CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO VII
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

CAPO III
Della Falsità in atti

(artt. 476 - 493-quater)

 

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Articolo 476 C.P.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

 

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

 

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)
* Arresto: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
* Fermo di Polizia Giudiziaria: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma
* Applicazione delle misure cautelari: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) 

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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