FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

CASSAZIONE PENALE N. 27321/2026 – OMICIDIO STRADALE, PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E CONDOTTA IMPRUDENTE DELLA VITTIMA: LA PREVEDIBILITÀ NON SPEZZA IL NESSO CAUSALE

 

La Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sopra riportata sentenza n. 27321, depositata il 21 luglio 2026, affronta il delicato rapporto tra obblighi cautelari del conducente, principio di affidamento e comportamento imprudente della vittima nell'ambito della responsabilità per omicidio stradale. La vicenda trae origine dall'investimento mortale di un uomo che, dopo avere fermato il proprio veicolo sul margine destro di una corsia di immissione, ne era disceso in orario notturno senza indossare il giubbotto catarifrangente. Il conducente sopraggiunto veniva ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 589-bis del cod. pen., con riconoscimento, tuttavia, dell'attenuante prevista dal comma 7 per il concorso causale della condotta della vittima.

 

🚗 Velocità adeguata e condizioni concrete della circolazione

Il primo dato valorizzato dalla Cassazione riguarda l'obbligo imposto dall'art. 141, commi 2 e 3, cod. strada. Al conducente era stato contestato di non avere mantenuto una velocità adeguata alle concrete condizioni del tratto percorso: strada in salita, prossimità di uno svincolo curvilineo, orario notturno e visibilità ridotta anche per la mediocre illuminazione.

La Corte non concentra, quindi, il giudizio di colpa sul mero dato numerico della velocità - indicata in 45,7 km/h -, ma sulla sua adeguatezza rispetto alle condizioni effettive della circolazione. L'ostacolo presente sulla linea di marcia era stato ritenuto visibile e percepibile e l'impatto sarebbe stato evitabile qualora il conducente avesse conformato la propria condotta alle regole cautelari prescritte.

Assume inoltre rilievo la particolare situazione conosciuta dal ricorrente: egli seguiva un convoglio impegnato in un trasporto eccezionale e, proprio per tale ragione, era consapevole della presenza di mezzi procedenti lentamente e delle peculiari condizioni di pericolo generate dalla loro movimentazione. Secondo i giudici di merito, valutazione condivisa dalla Cassazione, tale contesto imponeva una condotta di guida ancora più prudente rispetto a quella normalmente esigibile.

 

🔎 Il principio di affidamento incontra il limite della prevedibilità

Il nucleo di maggiore interesse della pronuncia riguarda la tesi difensiva secondo cui il comportamento della vittima avrebbe costituito una causa autonoma, eccentrica e imprevedibile, idonea a interrompere il nesso causale. La persona investita aveva infatti arrestato il proprio mezzo sul margine della rampa di immissione ed era scesa dall'abitacolo senza indossare il giubbotto catarifrangente.

La Cassazione ribadisce, tuttavia, che in materia di circolazione stradale il principio di affidamento non consente all'utente di confidare incondizionatamente nella correttezza della condotta altrui. Il conducente deve tenere conto anche della possibilità di comportamenti irregolari degli altri utenti, purché questi rimangano entro il limite della prevedibilità.

Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ricorda che l'imprevedibilità di un ostacolo può escludere la colpa soltanto quando la sua percezione sia così improvvisa da porre il conducente nell'assoluta e incolpevole impossibilità di evitare l'investimento. Nel caso esaminato tale condizione non ricorreva: la presenza di un veicolo fermo sul margine della carreggiata non poteva considerarsi eccezionale o inconcepibile, potendo derivare, come osservato dai giudici, da un guasto, da un precedente incidente o da un malore del conducente.

 

⚖️ L'imprudenza della vittima può concorrere senza escludere la responsabilità

Particolarmente significativa è la distinzione tra efficacia concausale della condotta della vittima e interruzione del nesso causale. La Corte di appello aveva riconosciuto l'imprudenza della persona offesa attribuendole rilievo ai sensi dell'art. 589-bis, comma 7, cod. pen.; ciò, tuttavia, non comportava l'eliminazione della responsabilità del conducente.

La condotta imprudente altrui, infatti, esclude la responsabilità soltanto quando assuma caratteristiche tali da collocarsi fuori dall'area di rischio governata dalla regola cautelare violata. Qui, invece, il ricorrente aveva violato l'obbligo di adeguare la velocità e, secondo la ricostruzione accolta nei precedenti gradi di giudizio, era anche impegnato in una conversazione telefonica che lo aveva distratto dalla guida. La relativa circostanza era stata desunta dall'audio della conversazione e dalle dichiarazioni della persona con la quale egli stava parlando.

La Cassazione conferma così la possibilità che la colpa della vittima e quella del conducente concorrano causalmente nella produzione dell'evento, senza che la prima neutralizzi necessariamente la seconda.

 

📌 Il principio operativo: l'ostacolo irregolare deve essere anche imprevedibile

Dal provvedimento emerge una regola di particolare utilità applicativa: nell'accertamento della responsabilità per un sinistro mortale non è sufficiente dimostrare che la vittima abbia tenuto un comportamento imprudente o abbia creato una situazione di pericolo. Occorre verificare se quel comportamento fosse assolutamente imprevedibile e se abbia concretamente posto il conducente diligente nell'impossibilità di evitare l'evento.

Quando, al contrario, l'anomalia sia comunque riconducibile alle situazioni che un utente prudente deve essere in grado di fronteggiare, permane l'obbligo di adottare una condotta adeguata alle condizioni della strada e del traffico. L'eventuale imprudenza della vittima potrà incidere sulla valutazione del concorso causale, ma non determina automaticamente l'esclusione della responsabilità penale.

 

⚖️ Sospensione della patente e ulteriori statuizioni

La sentenza affronta anche il trattamento sanzionatorio e la sospensione della patente di guida. La Corte ritiene non censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla durata della sanzione amministrativa accessoria, giudicata congrua anche in considerazione della condotta tenuta dall'imputato e della negazione dell'uso del telefono durante la guida. Confermate anche le statuizioni civili e la provvisionale, mentre nulla viene disposto per le spese delle parti civili nel giudizio di cassazione, non essendo queste intervenute nella discussione orale.

 

📌 Conclusioni

La sentenza n. 27321/2026 offre una chiara applicazione del rapporto tra art. 141 del cod. strada, principio di affidamento e causalità colposa. La presenza di un comportamento irregolare della vittima non costituisce, di per sé, un fattore interruttivo del nesso causale: decisivo è stabilire se esso fosse concretamente prevedibile e fronteggiabile mediante il rispetto delle regole cautelari. Per l'operatore, la pronuncia richiama dunque la necessità di ricostruire il sinistro distinguendo con precisione il contributo causale della persona offesa dall'eventuale persistenza di autonome violazioni cautelari imputabili al conducente.

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori.


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