FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
A cura di Palumbo Salvatore
BOLLO AUTO 2027 – VIA LIBERA DEL GOVERNO ALL’ESENZIONE, A DETERMINATE CONDIZIONI, PER LE AUTOVETTURE FINO A 80 kW E PER TALUNI VEICOLI A DUE RUOTE: REQUISITI, LIMITI E ITER DEL DECRETO-LEGGE
🔎 Il provvedimento è già ufficiale?
Il provvedimento è stato ufficialmente approvato dal Consiglio dei ministri, ma, alla data del 17 settembre 2026, non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e non è quindi ancora entrato in vigore. È questa la distinzione essenziale per comprendere correttamente le notizie diffuse nelle ultime ore.
Il Consiglio dei ministri n. 189 del 16 settembre 2026 ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi conferma che nel provvedimento è contenuta, per il 2027, un’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo.
L’approvazione del Consiglio dei ministri rappresenta però soltanto il primo passaggio dell’iter. Per produrre effetti giuridici, il decreto-legge deve essere emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Di regola entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, salvo che il testo stabilisca un termine diverso. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, inoltre, il decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, che potrà confermarlo, modificarlo o sopprimerne alcune disposizioni.
Non si tratta, dunque, di una semplice indiscrezione o di una proposta ancora da sottoporre al Governo; ma non si tratta neppure, allo stato, di una disciplina già vigente. I requisiti definitivi potranno essere indicati con certezza giuridica soltanto dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale e dovranno essere nuovamente verificati al termine della conversione parlamentare.
🚗 Quali autovetture potranno beneficiare dell’esenzione
Secondo il comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri n. 189, l’agevolazione riguarda le persone fisiche proprietarie di un’autovettura e gli altri soggetti passivi della tassa, quali gli utilizzatori del veicolo in leasing o a noleggio, in presenza dei requisiti stabiliti dal decreto.
Le caratteristiche annunciate sono le seguenti:
- deve trattarsi di un’autovettura;
- il veicolo deve essere alimentato a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, comprendendo quindi le configurazioni ibride contemplate dalla disposizione;
- la potenza non deve essere superiore a 80 kW, corrispondenti a circa 109 CV;
- l’esenzione riguarda un solo veicolo per ciascun beneficiario;
- il mezzo deve essere regolarmente assicurato;
- l’agevolazione, nel decreto approvato dal Governo, riguarda i versamenti della tassa automobilistica riferiti al solo anno 2027.
La potenza in kilowatt non deve essere ricavata dalla cilindrata o dalla denominazione commerciale del modello. È riportata nel documento di circolazione, normalmente alla voce P.2. L’ACI ricorda che la tassa automobilistica è calcolata sulla potenza effettiva espressa in kilowatt e che, ai fini del calcolo ordinario, le eventuali cifre decimali non vengono considerate. Per stabilire l’accesso alla nuova esenzione sarà comunque necessario attenersi al tenore letterale del decreto pubblicato, poiché il limite annunciato è formulato come potenza “non superiore a 80 kW”.
La misura non è collegata, secondo quanto comunicato dal Governo, all’ISEE o a una determinata fascia reddituale. Non è però un’abolizione generalizzata del bollo per tutte le autovetture: restano fuori dal perimetro annunciato quelle di potenza superiore a 80 kW, i veicoli non appartenenti alle categorie indicate e, salvo diversa formulazione del testo definitivo, i soggetti diversi dalle persone fisiche contemplati dalla disciplina.
🏍️ Motocicli e ciclomotori: l’esenzione è subordinata all’assenza di un’autovettura agevolabile
Le prime notizie hanno spesso sintetizzato il provvedimento con l’espressione “bollo abolito per tutte le moto”. Il comunicato governativo contiene, tuttavia, una precisazione importante: può beneficiare dell’esenzione per un motociclo o un ciclomotore chi non possiede un’autovettura rientrante nei limiti indicati.
L’agevolazione sul veicolo a due ruote ha quindi carattere subordinato rispetto a quella prevista per l’autovettura. Se il soggetto dispone di un’auto agevolabile fino a 80 kW, il beneficio è destinato a quest’ultima; se non dispone di una simile autovettura, potrà operare per un motociclo o un ciclomotore, sempre entro il limite complessivo di un solo veicolo.
Occorre inoltre ricordare che, nel sistema vigente, il trattamento fiscale dei ciclomotori non coincide sempre con quello delle autovetture e dei motocicli: per i ciclomotori la disciplina ordinaria configura una tassa di circolazione collegata all’utilizzo sulla pubblica strada, con ulteriori particolarità regionali. Anche per questo profilo sarà determinante esaminare il testo normativo pubblicato e le istruzioni delle singole amministrazioni competenti.
⚖️ Cosa accade quando una persona possiede più veicoli
Il beneficio non può essere liberamente moltiplicato per tutti i mezzi intestati alla stessa persona. Se il contribuente possiede più autovetture agevolabili, l’esenzione si applica a quella avente la potenza minore. Le anticipazioni fondate sulla bozza del decreto aggiungono che, a parità di potenza, dovrebbe essere selezionato il veicolo per il quale sarebbe dovuto l’importo più basso della tassa.
La stessa logica selettiva dovrebbe operare quando siano presenti più motocicli o ciclomotori. Tuttavia, poiché questi criteri di dettaglio non sono tutti esposti nel comunicato governativo, è corretto considerarli ancora subordinati alla verifica del decreto nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
📌 È necessario presentare una domanda?
Al momento non è prevista né può essere presentata alcuna domanda. Il decreto non è ancora vigente, l’agevolazione riguarda il 2027 e non risultano pubblicate istruzioni operative o modelli di richiesta.
La configurazione annunciata lascia presumere un riconoscimento automatico, basato sui dati disponibili negli archivi tributari, nel Pubblico Registro Automobilistico e nell’Archivio nazionale dei veicoli, nonché sulla verifica della copertura assicurativa. Si tratta, però, di una valutazione operativa che dovrà essere confermata dal testo normativo e dalle indicazioni delle Regioni, delle Province autonome e degli enti incaricati della gestione della tassa.
Il contribuente, in questa fase, dovrebbe limitarsi a:
- continuare a rispettare le scadenze del 2026, che non sono interessate dall’annuncio;
- controllare nel documento di circolazione la categoria del veicolo e la potenza indicata alla voce P.2;
- verificare che la copertura assicurativa sia regolare;
- attendere la pubblicazione del decreto-legge e le istruzioni dell’amministrazione regionale competente;
- prima di omettere un pagamento in scadenza nel 2027, controllare la propria posizione tramite i servizi ufficiali regionali o dell’ACI.
Non devono essere utilizzati moduli, collegamenti o messaggi ricevuti da soggetti non istituzionali: la risonanza della misura potrebbe favorire comunicazioni ingannevoli dirette ad acquisire dati personali o bancari.
⚖️ Il ruolo delle Regioni e delle Province autonome
La tassa automobilistica è un tributo regionale. Per compensare la riduzione del gettito, il provvedimento approvato prevede un trasferimento statale in favore delle Regioni e delle Province autonome. Le informazioni diffuse indicano una compensazione complessiva per il 2027 pari a circa 2,29 miliardi di euro.
Il comunicato di Palazzo Chigi precisa che la misura dovrebbe applicarsi anche nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, previo accordo con ciascuna autonomia titolare del tributo. Ne deriva che, soprattutto per tali territori, sarà necessario verificare l’attuazione concreta e l’eventuale disciplina di coordinamento.
🚘 Il collegamento con il Codice della strada
La tassa automobilistica non è disciplinata direttamente dal Codice della strada: costituisce un’obbligazione tributaria collegata, in via generale, alla titolarità o alla disponibilità giuridicamente qualificata del veicolo. Il Codice offre però le definizioni necessarie per delimitare le categorie richiamate dal provvedimento.
In particolare, l’art. 47 del Codice della strada reca la classificazione generale dei veicoli; l’art. 52 disciplina i ciclomotori; l’art. 53 individua i motoveicoli e comprende tra questi i motocicli; l’art. 54 definisce gli autoveicoli e, al comma 1, lettera a), le autovetture. Il requisito della regolare assicurazione richiama invece l’art. 193 del C.d.S., che vieta la circolazione dei veicoli privi della prescritta copertura di responsabilità civile.
Il rinvio a tali categorie non trasforma l’esenzione fiscale in una norma di comportamento stradale. Serve, piuttosto, a identificare correttamente i veicoli ammessi al beneficio: per esempio, un autocarro non diventa un’autovettura soltanto perché ha una potenza inferiore a 80 kW.
🔎 L’esenzione sarà soltanto annuale o diventerà definitiva?
Il decreto-legge approvato dispone l’esenzione per il 2027. Il Governo ha dichiarato di voler trasformare successivamente la misura in un’abolizione a regime, intervenendo nell’ambito della prossima legge di bilancio. La stabilizzazione, però, non è ancora una norma approvata: richiederà una disposizione legislativa e una copertura finanziaria permanente.
La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito il bollo una delle tasse più odiate dagli italiani. Il Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha chiarito che l’intervento è stato raggiunto dopo la valutazione di diverse opzioni e che l’obiettivo politico è renderlo strutturale. Le dichiarazioni descrivono l’indirizzo del Governo, ma non possono sostituire il contenuto vincolante della futura legge di bilancio.
🔎 Gli altri interventi annunciati sulla fiscalità dei veicoli
Nel medesimo dibattito politico è stata prospettata anche una possibile ulteriore riduzione del cosiddetto superbollo, vale a dire l’addizionale erariale applicata alle autovetture e agli autoveicoli per trasporto promiscuo di potenza superiore a 185 kW. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha parlato della volontà di proseguire con una sua “limatura”.
Allo stato, tuttavia, non risulta approvata contestualmente una nuova disciplina generale del superbollo. Anche l’eventuale innalzamento oltre 80 kW della soglia dell’esenzione ordinaria è stato indicato come possibilità da valutare nella manovra di bilancio, non come contenuto già acquisito del decreto.
Il provvedimento del 16 settembre contiene inoltre misure temporanee sulle accise del gasolio e il prolungamento del sostegno all’autotrasporto. Si tratta di interventi distinti dall’esenzione della tassa automobilistica, con presupposti, destinatari e periodi di applicazione differenti.
📌 Conclusioni: cosa è certo e cosa deve ancora accadere
Alla data del 17 settembre 2026 è certo che il Consiglio dei ministri abbia approvato un decreto-legge contenente l’esenzione dal bollo per il 2027. Il beneficio è destinato, nei termini illustrati dal Governo, a una sola autovettura a benzina o gasolio, anche ibrida, di potenza non superiore a 80 kW; in mancanza di un’autovettura agevolabile, può riguardare un motociclo o un ciclomotore. Sono coinvolti i proprietari persone fisiche e gli altri soggetti passivi espressamente indicati, compresi gli utilizzatori in leasing o a noleggio.
Non è invece ancora possibile affermare che l’esenzione sia vigente, permanente o immediatamente utilizzabile. Occorrono l’emanazione presidenziale, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’entrata in vigore e, successivamente, la conversione parlamentare entro sessanta giorni. Solo il testo pubblicato consentirà di risolvere ogni dubbio applicativo e di stabilire se siano necessari adempimenti da parte del contribuente.
📚 Fonti consultate
Nota di aggiornamento: approfondimento redatto sulla base delle informazioni ufficialmente disponibili al 17 settembre 2026. Prima della pubblicazione sul portale è opportuno verificare l’eventuale sopravvenuta pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale.
Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori