CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO TERZO
DEI DELITTI CONTRO LA L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
CAPO II
Dei delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie
(artt. 385 - 391-ter)
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Articolo 389 C.P.
Inosservanza di pene accessorie
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1. Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
2. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.
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