CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
Capo I
Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
(artt. 575 - 593)
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Articolo 585 C.P.
Circostanze aggravanti
1. Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
2. Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
3. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
4. Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la pena e' aumentata da un terzo alla metà. (1)
(1) Comma aggiunto dalla Legge 2 dicembre 2025 n. 181 in vigore dal 17.12.2025
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