CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
Capo I
Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
(artt. 575 - 593)
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Articolo 585 bis C.P.
Pena accessoria (1)
1. La condanna del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile o l'applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del presente codice commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima.
(1) Articolo inserito per effetto della Legge 09 marzo 2026 nr 35, in vigore dal 08.04.2026
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