CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

Capo I
Delle misure di sicurezza personali

Sezione I
Disposizioni generali

(artt. 199 - 214)

 

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Articolo 204 C.P.
Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta

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1. Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

2. Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno anche in tali casi l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:
    1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 219 e dell'articolo 222;
    2) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.

3. È altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa l'esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso.


[L’articolo è stato abrogato dall'art. 31 della Legge 10 ottobre 1986, n. 663.]

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