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Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

CASSAZIONE PENALE N. 33022/2026 – GUIDA SENZA PATENTE: IL PRECEDENTE ILLECITO COMMESSO DURANTE LA MINORE ETÀ RILEVA PER LA RECIDIVA NEL BIENNIO

 

🚗 La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sentenza n. 33022, depositata il 7 settembre 2026, affronta alcuni rilevanti profili applicativi della contravvenzione di guida senza patente reiterata nel biennio, prevista dall’art. 116, commi 15 e 17, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

L’imputato era stato ritenuto responsabile per essersi posto alla guida di un ciclomotore privo di targa, pur non avendo mai conseguito la patente, reiterando una violazione della stessa natura commessa nel biennio precedente. La Corte di appello aveva confermato la decisione pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, contro la quale la difesa proponeva ricorso articolato in sei motivi.

Le questioni sottoposte alla Suprema Corte riguardavano, in particolare, la prova della definitività del precedente illecito amministrativo, la rilevanza della violazione commessa quando l’interessato era ancora minorenne, l’applicabilità dell’art. 131-bis del cod. pen., la riduzione della pena conseguente al rito abbreviato e la natura del trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie reiterata.

 

🔎 La definitività del precedente illecito

La Cassazione ribadisce anzitutto che, ai fini della configurabilità della recidiva nel biennio prevista dall’art. 116, comma 15, cod. strada, non è sufficiente la mera contestazione della precedente violazione amministrativa. È necessario che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.

Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte precisa, tuttavia, che la definitività non deve essere necessariamente dimostrata mediante la produzione di una specifica attestazione documentale. Può risultare anche da un complesso di elementi comprendente, a titolo esemplificativo, il verbale di contestazione, la prova dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di polizia giudiziaria, purché sia stato fornito un minimo supporto probatorio e l’interessato non abbia allegato circostanze di segno contrario.

Nel caso concreto era stato acquisito il verbale relativo alla violazione del 15 luglio 2022 e non risultava proposta alcuna impugnazione. Secondo la Cassazione, una volta allegato tale verbale, spettava alla difesa documentare l’eventuale proposizione del ricorso o indicare altre circostanze idonee a impedire il consolidamento dell’accertamento. In assenza di tali elementi, la Corte territoriale aveva correttamente riconosciuto la definitività della precedente violazione.

 

⚖️ La violazione commessa durante la minore età

Il profilo di maggiore interesse della pronuncia riguarda la possibilità di attribuire efficacia, ai fini della reiterazione nel biennio, a un illecito commesso quando il conducente era ancora minorenne. La difesa invocava l’art. 2 della legge n. 689/1981, sostenendo che la precedente violazione non potesse essere ascritta all’imputato e, conseguentemente, non potesse costituire il primo termine della reiterazione richiesta dall’art. 116 del cod. strada.

La Corte respinge la censura distinguendo la recidiva prevista dall’art. 99 del cod. pen. dalla recidiva richiamata dall’art. 116, comma 15, cod. strada. Quest’ultima, letta alla luce dell’art. 5 del D.Lgs. n. 8/2016, non costituisce una circostanza aggravante fondata sulla maggiore colpevolezza o pericolosità dell’autore, ma un presupposto oggettivo rappresentato dalla reiterazione della medesima violazione entro il periodo stabilito dalla legge.

La Cassazione richiama sul punto anche la sentenza della Corte costituzionale n. 154/2025, secondo la quale, diversamente dalla recidiva disciplinata dall’art. 99 del cod. pen., quella contemplata dall’art. 116 del cod. strada opera attraverso un automatismo tra reiterazione dell’illecito depenalizzato e rilevanza penale della nuova condotta.

Da tale qualificazione discende il principio centrale della decisione: in mancanza di una disposizione che escluda espressamente la rilevanza dell’illecito commesso durante la minore età, il precedente definitivamente accertato conserva efficacia ai fini della configurabilità della recidiva nel biennio, poiché resta riferibile al medesimo soggetto autore della successiva violazione.

La pronuncia non equipara, dunque, la reiterazione prevista dal Codice della strada alla recidiva penale in senso proprio. Ciò che assume rilievo è l’identità soggettiva dell’autore e la successione, nel periodo biennale, di due violazioni della stessa natura, purché la prima sia stata definitivamente accertata.

 

🔎 L’incompatibilità con la particolare tenuità del fatto

La difesa lamentava inoltre il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del cod. pen., sostenendo che il precedente illecito, già utilizzato quale elemento costitutivo della fattispecie, non potesse essere nuovamente valorizzato come indice dell’abitualità del comportamento.

La Suprema Corte dichiara manifestamente infondata anche questa censura. La contravvenzione di guida senza patente prevista dall’art. 116, commi 15 e 17, assume rilevanza penale soltanto quando la condotta sia reiterata nel biennio. Si tratta, pertanto, di una fattispecie che presenta strutturalmente una condotta reiterata.

Secondo la Cassazione, sussiste un’incompatibilità ontologica tra tale conformazione del reato e la causa di non punibilità per particolare tenuità: il requisito della non abitualità richiesto dall’art. 131-bis del cod. pen. non può ricorrere quando la reiterazione sia incorporata nella stessa tipizzazione legislativa della fattispecie. La conclusione viene ricondotta all’orientamento già espresso, tra le altre, dalla sentenza della Sezione IV n. 28657/2024.

 

⚖️ Il trattamento sanzionatorio e la riduzione per il rito abbreviato

L’unica doglianza accolta riguarda la diminuzione della pena conseguente alla scelta del giudizio abbreviato. Il giudice di primo grado aveva applicato una riduzione di un terzo, mentre, trattandosi di una contravvenzione, l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. impone la diminuzione della metà.

La Corte di appello aveva rilevato l’errore nella motivazione, senza tuttavia correggerlo nel dispositivo, che si era limitato a confermare integralmente la decisione di primo grado. La Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha provveduto direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi dell’art. 620, lettera l), cod. proc. pen., fissandola in un mese e quindici giorni di arresto ed euro 1.500 di ammenda.

È stata invece confermata la valutazione relativa alla pena base, poiché la relativa determinazione appartiene alla discrezionalità del giudice di merito quando non risulti arbitraria o sorretta da una motivazione manifestamente illogica. Nel caso concreto erano state valorizzate le modalità della condotta, la personalità dell’imputato, il precedente penale e le plurime violazioni del Codice della strada.

La Corte precisa inoltre che la fattispecie di guida senza patente reiterata nel biennio è divenuta, in seguito alla depenalizzazione dell’ipotesi semplice, un’autonoma fattispecie di reato punita con pena congiunta, detentiva e pecuniaria. Il D.Lgs. n. 8/2016 non ha trasformato la sanzione prevista per l’ipotesi penalmente rilevante in una pena esclusivamente detentiva: restano pertanto applicabili sia l’arresto sia l’ammenda.

 

📌 Il principio operativo ricavabile dalla pronuncia

La decisione offre indicazioni di immediata utilità nella contestazione e nell’accertamento della guida senza patente reiterata. Il precedente illecito deve risultare definitivamente accertato, ma la relativa prova non richiede necessariamente una formale attestazione di definitività: il verbale e gli ulteriori elementi acquisiti possono essere sufficienti quando l’interessato non alleghi l’esistenza di un’impugnazione o di altra circostanza impeditiva.

Ai fini della reiterazione rileva anche il precedente commesso durante la minore età, poiché la recidiva prevista dall’art. 116 del cod. strada ha natura oggettiva e non coincide con quella disciplinata dall’art. 99 del cod. pen.. La struttura necessariamente reiterata della fattispecie esclude, inoltre, l’applicazione dell’art. 131-bis del cod. pen..

La sentenza n. 33022/2026 compone così in un quadro unitario i principali elementi della fattispecie: definitività del precedente accertamento, irrilevanza della minore età ai fini della sua efficacia quale termine della reiterazione, incompatibilità strutturale con la particolare tenuità del fatto e obbligo di dimezzare la pena in caso di giudizio abbreviato. Solo su quest’ultimo profilo la decisione di merito è stata annullata, mentre il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


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