CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO SETTIMO
DELLE SANZIONI CIVILI
(artt. 185 - 198)
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Articolo 188 C.P.
Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso.
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1. Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
2. L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.
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