio

La circolare ministeriale del 17 gennaio 2014, prot. 24783/1049, riguarda un aspetto diverso: l’impiego stagionale degli pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a quello prescritto per il veicolo, nel rispetto del minimo ammesso e delle altre condizioni tecniche richiamate nell’atto. La finestra dal 15 ottobre al 15 maggio agevola le operazioni di montaggio e smontaggio e non anticipa né proroga l’obbligo di dotazione previsto dall’ordinanza.

All’inizio di novembre, per esempio, un veicolo può avere già montato pneumatici invernali ammessi nella finestra tecnica e un altro può circolare con pneumatici estivi sullo stesso tratto, se lì la prescrizione stagionale non è ancora operante. Alla scadenza dell’ordinanza, la possibilità di continuare a usare gli pneumatici montati va valutata separatamente, in base alle loro caratteristiche. Il controllo dell’indice di velocità e quello della dotazione invernale hanno presupposti distinti.

 

Calze da neve: dalle prime contestazioni alla disciplina tecnica

Il decreto ministeriale 10 maggio 2011 disciplinava i dispositivi supplementari di aderenza per le categorie M1, N1, O1 e O2. Le prime calze in tessuto sollevarono un problema di conformità ai requisiti tecnici allora riconosciuti in Italia. La successiva prassi ministeriale ricorda che l’11 luglio 2012 il Ministero competente dichiarò la non conformità delle calze oggetto di un provvedimento poi impugnato. È quindi più preciso parlare di una contestazione di conformità nel quadro tecnico dell’epoca: il provvedimento non equivaleva a un divieto legislativo generale di tutti i dispositivi in tessuto.

Il 5 novembre 2013 il Ministero dell’Interno impartì indicazioni di cautela agli organi di controllo nei confronti degli utilizzatori. Quell’indirizzo operativo non modificava i requisiti tecnici e non certificava i prodotti. La circolare del Ministero dell’Interno del 27 ottobre 2022 sulle catene da neve in tessuto affrontò poi l’utilizzabilità delle calze alla luce della norma UNI EN 16662-1:2020, relativa ai requisiti di sicurezza, prestazione e qualità dei dispositivi supplementari di aderenza.

Il decreto ministeriale 23 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2023, ha modificato il decreto del 2011 introducendo il riferimento alla UNI EN 16662-1:2020 per le categorie M1, N1, O1 e O2: in pratica, autovetture, veicoli leggeri per il trasporto di merci e rimorchi delle categorie indicate. La circolare del 2022 documenta l’evoluzione delle indicazioni operative; il decreto del 2023 è la fonte della modifica normativa. Conta la conformità del prodotto, non il fatto che sia metallico o tessile. Il semplice nome commerciale «calze da neve» non dimostra che il dispositivo sia conforme.

 

Catene e calze a bordo: come verificarne l’idoneità

La verifica riguarda il dispositivo effettivamente esibito, le indicazioni di conformità che lo accompagnano, la misura degli pneumatici montati e le istruzioni d’impiego. Va inoltre considerata la possibilità di installarlo sull’asse previsto, rispettando le indicazioni del costruttore del veicolo. Dopo un cambio di misura delle ruote, per esempio, un set conforme acquistato per gli pneumatici precedenti può risultare incompatibile: la conformità del prodotto e la sua idoneità per quel veicolo sono due verifiche distinte.

Tenere a bordo e montare sono due adempimenti diversi. Se l’ordinanza stagionale consente di trasportare il dispositivo, il mancato montaggio non dimostra da solo una violazione di quella prescrizione. Se la strada è innevata o ghiacciata, occorre valutare le condizioni del tratto, le indicazioni operative sul posto e le istruzioni di montaggio prima di proseguire. Una confezione nel bagagliaio soddisfa l’obbligo di dotazione soltanto se contiene un dispositivo effettivamente idoneo.

 

Motocicli e ciclomotori a due ruote: conta lo stato della strada

Lo schema ministeriale esclude i motocicli e i ciclomotori a due ruote dall’obbligo di equipaggiamento previsto per gli altri veicoli a motore. Per tali veicoli prevede però che, nel periodo interessato, il transito sia consentito solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. L’esclusione dall’obbligo di dotazione non autorizza il transito in qualsiasi condizione. Nel controllo assumono rilievo il contenuto dell’ordinanza, lo stato effettivo della carreggiata e l’eventuale nevicata in corso.

 

Violazioni: inosservanza dell’ordinanza e inosservanza dell’ordine degli agenti

Se il veicolo transita nel tratto soggetto a prescrizione senza pneumatici invernali idonei e senza un mezzo antisdrucciolevole alternativo utilizzabile, si configura l’inosservanza dell’ordinanza. Fuori dei centri abitati il riferimento ordinario è l’art. 6, comma 4, lettera e), e comma 14, del Codice della strada. Nei centri abitati, per la corrispondente ordinanza comunale, si fa riferimento all’art. 7, comma 1, lettera a), e comma 14, del Codice della strada.

Gli agenti possono ordinare al conducente sprovvisto di mezzi antisdrucciolevoli, quando prescritti, di fermarsi o di proseguire osservando specifiche cautele. L’art. 192, comma 3, del Codice della strada disciplina tale potere; il comma 6 sanziona l’inosservanza degli obblighi del comma 3. Si tratta di una condotta distinta, da accertare documentando l’ordine impartito e il comportamento successivo del conducente.

Nel verbale è utile indicare gli estremi dell’ordinanza, la progressiva chilometrica o un altro riferimento che identifichi il punto del controllo, la segnaletica pertinente e il fatto osservato. La formula «calze non a norma» è generica: è più utile precisare, per esempio, che la misura degli pneumatici montati non figura tra quelle previste per il dispositivo esibito. Prima della contestazione va verificata anche l’altra modalità di adempimento: se il veicolo monta già pneumatici invernali idonei, il trasporto di calze incompatibili come dotazione aggiuntiva non dimostra, da solo, l’inosservanza di un’ordinanza che ammette le due soluzioni in alternativa.

 

Principio operativo e conclusioni

Il calendario uniforme rende più prevedibile l’obbligo per chi percorre strade gestite da enti diversi. La possibilità di adattare le date alle condizioni locali è utile, ma richiede che le ordinanze siano facilmente reperibili. Anche il riconoscimento delle calze amplia la scelta del conducente, a condizione che sia possibile identificare il prodotto e verificarne il campo d’impiego.

Per chi parte, la verifica più utile riguarda l’intero itinerario e la compatibilità della dotazione con le ruote montate. Per chi controlla, la sequenza è altrettanto concreta: individuare il provvedimento, verificare tratto, data e categoria del veicolo, accertare le dotazioni ammesse e descrivere l’eventuale violazione. Le condizioni meteorologiche e della carreggiata vanno documentate quando incidono sulla prescrizione applicabile o sull’ordine impartito.

 

 

a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano

 

Avvertenza
Il presente contributo ha finalità di informazione e approfondimento. Le valutazioni espresse sono riferibili all’autore e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza. Per l’applicazione ai singoli casi occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni e alle pertinenti indicazioni delle autorità competenti.

 

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