FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

TARGA ESTERA, RESIDENZA IN ITALIA: IL REVE NON SOSTITUISCE L’IMMATRICOLAZIONE. COSA VERIFICARE PRIMA DI SANZIONARE.

 

Un veicolo con targa estera, un conducente residente in Italia e una ricevuta di registrazione nel REVE non consentono, da soli, di concludere che la circolazione sia regolare. Per applicare correttamente l’art. 93-bis del Codice della strada occorre distinguere proprietà, disponibilità e semplice conduzione del mezzo, verificando residenza anagrafica, titolo di utilizzo ed eventuali deroghe. La registrazione nel REVE non costituisce un’alternativa generale all’immatricolazione italiana, ma assolve uno specifico obbligo nelle situazioni individuate dalla legge.

 

🚗 Dal precedente divieto alla disciplina differenziata

La disciplina attuale deriva dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 ed entrata in vigore il 1° febbraio 2022, con una specifica decorrenza differita per le disposizioni del comma 2. La riforma ha superato il precedente impianto fondato sul divieto di conduzione dei veicoli esteri per chi risiedeva in Italia da oltre sessanta giorni, introducendo obblighi differenziati.

La circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2022, prot. 300/STRAD/1/0000009865.U/2022, ne ha illustrato gli aspetti operativi. Il controllo deve quindi ricostruire la situazione concreta, evitando di applicare automaticamente criteri appartenenti alla normativa precedente.

 

🔎 Proprietario residente in Italia: quando occorre immatricolare

Il comma 1 dell’art. 93-bis, fuori dalla deroga prevista dal comma 3, stabilisce che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi esteri di proprietà di una persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia devono essere immatricolati in Italia entro tre mesi dall’acquisizione della residenza.

Il termine è collegato alla residenza anagrafica, non alla data di ingresso del veicolo nel territorio nazionale. Neppure l’acquisto successivo del mezzo da parte di chi sia già residente da oltre tre mesi apre automaticamente un nuovo periodo trimestrale. Occorre verificare date e proprietà, senza confondere residenza, domicilio e cittadinanza. Quando sussiste l’obbligo di immatricolazione, la registrazione nel REVE non lo assolve; affidare la guida a un’altra persona non elimina la posizione del proprietario che consenta la circolazione irregolare.

 

📄 Veicolo altrui: titolo di disponibilità e data certa

Diversa è la situazione del conducente residente in Italia che non coincida con l’intestatario del veicolo estero. Il comma 2 richiede un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità. Comodato, noleggio e leasing devono essere valutati attraverso il contenuto effettivo della documentazione e i relativi requisiti, senza fermarsi al nome attribuito al contratto.

La data certa consente di verificare l’esistenza del titolo a una determinata data: la semplice indicazione di una data sul documento non dimostra, da sola, tale requisito. In mancanza di idonea documentazione opera inoltre la previsione che considera la disponibilità in capo al conducente e impone l’immediata registrazione. La prassi distingue la successiva esibizione di un titolo con data certa anteriore al controllo dalla formazione di un titolo successivo, ferme le conseguenze della violazione documentale già accertata.

 

🔎 I trenta giorni riguardano la disponibilità

Quando la disponibilità del veicolo supera trenta giorni nell’anno solare, anche non continuativi, titolo e durata devono essere registrati nel REVE a cura dell’utilizzatore. La soglia riguarda la disponibilità del mezzo, non soltanto i giorni di guida materialmente riscontrati. Un contratto che attribuisca fin dall’inizio una disponibilità superiore alla soglia non giustifica un indiscriminato periodo di tolleranza di trenta giorni.

Nei veicoli aziendali occorre distinguere la conduzione per eseguire una prestazione lavorativa, senza autonomia nell’utilizzo, dalla disponibilità concessa al dipendente anche per esigenze personali. La sola qualifica di lavoratore dipendente non risolve il problema: vanno verificati il rapporto con l’impresa e le condizioni effettive di impiego del veicolo.

 

🚗 Registrazione già effettuata: cosa verificare

Il riscontro nel REVE deve riguardare la validità della registrazione e la sua riferibilità al veicolo e alla situazione controllata. Per il periodo di registrazione, la legge applica al mezzo le medesime disposizioni previste per i veicoli immatricolati in Italia.

Secondo le indicazioni ministeriali, dopo la registrazione non occorre più portare a bordo il documento attestante il titolo di disponibilità richiesto per il mezzo non registrato. L’assenza materiale della ricevuta non equivale all’omessa registrazione: occorre effettuare il riscontro in banca dati e, se tecnicamente impossibile, procedere alle verifiche documentali indicate dalla prassi. Restano da controllare le variazioni della disponibilità e i cambiamenti di residenza o sede.

 

⚖️ La deroga per chi lavora in uno Stato limitrofo o confinante

Il comma 3 dell’art. 93-bis riguarda i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’attività professionale in uno Stato limitrofo o confinante e circolano con veicoli di loro proprietà immatricolati in quello Stato. Per questi soggetti è prevista la registrazione entro sessanta giorni dall’acquisizione della proprietà.

Si tratta di una deroga essenziale: essere proprietari e residenti in Italia non comporta sempre l’obbligo di immatricolazione italiana. Devono però risultare i presupposti del regime speciale. Vanno inoltre considerate le esclusioni dei commi 5 e 6, tra le quali la presenza a bordo del proprietario residente all’estero e la specifica disciplina dei veicoli sammarinesi. Ogni esclusione opera entro le proprie condizioni.

 

⚖️ Violazioni diverse, misure differenti

Il comma 7 sanziona il proprietario che consenta la circolazione in violazione dei commi 1 e 3. Sono previsti il ritiro del documento di circolazione, l’intimazione alla regolarizzazione, la cessazione immediata della circolazione e il trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio, con applicazione dell’art. 213 in quanto compatibile. La mancata regolarizzazione o uscita autorizzata dal territorio nei termini previsti può condurre alla confisca.

Il comma 8 riguarda l’obbligo documentale: impone l’esibizione entro trenta giorni e prevede il fermo secondo l’art. 214, in quanto compatibile, fino all’esibizione o comunque fino al decorso di sessanta giorni dall’accertamento, ferme le ulteriori conseguenze della mancata esibizione. Il comma 9 disciplina invece l’omessa registrazione e gli aggiornamenti non eseguiti, con ritiro del documento fino all’adempimento. Non si possono trasferire automaticamente da una fattispecie all’altra sequestro, fermo e ritiro documentale.

 

📌 Il principio operativo

Prima del verbale occorre documentare chi sia proprietario, chi disponga del mezzo, chi lo conduca, da quando gli interessati risiedano in Italia e quale titolo giustifichi l’utilizzo. Vanno poi verificati durata della disponibilità, registrazione, variazioni e deroghe, individuando il destinatario dello specifico obbligo.

Anche l’eventuale applicazione dell’art. 207 richiede una valutazione autonoma, considerando la registrazione nel REVE e l’assimilazione del mezzo ai veicoli italiani. La regolarità stradale, inoltre, non dimostra automaticamente quella doganale o tributaria, soggetta a disciplina autonoma.

 

Conclusioni

La targa estera costituisce il punto di partenza dell’accertamento; la ricevuta REVE è uno degli elementi da verificare. Proprietà, disponibilità e conduzione devono essere ricostruite separatamente, collegando ciascun obbligo ai suoi presupposti. Questa distinzione consente di individuare correttamente la violazione, il responsabile e le misure applicabili, senza attribuire alla registrazione effetti che la legge non le riconosce.

 

 

a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano

 

Avvertenza
Il presente contributo ha finalità di informazione e approfondimento. Le valutazioni espresse sono riferibili all’autore e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza. Per l’applicazione ai singoli casi occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni e alle pertinenti indicazioni delle autorità competenti.


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