CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO SETTIMO
DELLE SANZIONI CIVILI

(artt. 185 - 198)

 

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Articolo 186 C.P.
Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.

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1. Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

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