CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

 

Articolo 49 CdS
Veicoli a trazione animale

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
      a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
      b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
      c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
   2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

 

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OSSERVAZIONI

* Se un veicolo classificato "a trazione animale", ai sensi dell'art. 49 del C.d.S., per cause di forza maggiore, deve essere necessariamente spinto (o trainato) dall'uomo a piedi, nel frangente non potrà essere classificato come "Veicolo a braccia", ma resterà pur sempre un "Veicoli a trazione animale" e, come tale, tenuto all'osservanza delle norme che regolano la sua circolazione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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