CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO SETTIMO
DELLE SANZIONI CIVILI
(artt. 185 - 198)
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Articolo 187 C.P.
Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto.
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1. L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.
2. I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
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