CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO TERZO
DEI DELITTI CONTRO LA L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

CAPO II
Dei delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie
(artt. 385 - 391-ter)

 

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Articolo 390 C.P.
Procurata inosservanza di pena

.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di condannato per contravvenzione.

2. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

 

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* PROCEDIBILITA' DEL REATO: D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Non consentito
* FERMO DI P.G.: Non consentito
* MISURE CAUTELARI: Non consentite
* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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