CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

Capo I
Delle misure di sicurezza personali

Sezione I
Disposizioni generali

(artt. 199 - 214)

 

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Articolo 205 C.P.
Provvedimento del giudice.

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1. Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

2. Possono essere ordinate con provvedimento successivo:
    1) nel caso di condanna durante la esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
    2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;
    3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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