FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

FURGONI OLTRE 2,5 TONNELLATE, IL CONFINE CAMBIA LE REGOLE: QUANDO IL TACHIGRAFO È OBBLIGATORIO E COSA VERIFICARE SU STRADA.

 

Dal 1° luglio 2026 una parte dei veicoli commerciali leggeri è entrata nel sistema europeo dei tempi di guida, delle interruzioni e dei riposi. Il nuovo obbligo interessa il trasporto internazionale di merci e il cabotaggio effettuati con veicoli o complessi veicolari di massa massima ammissibile superiore a 2,5 tonnellate, compresi gli eventuali rimorchi o semirimorchi. Per i mezzi fino a 3,5 tonnellate è richiesto il tachigrafo intelligente di seconda versione (G2V2). Il dato della massa, tuttavia, da solo non basta: la qualificazione dell’operazione di trasporto è decisiva.

 

🕰️ Come si è arrivati alla soglia di 2,5 tonnellate

Il regolamento (CE) n. 561/2006 ha costruito una disciplina comune per migliorare la sicurezza stradale, le condizioni di lavoro e la concorrenza nel trasporto su strada. Per le merci, la sua soglia ordinaria è stata quella della massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate, considerando anche l’eventuale rimorchio. Il tachigrafo, disciplinato dal regolamento (UE) n. 165/2014, è lo strumento che consente di registrare l’attività del conducente e controllare il rispetto di tali regole.

Il regolamento (UE) 2020/1054, nel Pacchetto mobilità, ha aggiunto all’art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 la lettera a-bis): dal 1° luglio 2026 la disciplina si applica anche alle operazioni internazionali e di cabotaggio con massa massima ammissibile oltre 2,5 tonnellate. La circolare MIT n. 9674 del 16 aprile 2026, trasmessa dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 11672 del 24 aprile 2026, ha fornito indicazioni applicative.

 

🚚 Massa del complesso e natura del viaggio

La soglia si riferisce alla massa massima ammissibile, non al peso effettivo rilevato durante il controllo. Inoltre, quando il veicolo traina un rimorchio, occorre considerare il complesso. Un furgone che, da solo, non supera 2,5 tonnellate può dunque raggiungere il campo della nuova previsione se la massa massima ammissibile della combinazione supera tale limite. La soglia è strettamente superiore a 2,5 tonnellate: il valore esatto di 2,5 non è sufficiente.

Il secondo passaggio è accertare la relazione di traffico. Il trasporto soltanto nazionale con un veicolo fino a 3,5 tonnellate rimane fuori da questa specifica estensione, sia esso svolto in conto terzi o in conto proprio. Il trasporto internazionale in conto terzi e il cabotaggio rientrano invece nella nuova disciplina. Per il trasporto internazionale in conto proprio occorre esaminare anche la deroga dell’art. 3, lettera h-bis), del regolamento n. 561/2006: essa richiede congiuntamente che il trasporto non sia per conto terzi e che la guida non costituisca l’attività principale della persona che conduce. Non basta quindi qualificare genericamente il viaggio come «conto proprio».

 

📋 Uno schema per il primo esame del caso

Operazione con massa oltre 2,5 t e fino a 3,5 t Regola da verificare
Trasporto merci esclusivamente nazionale, in conto terzi o proprio La nuova estensione del regolamento n. 561/2006 non si applica per il solo dato della massa.
Trasporto internazionale in conto terzi o cabotaggio Si applicano, in linea generale, disciplina sociale e obbligo del tachigrafo G2V2, salve altre specifiche esclusioni.
Trasporto internazionale in conto proprio Verificare se la guida sia l’attività principale: la deroga dell’art. 3, lettera h-bis), richiede che non lo sia.
Attività alternata nazionale e internazionale Distinguere le tratte, ricostruire le attività del conducente e documentare correttamente i periodi fuori campo.


Lo schema non sostituisce l’esame delle altre esclusioni dell’art. 3 del regolamento europeo né quello dei documenti che descrivono il trasporto effettivamente svolto. Se la massa del complesso supera 3,5 tonnellate, opera la soglia ordinaria del regolamento: la distinzione fra tragitto nazionale e internazionale non ha, a tal fine, lo stesso ruolo.

 

🔎 Tachigrafo G2V2, carta e registrazioni

Quando l’operazione rientra nel campo della nuova previsione, il veicolo deve essere dotato del tachigrafo intelligente G2V2 e il conducente deve utilizzare la propria carta. La seconda versione registra automaticamente, fra l’altro, gli attraversamenti di frontiera e dispone di funzioni utili a documentare l’attività transfrontaliera. L’obbligo riguarda anche l’impresa: organizzazione dei viaggi, istruzione degli autisti, controllo delle registrazioni, trasferimento e conservazione dei dati richiedono procedure effettive, non la sola installazione dell’apparecchio.

La circolare MIT precisa che, con documenti attestanti un trasporto internazionale, è ragionevole ricostruire l’attività fin dall’inizio del periodo di lavoro giornaliero. Per chi alterna viaggi soggetti alla disciplina e tratte nazionali escluse, la funzione out of scope può distinguere i periodi; non rende però esente un viaggio internazionale soggetto al regolamento. La regola dei 56 giorni per la documentazione da esibire non consente di pretendere registrazioni tachigrafiche riferite a un periodo nel quale quel conducente non era ancora soggetto all’obbligo.

 

⚖️ Il controllo su strada e la corretta contestazione

Per gli organi di polizia stradale, il controllo richiede una sequenza logica: massa massima ammissibile del veicolo e del rimorchio; natura delle merci e del titolo di trasporto; percorso e destinazioni; conto terzi o conto proprio; mansioni effettive del conducente; eventuali deroghe; tachigrafo, carta e registrazioni. Lettera di vettura, documenti commerciali e dati dell’apparecchio vanno letti insieme. La mera presenza di un furgone da 3,5 tonnellate su una strada italiana non prova che stia compiendo cabotaggio o un’operazione internazionale.

Solo dopo aver stabilito che il mezzo e l’operazione ricadono nella disciplina si individua la disposizione sanzionatoria pertinente: l’art. 179 del Codice della strada per i casi di tachigrafo obbligatorio mancante o irregolare e l’art. 174 del Codice della strada per le violazioni dei tempi di guida, delle interruzioni e dei riposi. Non sono fattispecie intercambiabili: nel verbale devono risultare gli elementi che fondano l’obbligo e la condotta specificamente accertata.

 

📌 Vantaggi e punti critici

L’estensione può ridurre il vantaggio concorrenziale di chi impiegava mezzi leggeri nei trasporti oltre confine senza i medesimi vincoli sociali dei veicoli più pesanti. Può inoltre rendere più controllabile la fatica alla guida, con potenziali benefici per sicurezza stradale e condizioni di lavoro. La registrazione automatica delle frontiere facilita la ricostruzione dell’operazione, pur imponendo un uso dei dati conforme alle finalità previste dalla normativa europea.

Restano costi di installazione, formazione e gestione documentale, particolarmente gravosi per le piccole imprese. Sul piano applicativo, la distinzione tra conto proprio e conto terzi, la valutazione dell’attività principale del conducente e i viaggi misti possono generare errori. Per questo la qualità dell’accertamento dipende da documenti, cronologia del viaggio e motivazione puntuale, non da presunzioni fondate sulla sola categoria del veicolo.

 

Conclusioni

Il 1° luglio 2026 non ha introdotto il tachigrafo per tutti i furgoni oltre 2,5 tonnellate. Ha ampliato il campo delle regole europee per specifiche operazioni internazionali e di cabotaggio, con deroghe da verificare caso per caso. Per imprese e controllori la domanda iniziale è la stessa: quale trasporto sta realmente svolgendo questo veicolo? Da quella risposta discendono l’obbligo del G2V2, le registrazioni richieste e, se del caso, la corretta contestazione.

 

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale