FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

CASSAZIONE PENALE N. 27872/2026 – GUIDA SENZA PATENTE: LA RECIDIVA NEL BIENNIO RICHIEDE UN PRECEDENTE ACCERTAMENTO DEFINITIVO

 

⚖️ La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sopra riportata sentenza n. 27872, depositata il 23 luglio 2026, affronta una questione di particolare interesse in materia di guida senza patente e recidiva nel biennio, esaminando al contempo i presupposti della recidiva infraquinquennale rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio.

L’imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 337 del c.p., e di guida senza patente ex art. 116, comma 15, Codice della strada, commessi il 19 marzo e il 4 aprile 2018. La Corte di appello aveva confermato la condanna, ritenendo sussistente la recidiva infraquinquennale e formulando un giudizio di equivalenza tra quest’ultima e le circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso contestava, tuttavia, proprio la sussistenza della recidiva, evidenziando che le condanne valorizzate dai giudici di merito erano divenute definitive soltanto successivamente ai fatti oggetto del procedimento.

 

🔎 La recidiva presuppone una precedente condanna definitiva

La Cassazione accoglie la censura e ribadisce che, ai fini della corretta contestazione della recidiva infraquinquennale, il periodo di cinque anni deve essere calcolato assumendo come riferimento non la data di commissione del precedente reato, bensì quella del passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato presupposto.

Nel caso esaminato mancava pertanto il presupposto costitutivo della recidiva, poiché i decreti penali di condanna e la successiva sentenza valorizzati nei confronti dell’imputato erano divenuti definitivi dopo il 19 marzo e il 4 aprile 2018. Al momento della commissione dei fatti per cui si procedeva, dunque, non esisteva ancora una precedente condanna definitiva idonea a fondare la recidiva.

La Corte precisa inoltre che una condanna relativa ad un reato contravvenzionale non può costituire il presupposto della recidiva. La conseguenza è l’esclusione della recidiva infraquinquennale, destinata a restare ininfluente sia sul computo della prescrizione sia sul giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.

 

🚗 Guida senza patente e recidiva nel biennio

Il passaggio di maggiore interesse per la circolazione stradale riguarda però l’art. 116, comma 15, Codice della strada. La Corte richiama l’orientamento secondo cui, per integrare la recidiva nel biennio idonea a sottrarre la guida senza patente all’area della depenalizzazione operata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non è sufficiente che una precedente condotta di guida senza patente sia stata soltanto contestata.

È necessario, invece, che tale precedente illecito sia stato definitivamente accertato. La mera esistenza di un procedimento ancora pendente, ancorché relativo ad un fatto commesso anteriormente, non consente di configurare la recidiva nel biennio richiesta dalla disposizione.

La Cassazione richiama sul punto propri precedenti, tra cui la sentenza n. 8871/2025 e la sentenza n. 6163/2018, utilizzandoli a conferma del principio secondo cui la reiterazione assume rilevanza penale soltanto quando il precedente illecito sia già stato definitivamente accertato al momento della nuova condotta.

 

⚖️ L’applicazione al caso concreto

Applicando tale principio alla vicenda, la Corte rileva che, quando furono commessi i fatti del 19 marzo e del 4 aprile 2018, la precedente condotta di guida senza patente attribuita all’imputato non era ancora stata definitivamente accertata: essa costituiva soltanto oggetto di contestazione in un procedimento conclusosi con una sentenza successiva.

Ne deriva che non poteva ritenersi configurata la recidiva nel biennio. Il fatto contestato non era quindi riconducibile alla fattispecie penalmente rilevante prevista dall’art. 116, comma 15, nella parte relativa alla reiterazione, ma alla fattispecie base di guida senza patente, già depenalizzata al momento della commissione del fatto per effetto del D.Lgs. n. 8/2016.

Su tale capo la Cassazione dispone pertanto l’annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

 

📌 Il principio operativo per l’accertamento della guida senza patente

La pronuncia offre un’indicazione operativa particolarmente chiara: per stabilire se una nuova condotta di guida senza patente integri la fattispecie penale per recidiva nel biennio non basta verificare l’esistenza di una precedente contestazione. Occorre accertare che quella precedente violazione fosse già divenuta definitiva al momento della commissione del nuovo fatto.

La verifica deve quindi riguardare non soltanto la data del precedente episodio, ma anche e soprattutto la data del suo definitivo accertamento. È questo elemento temporale a distinguere la mera reiterazione fattuale dalla recidiva nel biennio penalmente rilevante ai sensi dell’art. 116, comma 15, Codice della strada.

 

⚖️ Gli effetti sul trattamento sanzionatorio per il reato di resistenza

L’esclusione della recidiva infraquinquennale produce effetti anche sul diverso reato di resistenza a pubblico ufficiale. Poiché la Corte di appello aveva effettuato un giudizio di equivalenza tra la recidiva e le attenuanti generiche, venuto meno uno dei termini del bilanciamento è necessario procedere ad una nuova determinazione della pena.

La Cassazione dispone quindi, limitatamente a tale profilo, l’annullamento con rinvio, precisando che la nuova valutazione sulla misura della diminuzione derivante dalle attenuanti generiche implica apprezzamenti di merito non esercitabili direttamente dal giudice di legittimità.

 

📌 Conclusioni

La sentenza n. 27872/2026 ribadisce una distinzione essenziale: la recidiva, sia nella disciplina generale sia nella specifica ipotesi della guida senza patente, presuppone l’esistenza di un precedente definitivamente accertato al momento della nuova condotta.

Per l’operatore della circolazione stradale ciò significa che la qualificazione penale della guida senza patente per recidiva nel biennio non può essere fondata sulla semplice presenza di precedenti contestazioni o procedimenti pendenti. Solo il definitivo accertamento del precedente illecito consente di sottrarre la nuova condotta all’area della depenalizzazione e di ricondurla alla fattispecie penalmente rilevante prevista dall’art. 116, comma 15, Codice della strada.

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


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