FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

CASSAZIONE PENALE N. 36083/2026 – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ: NON TUTTE LE PENE SOSTITUTIVE SEGUONO LE STESSE REGOLE

 

Il lavoro di pubblica utilità previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza non può essere automaticamente assoggettato alle prescrizioni stabilite per il diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo delle pene detentive brevi. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione Penale, Sezione III, con la sentenza numero 36083 del 13 ottobre 2026, pronunciata all'udienza del 1° ottobre 2026.

La questione, apparentemente circoscritta alle modalità di esecuzione di una pena sostitutiva, presenta implicazioni di carattere più generale: riguarda il rapporto tra disposizioni speciali e disciplina comune, i limiti dell'interpretazione giudiziale e il divieto di applicare analogicamente norme penali sfavorevoli all'imputato.

La pronuncia offre inoltre l'occasione per chiarire una distinzione che, anche sul piano terminologico, può generare equivoci. L'espressione «lavoro di pubblica utilità», infatti, identifica istituti che presentano elementi comuni, ma che non necessariamente condividono presupposti, modalità applicative e conseguenze giuridiche.

UNA VICENDA PROCESSUALE GIÀ ESAMINATA DALLA CASSAZIONE

La decisione trae origine da un procedimento per guida in stato di ebbrezza nel quale il conducente era stato condannato per una violazione riconducibile all'articolo 186 del Codice della strada, con aggravanti connesse alla provocazione di un incidente stradale e alla commissione del fatto in orario notturno.

La vicenda era già giunta all'esame della Suprema Corte. Con la sentenza n. 22014 dell'11 giugno 2025, la Quarta Sezione penale aveva annullato la precedente decisione di appello limitatamente al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

In quella occasione, la Corte aveva chiarito che il giudice non può respingere la richiesta per la sola mancata produzione, da parte dell'imputato, dell'assenso dell'ente destinato a ospitare l'attività e del relativo programma, quando si tratti di elementi acquisibili nell'ambito della valutazione giudiziale.

Il procedimento era quindi tornato davanti alla Corte di appello, che aveva disposto la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Tuttavia, nell'adottare tale decisione, aveva accompagnato la misura con le prescrizioni previste dall'articolo 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Proprio questa ulteriore statuizione ha determinato il nuovo ricorso per cassazione, sfociato nella sentenza n. 36083/2026.

DUE ISTITUTI CON LO STESSO NOME, MA CON REGOLE DIFFERENTI

Per comprendere il significato della decisione occorre distinguere il lavoro di pubblica utilità speciale, previsto dalla normativa sulla circolazione stradale, dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo introdotto nell'ambito della disciplina generale delle pene sostitutive.

Il primo trova il proprio fondamento nell'articolo 186, comma 9-bis, del Codice della strada. La disposizione consente, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla legge, di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità disciplinato dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste.

Si tratta di un meccanismo speciale, inserito nella disciplina della guida in stato di ebbrezza, che attribuisce particolare rilievo allo svolgimento di attività non retribuite a favore della collettività, prioritariamente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.

Il secondo istituto appartiene invece al sistema generale delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, riorganizzato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nell'ambito della cosiddetta riforma Cartabia.

In tale sistema assumono rilievo l'articolo 20-bis del codice penale e gli articoli 56-bis e 56-ter della legge n. 689/1981, che disciplinano rispettivamente aspetti dell'istituto e le prescrizioni applicabili.

La circostanza che entrambi prevedano attività lavorative non retribuite nell'interesse della collettività non è sufficiente, secondo la Cassazione, a rendere automaticamente intercambiabili le rispettive discipline.

IL RINVIO ALL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 274/2000

Il passaggio decisivo della motivazione riguarda il rinvio normativo contenuto nell'articolo 186, comma 9-bis.

Il legislatore, nel disciplinare il lavoro di pubblica utilità per la guida in stato di ebbrezza, ha scelto espressamente di richiamare l'articolo 54 del decreto legislativo n. 274/2000, relativo ai reati di competenza del giudice di pace.

La disposizione richiamata regola l'esecuzione di un'attività non retribuita a favore della collettività, ma non contempla il complesso delle prescrizioni ulteriori previste dall'articolo 56-ter della legge n. 689/1981.

Secondo la Suprema Corte, il rinvio operato dalla disposizione speciale non può essere considerato un richiamo indistinto a qualsiasi disciplina successivamente introdotta in materia di pene sostitutive.

Il giudice deve applicare il modello normativo espressamente individuato dal legislatore, senza estenderlo automaticamente a obblighi previsti per un istituto diverso.

LA RIFORMA CARTABIA E IL PROBLEMA DEL COORDINAMENTO NORMATIVO

La questione nasce anche dalla successione temporale degli interventi legislativi.

La disciplina speciale del lavoro di pubblica utilità per la guida in stato di ebbrezza è anteriore alla riforma generale delle pene sostitutive realizzata nel 2022. Quest'ultima ha introdotto un sistema più articolato, nel quale il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è accompagnato da una specifica disciplina delle prescrizioni.

Si pone quindi un problema: la nuova normativa generale può integrare automaticamente quella speciale precedente?

La Cassazione risponde negativamente.

La sentenza osserva che il legislatore, nel delineare il nuovo sistema, ha espressamente fatto salve le particolari disposizioni di legge. Tra queste rientra proprio l'articolo 186, comma 9-bis, del Codice della strada.

La Corte prende in considerazione anche l'eventualità che il mancato coordinamento tra le due discipline costituisca una lacuna normativa. Tuttavia, precisa che l'eventuale modifica del rinvio legislativo compete al Parlamento e non può essere realizzata attraverso un'interpretazione giudiziale sfavorevole all'imputato.

IL DIVIETO DI ANALOGIA IN MALAM PARTEM

Uno dei profili più significativi della pronuncia è il richiamo al divieto di analogia in malam partem.

L'espressione latina indica l'applicazione analogica di una disposizione in senso sfavorevole al destinatario, estendendo a un caso non espressamente disciplinato conseguenze penali più gravose.

In termini più semplici, se una norma prevede determinati obblighi per uno specifico istituto, tali obblighi non possono essere automaticamente trasferiti a un altro istituto soltanto perché entrambi presentano caratteristiche simili.

Nel caso esaminato, le prescrizioni dell'articolo 56-ter della legge n. 689/1981 appartengono alla disciplina generale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La loro imposizione nell'ambito del diverso istituto previsto dall'articolo 186, comma 9-bis, richiederebbe un fondamento normativo che, secondo la Cassazione, non può essere ricavato per analogia.

Non si tratta, dunque, di sottrarre il condannato agli obblighi propri del lavoro di pubblica utilità speciale, ma di impedire l'introduzione di prescrizioni ulteriori appartenenti a una disciplina diversa.

IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA PRECEDENTE

La sentenza n. 36083/2026 si inserisce in un orientamento già espresso dalla Quarta Sezione penale.

Viene anzitutto richiamata la sentenza n. 17561 del 2024, che aveva evidenziato la necessità di distinguere il lavoro di pubblica utilità previsto dall'articolo 186, comma 9-bis, dal diverso istituto disciplinato dalla normativa generale sulle pene sostitutive.

La Corte richiama inoltre la sentenza n. 24287 del 2025, relativa all'applicazione del lavoro sostitutivo disciplinato dalla legge n. 689/1981 in luogo di quello speciale richiesto dall'imputato, in difetto del relativo consenso.

Le due pronunce concorrono a delineare un principio di coerenza nell'applicazione delle pene sostitutive: il giudice deve individuare correttamente l'istituto richiesto e applicarne la disciplina propria, senza sovrapporre regole appartenenti a modelli differenti.

L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO: CHE COSA HA DECISO LA CORTE

Nel caso concreto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle prescrizioni imposte ai sensi dell'articolo 56-ter della legge n. 689/1981, eliminandole.

È importante comprendere l'esatta portata della decisione.

La Suprema Corte non ha escluso l'applicabilità del lavoro di pubblica utilità, né ha cancellato la sostituzione della pena disposta nel giudizio di rinvio. Ha invece rimosso esclusivamente le prescrizioni aggiuntive ritenute incompatibili con la disciplina speciale applicabile.

L'annullamento è stato pronunciato senza rinvio perché, per eliminare tali prescrizioni, non era necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti da parte del giudice di merito.

LE CONSEGUENZE OPERATIVE E LE QUESTIONI ANCORA APERTE

La decisione presenta un interesse diretto per magistrati, difensori, uffici incaricati dell'esecuzione delle pene e operatori che si occupano delle conseguenze penali delle violazioni stradali.

La corretta individuazione dell'istituto applicabile deve precedere la definizione delle modalità esecutive e degli obblighi imposti al condannato.

Quando viene applicato il lavoro di pubblica utilità speciale previsto dall'articolo 186, comma 9-bis, occorre fare riferimento alla disciplina espressamente richiamata dalla norma e alle specifiche conseguenze previste per tale istituto, senza sovrapporre automaticamente le prescrizioni proprie del lavoro sostitutivo generale.

Resta naturalmente necessario distinguere questa questione da quella relativa all'ammissibilità della sostituzione della pena. La sentenza n. 36083/2026 riguarda le prescrizioni aggiuntive e non modifica, di per sé, i presupposti previsti dalla legge per l'accesso al beneficio.

Merita attenzione anche il rilievo della Corte sul possibile difetto di coordinamento legislativo. La presenza di discipline parzialmente sovrapposte, ma non coincidenti, può determinare incertezze applicative, soprattutto quando gli istituti vengono individuati mediante denominazioni molto simili.

Una maggiore chiarezza normativa potrebbe contribuire a ridurre tali difficoltà. Fino a un eventuale intervento del legislatore, tuttavia, il dato testuale e la specialità della disciplina rimangono centrali nell'interpretazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La sentenza n. 36083/2026 conferma che la disciplina del lavoro di pubblica utilità nella guida in stato di ebbrezza non può essere assimilata senza distinzioni a quella delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.

La coincidenza della denominazione non comporta identità di disciplina. Il lavoro di pubblica utilità speciale conserva un proprio fondamento normativo, proprie modalità applicative e conseguenze specifiche.

Il principio assume un significato che supera il singolo procedimento: anche quando un intervento legislativo successivo introduce una disciplina generale più articolata, l'estensione di obblighi sfavorevoli a una fattispecie speciale richiede un adeguato fondamento normativo.

È questa, in definitiva, la principale indicazione ricavabile dalla pronuncia: l'esigenza di coordinamento tra istituti non può giustificare l'imposizione di prescrizioni non previste dalla disciplina applicabile.

Per approfondire, si rinvia alla sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 22014/2025, che costituisce il precedente processuale diretto della decisione esaminata.

 

 

a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano

 

Avvertenza
Il presente contributo ha finalità di informazione e approfondimento. Le valutazioni espresse sono riferibili all’autore e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza. Per l’applicazione ai singoli casi occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni e alle pertinenti indicazioni delle autorità competenti.


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