CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO TERZO
DEI DELITTI CONTRO LA L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
CAPO II
Dei delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie
(artt. 385 - 391-ter)
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Articolo 386 C.P.
Procurata evasione
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1. Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo.
3. La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.
4. La pena è diminuita:
1) se il colpevole è un prossimo congiunto;
2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità.
5. La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.
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