CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA
Capo I
Delle misure di sicurezza personali
Sezione I
Disposizioni generali
(artt. 199 - 214)
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Articolo 203 C.P.
Pericolosità sociale.
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1. Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
2. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.
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