FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

 

MODELLO PG-02MIN: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA MINORENNE SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI, COMUNICAZIONE DEI DATI DEL PROCEDIMENTO OVE DISPONIBILI, NOMINA DEL DIFENSORE, DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO E AVVISI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Il modello PG-02min aiuta a documentare gli adempimenti, purché ogni campo corrisponda a un’attività realmente svolta. Il d.P.R. 448/1988 adatta il processo alla personalità e alle esigenze educative del minore. Nel 2024 il d.l. 131, convertito nella legge 166, ha precisato l’assistenza dell’altra persona idonea e introdotto gli artt. 12-bis e 12-ter sugli avvisi al minore e all’adulto di riferimento.

 

1. Prima del modulo: individuare la funzione dell’atto

Il PG-02min documenta identificazione, informazioni disponibili sul procedimento, nomina del difensore, domicilio e avvisi alla persona minorenne sottoposta alle indagini. Non è un interrogatorio né un verbale di sommarie informazioni e non sostituisce gli atti dell’arresto o del fermo. La sequenza dei campi aiuta la compilazione, ma non stabilisce quando adempiere agli obblighi: gli avvisi e le comunicazioni urgenti devono essere eseguiti tempestivamente.

 

2. Intestazione, generalità e comprensione

Inserire ente, comando, luogo, data, ora e identità dei verbalizzanti; riportare generalità, residenza e dimora senza confonderle con il domicilio processuale. Indicare il documento o gli altri elementi realmente utilizzati per l’identificazione. Verificare la comprensione effettiva: conversare in italiano non dimostra automaticamente che il ragazzo comprenda gli avvisi giuridici. Quando necessario, attivare l’interprete ai sensi dell’art. 143 c.p.p., documentandone nomina e intervento. Genitore o accompagnatore non sostituiscono automaticamente l’interprete.

 

3. Genitori e altra persona idonea: scegliere la casella corretta

Nei punti 1 e 2 del Modello PG-02min identificare gli esercenti la responsabilità genitoriale e precisare chi è presente. Se assenti, descrivere contatti, tentativi e ragioni, evitando formule come «irreperibili» prive di riscontri. Il punto 3 ha due percorsi: persona indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria; oppure persona designata da questa in caso di mancata indicazione o inidoneità. L’art. 12, comma 1-bis, d.P.R. 448/1988 richiede almeno una delle condizioni previste: partecipazione genitoriale contraria all’interesse superiore del minore; impossibilità di identificare e reperire gli esercenti nonostante le ricerche; concreto rischio di compromissione sostanziale del procedimento. La semplice assenza di un genitore non autorizza a scegliere autonomamente un accompagnatore.

 

4. Assistenza dei servizi: cosa fare anche in un piccolo Comune

Il campo «ASSISTENZA DEI SERVIZI» del Modello PG-02min riguarda la garanzia degli artt. 6 e 12, comma 2, d.P.R. 448/1988. Identificare il servizio, l’operatore contattato e le modalità con cui è assicurata l’assistenza. Il coinvolgimento dei servizi non coincide con la semplice presenza del genitore. Per gli uffici che incontrano raramente procedimenti minorili è utile tenere disponibili i contatti istituzionali della Procura minorile, dell’Ufficio di servizio sociale per i minorenni e dei servizi territoriali, con le procedure di reperibilità concordate. Un tentativo senza risposta va registrato, ma non equivale ad assistenza assicurata: attivare gli ulteriori contatti e richiedere le indicazioni dell’autorità giudiziaria per il caso concreto. Le deroghe dell’art. 12, comma 3, attribuite al pubblico ministero e al giudice non costituiscono una generale facoltà della polizia giudiziaria di omettere l’assistenza.

 

5. Dati del procedimento e informazioni all’adulto

Spiegare fatto, luogo, periodo e ipotesi di reato nei limiti dei dati disponibili, con parole comprensibili e senza presentare l’accusa come responsabilità già accertata. Se numero del procedimento o autorità non sono noti, indicare i dati indisponibili. Questa comunicazione non sostituisce gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 369 e 369-bis c.p.p. Se la comunicazione non è ancora eseguita, indicare ragioni e adempimenti da completare. Alla cessazione delle condizioni eccezionali dell’art. 12, comma 1-bis, le informazioni ancora rilevanti vanno comunicate all’esercente. Restano distinte le notificazioni dell’informazione di garanzia e del decreto di fissazione di udienza previste dall’art. 7.

 

6. Difensore: assistenza tecnica distinta da quella affettiva

La scelta del difensore e l’assistenza dell’adulto hanno funzioni diverse. Registrare l’eventuale nomina di uno o due difensori di fiducia, con recapiti verificati. In mancanza, utilizzare la procedura di individuazione del difensore d’ufficio minorile, secondo l’art. 97 c.p.p. e l’art. 11 d.P.R. 448/1988, che prevede elenchi di difensori con specifica preparazione. Annotare modalità, data e ora; avvisi e partecipazione necessari per altri atti vanno documentati anche negli atti pertinenti.

 

7. Libertà personale e domicilio: due verifiche separate

Selezionare la posizione effettiva: libertà, restrizione oppure rimessione in libertà, con titolo, luogo e orari pertinenti. L’invito dell’art. 161 c.p.p. riguarda la persona non detenuta o internata; per chi è ristretto occorre applicare la disciplina delle notificazioni al detenuto, senza attestare una scelta non compiuta. Distinguere dichiarazione di domicilio, ossia indicazione di un luogo consentito, ed elezione presso un domiciliatario. Compilare una sola opzione principale con indirizzo completo; una comune e-mail non equivale a PEC o recapito certificato qualificato. Per l’elezione presso il difensore d’ufficio acquisire e documentare l’assenso richiesto dall’art. 162, comma 4-bis, c.p.p.; se manca, invitare a scegliere altro domicilio e registrare l’esito, senza dare l’elezione per perfezionata. Spiegare separatamente l’obbligo di comunicare all’autorità procedente le variazioni del domicilio e quello di aggiornare i recapiti comunicati al difensore. Nel procedimento minorile non si aggiungono gli avvisi su decreto penale e citazione diretta dell’art. 552 c.p.p., relativi a procedimenti esclusi dall’art. 25 d.P.R. 448/1988.

 

8. Avvisi: quali caselle selezionare

Il punto 5 del Modello PG-02min relativo alle informazioni difensive distingue tre gruppi.

  1. Le lettere a) - e) riguardano ogni minorenne informato di essere sottoposto alle indagini: informazioni all’adulto, assistenza affettiva, servizi, valutazione individuale e riservatezza.
  2. Le lettere f) - h) si aggiungono quando vi è privazione della libertà personale.
  3. Le lettere i), l) e m) quando vi è una misura cautelare detentiva.
    Arresto e fermo non sono già, da soli, un’ordinanza di custodia cautelare. Selezionare solo gli avvisi effettivamente resi, richiamando l’eventuale separato atto con data e ora.

 

9. Spese, chiusura e controllo del fascicolo

Spiegare che difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato sono distinti: l’art. 118 d.P.R. 115/2002 prevede l’anticipazione delle spese della difesa d’ufficio minorile e il possibile recupero secondo legge. Il limite ordinario di reddito è € 13.659,64, aggiornato dal decreto 22 aprile 2025; nel penale rilevano cumulo, deroghe e incremento di € 1.032,91 per ciascun altro familiare convivente. La polizia giudiziaria non decide l’ammissione. Alla chiusura registrare lettura, eventuale interprete, sottoscrizioni, rifiuto o impossibilità di firmare e consegna della copia; un genitore non firma automaticamente al posto del minorenne. Proteggere dati e accessi secondo le regole dell’ufficio: non pubblicare il verbale compilato né trasmetterlo a gruppi o recapiti estranei al procedimento.

Per presupposti e raccordi con gli altri modelli si rinvia all’approfondimento sulla modulistica CS e PG.

 

AVVERTENZA: Indicazioni operative redazionali, riferite alle fonti consultate l’8 ottobre 2026. Il modello non sostituisce la verifica della disciplina applicabile, gli atti specifici richiesti dalla legge e le determinazioni dell’autorità giudiziaria.


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